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Numero d'incarto:
10.2001.3
Data decisione, Autorità:
13.03.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00003
Lugano
13 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
23 febbraio 2001 presentata da
e
riguardante la sentenza di divorzio
pronunciata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale
distrettuale di __________ (Der Einzelrichter der bezirksgerichtlichen
Kommission __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 18 gennaio 2001 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di
__________ ha sciolto il
matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli
effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in
liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un quarto sulle particelle n.
__________ e __________ RFP di __________ (dispositivo n. 2, ultima parte);
che in
tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario, su richiesta
delle parti, a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n.
4);
che il 23
febbraio 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale distrettuale
di __________, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti
alla sentenza di divorzio;
che la
richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti
a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di divorzio hanno acquisito
forza di giudicato il 12 febbraio 2001, come risulta dall'attestazione in calce
alla sentenza presentata a questa Camera;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti
al Tribunale distrettuale di __________, tanto da chiedere congiuntamente ora
la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9
cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati per il resto, nella convenzione sugli
effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno gli
oneri giudiziari (clausola n. 8);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 (ultima parte) e n. 4 della
sentenza emanata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del
Tribunale distrettuale di __________ (Der Einzelrichter der bezirksgerichtlichen Kommission
__________) sono
riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido.
- Intimazione:
–
__________;
–
__________.
Comunicazione
al Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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