Recognition and enforcement of Swiss divorce judgment in Ticino

10.2001.5Altro tribunale9 mar 2001Granted

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Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal granted a joint application for exequatur of dispositive items 3 and 5 of a divorce judgment rendered by the District Court II Biel-Nidau on 24 January 2001. The court held that the judgment had already become final, that the issuing court’s competence could not be reviewed again in the exequatur phase after the Federal Act on Venue in Civil Matters entered into force, and that the parties had been properly before the original court. The procedural costs of CHF 250 were charged jointly and severally to the applicants.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; recognition and enforceability in Ticino of a Swiss civil judgment; effect of the Federal Act on Venue in Civil Matters on review of competence. A judgment of a confederate Swiss court is recognized and declared enforceable when it is final and when the parties were regularly cited, represented, or defaulted. After the entry into force of the Federal Act on Venue in Civil Matters, the competence of the issuing Swiss court is no longer subject to re-examination in exequatur proceedings; the former competence condition of Art. 510 let. b CPC is therefore obsolete (consid. 2). Joint application by the parties may justify proceeding without adversarial hearing and costs may be allocated jointly and severally in accordance with the applicable cantonal tariff and the parties’ internal cost agreement (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.5

Data decisione, Autorità: 09.03.2001, ICCA

Incarto n.: 10.2001.00005

Lugano 9 marzo 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 marzo 2001 presentata da


e


riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichts-präsident 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 24 gennaio 2001 il presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1981 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo n. 3);

che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 5);

che il 5 marzo 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau, la delibazione nel Cantone Ticino dei due citati dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;

che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 24 gennaio 2001, come ha accertato il presidente del tribunale in calce alla sentenza presentata a questa Camera per conto delle parti;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 Lforo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al tribunale circondariale II di Biel-Nidau, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati del resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno i costi giudiziari (clausola n. 13);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichtspräsident 1) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido.

  1. Intimazione:

– __________;

– __________.

Comunicazione al presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforcementdivorce judgmentfinalityjurisdiction reviewproperty transfercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the requested recognition and enforcement of the Swiss divorce judgment should be granted.

Decisione estratta

Yes. The dispositive items were final, the issuing court’s competence was no longer reviewable, and the parties had been properly summoned and appeared.

Motivazione estratta

Under Art. 510 CPC, a Swiss civil judgment is recognizable and enforceable in Ticino if it is final and the parties were regularly cited or appeared. After the entry into force of the Federal Act on Venue in Civil Matters, the foreign/confederate court’s competence may no longer be re-examined in exequatur proceedings; thus the competence requirement of Art. 510(b) CPC was treated as obsolete.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs and party contributions.

Decisione estratta

The procedural costs were charged jointly and severally to the applicants.

Motivazione estratta

The applicants had jointly sought the exequatur and had also agreed in the divorce settlement to bear the judicial costs internally in equal shares.

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