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Numero d'incarto:
10.2002.23
Data decisione, Autorità:
30.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.23/AMM
Bellinzona
30
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria per giudicare
(difeso dall'avv______________________________)
accusato di violazione
della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
per
essere entrato illegalmente in Svizzera privo del necessario visto d'entrata,
senza passare da un valico ufficiale e avervi soggiornato dal 3 luglio 2001 al
3 settembre 2002;
reato
previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti a
__________ e __________ __________ nel periodo 3.7.2001/3.9.2002;
perseguito con
decreto d’accusa DAP __________ 2002 del Franco _AINQ1 che propone la
condanna:
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
-
alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni da espiare,
-
al
pagamento della tassa di giustizia fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 6 settembre 2002;
indetto il
dibattimento 30 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________ __________;
richiamata la
decisione dell'accusato al dibattimento di limitare l'opposizione al
dispositivo sulla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;
sentito il
difensore, il quale sottolinea che l'imputato è venuto in Svizzera per studiare
e non per delinquere, che egli è incensurato, che egli si è autodenunciato, che
si è perfettamente integrato nella realtà romanda, dove vive con la moglie
svizzera e studia; ravvisa pertanto un caso di poca entità, chiede l'applicazione
dell'attenuante del sincero pentimento e conclude perché si prescinda dalla
pena accessoria dell'espulsione o quanto meno – in subordine – perché tale pena
venga posta al beneficio della sospensione condizionale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
-
se
all'imputato deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio
svizzero e, se sì, per quale durata;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se dev'essere concessa la sospensione
condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;
-
il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
soprassiede alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;
rinuncia al
prelievo di oneri dell'attuale giudizio;
I
dispositivi per i quali è stata ritirata l'opposizione,
ossia: "la
condanna di __________ __________:
- Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–."
sono esecutivi e il periodo di
prova decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 4 settembre
2002.
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'emigrazione, Berna,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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