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Numero d'incarto:
10.2001.33
Data decisione, Autorità:
13.05.2002, ICCA
Incarto n.:
10.2001.00033
Lugano
13 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
29 novembre 2001 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
relativa
alla sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla prima Camera del Tribunale di
prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre)
nella causa che opponeva l'istante e __________ a
__________ e
(patrocinati
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________, __________, __________ e __________, eredi fu __________, hanno
raggiunto un accordo davanti alla prima Camera del Tribunale di prima istanza
di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre), presso cui
pendevano numerose cause, sulla liquidazione del regime matrimoniale del
defunto e sulla divisione della successione;
che con
sentenza del 30 novembre 2000 il tribunale ha ordinato la liquidazione del
regime matrimoniale e ha preso atto degli accordi intercorsi sul riparto
dell'eredità;
che in
forza di ciò __________ è diventata proprietaria esclusiva della particella n.
__________ RFD di __________, ora intestata alla comunione ereditaria composta
di __________;
che il 29
novembre 2001 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la
delibazione della sentenza nel Cantone Ticino;
che gli
altri eredi hanno comunicato a questa Camera di non opporsi alla delibazione e
di rinunciare al contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del
giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali
confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono
passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente
(lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state
regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);
che per
“sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni
che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o
acquiescenza (Knapp in:
Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il
diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);
che il
dispositivo della decisione (n. 15) con cui il tribunale confederato ha preso
atto dell'attribuzione in proprietà esclusiva a __________ della particella n.
__________ RFD di __________, intestata alla comunione ereditaria composta di
__________, è il solo in rapporto con il Cantone Ticino;
che la
decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2001,
come risulta dall'attestazione rilasciata quello stesso giorno dal cancelliere
della Corte di giustizia di Ginevra;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco quand'anche fosse ancora applicabile al
caso in esame;
che le
parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata
dovendosi – appunto – a una transazione da loro condotta davanti al tribunale;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi
opposti alla delibazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel
senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non
essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30
novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera (Tribunal
de première instance, première chambre) è riconosciuto e dichiarato
esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________;
–
__________;
–
avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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