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Numero d'incarto:
10.2002.140
Data decisione, Autorità:
03.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.140/AMM
DAP
2425/2002
Bellinzona
3
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria per giudicare
__________ ________, ____________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di 1. distrazione
di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per
avere, a __________ nel periodo tra marzo 2000 e febbraio 2001, arbitrariamente
disposto a danno dei creditori della quota di fr. 730.– pignorata mensilmente
sul suo reddito da attività indipendente, accumulando arretrati per complessivi
fr. 8'760.–;
reato
previsto dall'art. 169 CP;
- incendio
colposo,
per
avere, a __________ il 14 gennaio 2002, sospendendo con il solo cavo elettrico
una lampada termica a raggi infrarossi destinata a riscaldare una cucciolata di
maialini, ovvero omettendo di fissarla saldamente impedendone l'oscillazione e
di munirla di una griglia protettiva, tralasciato di prendere le misure di
sicurezza richieste dalle circostanze, tali da impedire che la lampada, urtata
da un lattonzolo, si rompesse e le sue parti incandescenti incendiassero la
paglia sottostante, e cagionato così per negligenza un incendio alla stalla di
proprietà dell'azienda agricola __________ __________ e la morte di 3 lattonzoli;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DAP __________ del _______ che propone la condanna:
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–,
e inoltre 3. non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21
maggio 2001, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 10 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento 3 febbraio 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato da entrambi i
capi d'imputazione;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- se
l'imputato è autore colpevole di
1.1 distrazione
di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
1.2 incendio colposo,
commessi
nelle circostanze di cui sopra;
2.in
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì,
per quale periodo di prova,
2.3
se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 21 maggio 2001 e, in caso di risposta negativa, se dev'esserne
prolungato il periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali.
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 169 e 222 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore
colpevole di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________
proscioglie __________
dall'accusa
di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
art. 169 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna ________
-
alla
multa di fr. 300.–,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
inoltre non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12
(dodici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
il 21 maggio 2001, né prolunga il periodo di prova;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ufficio della difesa contro gli incendi, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Sezione esecuzione pene e misure, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, __________,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di ______ ___________:
fr. 300.– multa
fr.
100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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