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Numero d'incarto:
10.2001.5
Data decisione, Autorità:
09.03.2001, ICCA
Incarto n.:
10.2001.00005
Lugano
9 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
5 marzo 2001 presentata da
e
riguardante
la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente
1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (Gerichtskreis
II Biel-Nidau, Gerichts-präsident 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 24 gennaio 2001 il presidente 1 del Tribunale circondariale II
di Biel-Nidau ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1981 da
__________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio
in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime
dei beni, la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di
__________ (dispositivo n. 3);
che in
tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a
iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 5);
che il 5
marzo 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale circondariale
II di Biel-Nidau, la delibazione nel Cantone Ticino dei due citati dispositivi
inerenti alla sentenza di divorzio;
che la
richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti
a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza di divorzio hanno acquisito
forza di giudicato il 24 gennaio 2001, come ha accertato il presidente del
tribunale in calce alla sentenza presentata a questa Camera per conto delle
parti;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 Lforo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti
al tribunale circondariale II di Biel-Nidau, tanto da chiedere congiuntamente
ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9
cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati del resto, nella convenzione sugli
effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno i
costi giudiziari (clausola n. 13);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza emanata fra le
parti il 24 gennaio 2001 dal presidente 1 del Tribunale circondariale II di
Biel-Nidau (Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichtspräsident 1) sono
riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione:
–
__________;
–
__________.
Comunicazione
al presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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