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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2001.22
Data decisione, Autorità:
05.08.2004, IICCA
Incarto n.
10.2001.22
Lugano
5 agosto 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 18 maggio 2001, da
AO1
rappr. da RA2
Contro
CO1
rappr. da RA1
con cui
l’attrice, che nel corso della causa ha denunciato la lite a LI1, , il quale non
è intervenuto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
2'716'910.20 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte, che ha
postulato la reiezione della petizione;
completato
lo scambio degli allegati preliminari;
esperita
l'istruttoria di causa;
preso atto
che le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per
il 13 luglio 2004, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro quella
medesima data, i loro rispettivi allegati conclusionali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna AO1, cessionaria delle pretese di due clienti italiani
della filiale del __________ di __________ rimaste vittime di malversazioni
commesse dall'ex direttore della stessa __________, ha chiesto la condanna di
CO1 al pagamento del danno da loro subito, pari a fr. 2'716'910.20 più
interessi, corrispondente al controvalore di US$ 636'000.- (fr. 1'071'660.-)
sborsati per l'acquisto di tutta una serie di azioni __________ e di US$
800'000.- (fr. 1'348'000.-) bonificati per la concessione di un mutuo alla
società __________ al mancato reddito conseguente alla perdita di quei due
importi (fr. 280'669.45) e alle spese legali preprocessuali (fr. 16'580.75).
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo tra l'altro che i clienti in
questione le avevano a suo tempo rilasciato un'ampia dichiarazione di scarico
del suo operato nell'ambito degli investimenti dei loro averi, mai impugnata da
chicchessia, argomento questo cui la controparte ha obiettato che la
dichiarazione liberatoria non aveva in realtà alcuna validità poiché, né al
momento della sua sottoscrizione, né successivamente, la banca aveva spiegato
loro che le operazioni consigliate dall'ex direttore (acquisto delle azioni
__________ e concessione del mutuo alla società ____________________) erano
frutto della sua attività delittuosa.
-
L'istruttoria
di causa ha permesso di accertare che quei clienti, il 19 novembre 1998,
avevano effettivamente sottoscritto una dichiarazione di scarico all'indirizzo
della convenuta con la quale "prendono atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei loro
averi presso il __________, __________, sia per modalità sia per completezza,
sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il
bonifico di USD 800'000 a favore della società __________) perciò, apponendo le
loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in data 19 novembre 1998,
danno pieno e totale discarico alla banca del proprio operato" (doc. T, con l'estratto bancario sottoscritto per verifica e
corrispondenza doc. U). Ritenuto che la dichiarazione in questione da una parte
menzionava espressamente la concessione del mutuo alla __________ e dall'altra
-stante il riferimento all'estratto conto 19 novembre 1998 (doc. U), pure
sottoposto ai clienti, ai quali i responsabili della banca avevano in
quell'occasione spiegato che la differenza riscontrata era dovuta alle
fluttuazioni del valore __________ (petizione punto 5, pag. 18)- si riferiva
almeno indirettamente pure all'operazione __________, se ne deve concludere che
essi a quel momento erano perfettamente a conoscenza delle stesse, oltretutto
conformi alle loro istruzioni, dal che la validità della dichiarazione di
scarico da essi rilasciata.
-
Indipendentemente
dalla questione a sapere quale figura giuridica rappresenti la dichiarazione di
scarico (abbandono unilaterale di una pretesa creditoria o contratto informale
di riconoscimento negativo di debito: cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar,
-
ed., N. 3 ad art. 115 CO; Piotet, Commentaire Romand, N. 3 e 6 ad
art. 115 CO), è in ogni caso evidente che essa costituisce una dichiarazione di
volontà destinata a produrre un effetto giuridico (Gautschi, Berner Kommentar,
N. 14a segg. ad art. 395 CO; cfr. pure, per analogia, Zäch, Berner
Kommentar, N. 48 ad art. 38 CO), la cui invalidità per errore o per dolo (DTF
65 II 15 segg.; Zäch, op. cit., N. 50 ad art. 38 CO), sostanzialmente
pretesa dall'attrice nella misura in cui addebita alla convenuta di averle
sottaciuto la verità dei fatti, dev'essere manifestata entro un anno dalla
conoscenza del vizio (art. 31 cpv. 1 e 2 CO).
Ora nel
caso di specie l'attrice ha pacificamente ammesso che i suoi cedenti avevano
conosciuto i fatti determinanti, che se rivelati al momento della firma della
dichiarazione di scarico li avrebbero indotti a non sottoscriverla, nell'ambito
della costituzione di parte civile nel procedimento penale promosso nei
confronti dell'ex direttore della convenuta (petizione punto 5 in fine pag.
19). Nella migliore, per lei, delle ipotesi, essi conoscevano quindi il vizio
della dichiarazione in questione al momento della chiusura dell'istruzione
formale, il 10 marzo 2000 (doc. 8); ma già precedentemente, per vero, potevano
rendersi conto della situazione, almeno subito dopo la loro audizione da parte
del Procuratore pubblico, quando, il 10 febbraio 1999, si erano costituiti
parte civile nel procedimento penale (doc. 18). In ogni caso, ritenuto che la
prima contestazione della dichiarazione di scarico che risulta dagli atti di
causa è contenuta nella petizione 18 maggio 2001 -l'attrice non sostiene del
resto di essere intervenuta precedentemente in tal senso (cfr. replica p. 17;
cfr. pure la chiara ammissione a p. 4 della denuncia di lite nei confronti
dello __________ che l'aveva rappresentata fino a quel momento, cui per
l'appunto è stata rimproverata questa omissione) e l'affermazione che la
contestazione non era possibile prima che la banca si appellasse a quella
liberatoria non può vanificare il decorso dei termini- ed è quindi avvenuta ad
oltre un anno di distanza dalla conoscenza del vizio preteso della
manifestazione di volontà, se ne deve concludere per la ratifica del contenuto
della dichiarazione di volontà, che non può più essere invalidata (art. 31 cpv.
1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 356).
- Ne
discende la reiezione della petizione, del tutto infondata, senza che occorra
pronunciarsi sulle altre eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. La
petizione 18 maggio 2001 di AO1 è respinta.
II. Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 39'500.-
b) spese fr. 150.-
Totale fr. 39'650.-
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
convenuta la somma di fr. 85’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Terzi implicati
_LITE1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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