Recognition and enforcement of divorce judgment dispositives

10.2001.3Altro tribunale13 mar 2001Granted

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Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided on a joint application for delibation of two dispositives of a divorce judgment issued by a district court judge on 18 January 2001. It held that the dispositives were final and that the parties had been properly before the issuing court. Since the Federal Act on Civil Jurisdiction entered into force on 1 January 2001, the issuing court’s competence is no longer reviewed in exequatur. The request was granted, and costs of CHF 250 were imposed jointly on the applicants.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; Art. 37 LForo; exequatur of a confederate civil judgment in Ticino: the court checks only finality and regular participation of the parties; review of the issuing court’s competence is excluded after the entry into force of the Federal Act on Civil Jurisdiction. The former requirement of competence under Art. 510 lit. b CPC has become obsolete. Where the cumulative conditions of finality and proper summons/representation or default are satisfied, recognition and declaration of enforceability must be granted. Procedural costs may be allocated jointly to the applicants in accordance with the cantonal tariff and any internal allocation agreement.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.3

Data decisione, Autorità: 13.03.2001, ICCA

Incarto n. 10.2001.00003

Lugano 13 marzo 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 febbraio 2001 presentata da


e


riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ (Der Einzelrichter der bezirksgerichtlichen Kommission __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 18 gennaio 2001 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un quarto sulle particelle n. __________ e __________ RFP di __________ (dispositivo n. 2, ultima parte);

che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario, su richiesta delle parti, a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 4);

che il 23 febbraio 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale distrettuale di __________, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;

che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 12 febbraio 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati per il resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno gli oneri giudiziari (clausola n. 8);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 (ultima parte) e n. 4 della sentenza emanata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ (Der Einzelrichter der bezirksgerichtlichen Kommission __________) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido.

  1. Intimazione:

– __________;

– __________.

Comunicazione al Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforcementdivorce judgmentfinalityjurisdiction reviewcost allocationexequatur

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether dispositives 2 and 4 of the foreign-cantonal divorce judgment should be recognized and declared enforceable in Ticino.

Decisione estratta

Yes. The dispositives were final, issued by a competent judicial authority, and the parties had been duly constituted in the original proceedings.

Motivazione estratta

Under Art. 510 CPC, civil judgments from confederate courts are recognized and declared enforceable if final and if the parties were regularly summoned, represented, or defaulted. After 1 January 2001, the issuing court's competence is no longer reviewed in exequatur because Art. 37 LForo makes the former Art. 510 lit. b CPC obsolete. The finality and regular participation requirements were met.

Questione giuridica chiave

How procedural costs should be allocated.

Decisione estratta

The costs of CHF 250 were charged jointly to the applicants.

Motivazione estratta

Costs of the current procedure were to be borne jointly by the applicants pursuant to Art. 9 para. 4 LTG; this also corresponded to their internal agreement to bear the judicial expenses half and half.

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