Delibation of Geneva judgment granted in Ticino

10.2001.33Altro tribunale13 mag 2002Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Civil Court of Appeal granted an application for delibation of a Geneva first-instance judgment that had recorded a settlement on matrimonial property and inheritance division. It held that the Geneva decision was a civil judgment capable of recognition, was final, and satisfied the citation/representation requirements. The court also noted that, after the Federal Act on Civil Jurisdiction entered into force, the original court’s competence could no longer be reviewed at the delibation stage. The applicant was ordered to pay CHF 250 in court costs, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; Art. 37 LForo; delibation of cantonal civil judgments: a decision by which a court merely records a settlement and thereby terminates the proceedings qualifies as a civil judgment for recognition and enforcement purposes. Delibation is granted where the judgment is final, emanates from a judicial authority and the parties were duly cited or represented. Following the entry into force of the Federal Act on Civil Jurisdiction, the competence of the rendering court is no longer open to review in delibation; the former criterion of Art. 510 lit. b CPC is therefore obsolete, even where still textually applicable. Where no respondent opposes the request, they are not losing parties under Art. 148(1) CPC and no ripetibili are awarded.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.33

Data decisione, Autorità: 13.05.2002, ICCA

Incarto n.: 10.2001.00033

Lugano 13 maggio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 29 novembre 2001 presentata da


(patrocinata dall'avv. __________)

relativa alla sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre) nella causa che opponeva l'istante e __________ a

__________ e


(patrocinati dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________, __________, __________ e __________, eredi fu __________, hanno raggiunto un accordo davanti alla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (Tribunal de première instance, première chambre), presso cui pendevano numerose cause, sulla liquidazione del regime matrimoniale del defunto e sulla divisione della successione;

che con sentenza del 30 novembre 2000 il tribunale ha ordinato la liquidazione del regime matrimoniale e ha preso atto degli accordi intercorsi sul riparto dell'eredità;

che in forza di ciò __________ è diventata proprietaria esclusiva della particella n. __________ RFD di __________, ora intestata alla comunione ereditaria composta di __________;

che il 29 novembre 2001 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione della sentenza nel Cantone Ticino;

che gli altri eredi hanno comunicato a questa Camera di non opporsi alla delibazione e di rinunciare al contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);

che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);

che il dispositivo della decisione (n. 15) con cui il tribunale confederato ha preso atto dell'attribuzione in proprietà esclusiva a __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata alla comunione ereditaria composta di __________, è il solo in rapporto con il Cantone Ticino;

che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2001, come risulta dall'attestazione rilasciata quello stesso giorno dal cancelliere della Corte di giustizia di Ginevra;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco quand'anche fosse ancora applicabile al caso in esame;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro condotta davanti al tribunale;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi opposti alla delibazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30 novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera (Tribunal de première instance, première chambre) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________;

– __________;

– avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

delibationrecognition and enforcementfinal judgmentsettlementcitationcompetence reviewcourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Geneva civil decision met the requirements for delibation and enforcement in Ticino.

Decisione estratta

Yes. The decision was final, came from a competent judicial authority, and the parties had been duly cited or represented; the deliberation request was therefore granted.

Motivazione estratta

Under Art. 510 CPC, the foreign/other-canton civil judgment must be final, issued by a competent authority, and rendered after proper citation or representation. A settlement terminating the proceedings also qualifies as a civil judgment. After 1 January 2001, the original court's competence is no longer reviewed in delibation under Art. 37 LForo.

Questione giuridica chiave

Who should bear the procedural costs and whether party compensation is due.

Decisione estratta

The applicant bears the costs. No party compensation is awarded because there were no resisting parties.

Motivazione estratta

The other heirs did not oppose the request and are therefore not considered losing parties within the meaning of Art. 148(1) CPC; consequently, no ripetibili are awarded.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.