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Numero d'incarto:
10.2002.261
Data decisione, Autorità:
22.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.261/AMM
DAC
1072/2001
Bellinzona
22
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di circolazione
in stato di ebrietà
per
avere condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo in stato di
grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.62 - max. 3.08 grammi per mille), malgrado
fosse già stato condannato nel 1991, nel 1992, nel 1996 e nel 2000 per analogo
reato;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a
Lugano il 12 ottobre 2001;
perseguito con
decreto d’accusa DAC / del __________ 2001 del che propone
la condanna:
-
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare,
-
alla
multa di fr. 1200.–,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di
fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 17 dicembre 2001;
indetto il
dibattimento 22 aprile 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta la fattispecie, ma rileva come l'imputato non
sia affatto recidivo bensì incensurato, le condanne del 1991, 1992, 1996 e 2000
evocate nel decreto d'accusa riguardando una terza persona: tale __________
__________ nato il 24 luglio 1970 ad __________ (estratto del casellario
giudiziale agli atti) e non __________ __________ __________ nato il __________
__________ 1950 a __________; sottolinea inoltre che subito dopo la commissione
del reato l'accusato si è rivolto al centro __________ (che lo aveva per altro
già seguito fino a poco tempo prima dei fatti), per una "presa a carico di
tipo psico-sociale e per tutto ciò che concerne la gestione amministrativa e
finanziaria della sua economia domestica" (dichiarazione del 7 aprile
2004 prodotta al dibattimento); sottolinea altresì il momento particolare di
depressione in cui versava l'interessato all'epoca dei fatti, il comportamento
ineccepibile e il pentimento dell'imputato davanti agli organi di polizia, così
come la sua volontà di uscire dai suoi problemi, sia con l'assistenza del
centro __________ sia sottoponendosi a una curatela volontaria dal 2001;
conclude per la rettifica della fattispecie evocata nel decreto d'accusa, per
una congrua riduzione della pena detentiva – da sospendere – e della multa, in
ragione dell'incensuratezza dell'imputato sia prima sia dopo il fatto in
rassegna, delle condizioni oggettive del reato (circolazione con una
motoleggera), degli aspetti soggettivi poc'anzi evocati e della precaria
situazione economica dell'interessato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
se
l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa
nelle circostanze di cui sopra;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per avere
condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.62 - max. 3.08 grammi per mille);
condanna __________
-
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
-
alla
multa di fr. 600.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, ,
– Sezione della circolazione, __________ (),
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di __________:
fr. 600.– multa
fr.
100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 800.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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