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Numero d'incarto:
10.2002.298
Data decisione, Autorità:
06.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.298/AMM
DAC
725/2000
Bellinzona
6
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Tami per giudicare
__________ __________ __________ __________, fu __________ e __________
n. __________ __________, nata a __________ il __________ __________
__________, cittadina italiana, con domicilio legale __________ __________,
via __________ __________, coniugata, __________
(difesa dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di liberazione di detenuti,
per aver liberato, con astuzia,
il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso
la CPC di __________;
reato previsto dall'art. 310 n.
1 CP,
fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 1999;
perseguita con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ __________ del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputata:
-
alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione da espiare,
-
alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno
1999 (art. 41 n. 3 cpv. 1 CP),
-
alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un
periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
3 (tre) anni (art. 55 CP),
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziaria di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusata il 7 settembre 2000;
indetto il dibattimento 6 novembre 2003,
al quale è intervenuto il difensore, mentre l'accusata – regolarmente citata – non
è comparsa, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare chiedendo la
conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
prospettata giusta l'art. 250 cpv. 1 CPP,
l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 305 CP (favoreggiamento);
sentito il difensore, il quale conclude
per il proscioglimento dell'accusata da ogni imputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
Se l'imputata è autrice
colpevole di liberazione di detenuti, subordinatamente favoreggiamento, commessi
nelle circostanze di cui al decreto d'accusa.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena e/o pena
accessoria dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per
quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno
1999 e, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di
prova o se l'imputata dev'essere ammonita formalmente.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
visti gli art. 41, 55, 63, 305 cpv. 1
e 2, 310 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
__________ __________ autrice colpevole di
favoreggiamento, art.
305 cpv. 1 CP,
per aver liberato il marito
__________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di
__________ in attesa di processo;
condanna __________ __________ __________
__________o
-
alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni,
-
alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5
(cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
inoltre 4. non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno
1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2
CP);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
avverte – le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP); la condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia;
– la condannata della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto
che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________, __________,
avv. __________ __________,
__________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di Maria Grazia Praticò Sisto:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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