Expulsion declared time-barred after no interrupting act

10.2002.148Altro tribunale29 gen 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale held that the expulsion ordered against the accused in 1995 had prescribed. It reasoned that prescription of the principal penalty extends to accessory penalties, including expulsion, and that after the suspension order of 24 April 1996 no subsequent act interrupted prescription. The court therefore declared the expulsion extinguished as of 25 April 2001 and ordered that no court fees or costs be levied.

Massima Omnilex

Art. 73 n. 1-2 CP, Art. 75 n. 1-2 CP, Art. 55 CP; prescription of accessory expulsion and interrupting acts. The prescription of the principal penalty entails prescription of accessory penalties, including expulsion. Prescription is interrupted only by execution of the penalty or by any act directed to execution performed by the competent authority. A mere suspension order of execution does not, absent a statutory basis, interrupt or suspend prescription. If no interrupting act occurs within the statutory period, the expulsion lapses by prescription.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.148

Data decisione, Autorità: 29.01.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.148/AMM DAP 1540/1995

Bellinzona 29 gennaio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di

__________ __________, ..1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________ __________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere

siccome

ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

fatti avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e __________;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;

richiamato il decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry – passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna

alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare, alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato il 17 settembre 1995, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

visti la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione "RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;

la lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;

il decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;

considerato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;

che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);

che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;

che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;

che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;

che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;

visti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, ..1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________; – Ministero pubblico, __________; – Ufficio federale dei rifugiati, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

prescriptionexpulsionaccessory penaltyinterruptionexecutioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the expulsion order imposed on the accused had become time-barred by prescription.

Decisione estratta

The expulsion was extinguished by prescription because no interrupting act occurred after the 24 April 1996 suspension order, and the last interrupting act led to expiry on 25 April 2001.

Motivazione estratta

Under Art. 73 n. 1 and n. 2 CP, prescription of the principal penalty also applies to accessory penalties such as expulsion. Under Art. 75 n. 2 CP, prescription is interrupted only by execution of the penalty or by an act aimed at execution by the competent authority. After the 24 April 1996 suspension order, no interrupting act occurred; the suspension order itself did not suspend prescription under Art. 75 n. 1 CP.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged.

Decisione estratta

No court fees or costs were levied.

Motivazione estratta

Given the declaration of prescription, the court ordered that no fees or costs be taken.

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