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Numero d'incarto:
10.2002.182
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.182/AMM
DAC
379/2001
Bellinzona
2
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ __________, di __________ e fu __________ n. , nato
a __________ () il __________ __________ 1934, attinente e domiciliato
a __________, coniugato, pensionato
(difeso dall'avv. dott. __________ __________, __________)
accusato di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia:
min. 2.79 - max 3.29 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel
2000 per analogo reato (alcolemia: 2.42 grammi per mille);
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente
perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro esistente
sulla sua sinistra a delimitazione del campo stradale;
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
reati previsti dagli art. 91
cpv. 1, 90 n. 1 e 92 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti il 18 marzo 2001 a __________
-__________;
perseguito con decreto d’accusa DAC
/ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico
Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputato:
-
alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni,
-
alla multa di
fr. 1000.–,
-
alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 24 gennaio 2000,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 23 maggio 2001;
indetto il
dibattimento per il 2 luglio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale rileva la prescrizione dei reati di infrazione alle norme
della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio;
sulla
circolazione in stato di ebrietà, sottolinea che dopo la commissione dei fatti
l'accusato si è sottoposto a cure mediche costanti e si è completamente
astenuto dall'uso di bevande alcoliche, come attestato dal rapporto del centro
Ingrado del 12 marzo 2003 grazie al quale egli ha potuto essere riammesso alla
guida di veicoli a motore il 22 maggio 2003;
chiede
in definitiva una congrua riduzione della pena detentiva, della multa e degli
oneri processuali (da commisurare alla sua situazione finanziaria: fr. 4000.–
mensili per entrambi i coniugi e un figlio agli studi) e si oppone alla revoca
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni decretata
dal Ministero pubblico il 24 gennaio 2000;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se l'imputato è autore
colpevole di
1.1 circolazione in stato di
ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 infrazione alle norme
della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.3 inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, commessa nelle circostanze di cui sopra.
- In caso di risposta affermativa
ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di
prova
2.3 se dev'essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24
gennaio 2000.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1, 90 n. 1 e 92 cpv. 1 LCS, 72 e 109 vCP ; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, per i fatti compiuti a __________ -__________
il 18 marzo 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC
__________/__________del ____________________ 2001;
proscioglie __________ __________
dalle imputazioni di infrazione
alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso di
infortunio, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna __________ __________
-
alla pena di 80 (ottanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni,
-
alla multa, commisurata
alle sue condizioni economiche, di fr. 500.–,
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
inoltre 4. non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 24 gennaio 2000, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo
di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– avv. dott. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
– Sezione della circolazione, __________ (inc.
__________),
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del GIAR, __________.
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 500.– multa
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 1000.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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