Procedural lapse and allocation of costs

10.2001.2Altro tribunale13 mar 2006Granted

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Sintesi Omnilex

In a direct appeal concerning trademark nullity and a request for injunctive relief, the Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the proceedings had lapsed because no procedural act had been taken for more than two years after the decree of 24 November 2003. The case was therefore struck from the roll with effect from 25 November 2005. The court further held that the plaintiff’s inactivity justified allocating the court fee and costs to her under the rules on desistance, but that the defendant was not entitled to party compensation because it had not incurred compensable procedural work beyond an earlier submission already covered by a prior order.

Massima Omnilex

Art. 351 CPC; procedural lapse after two years of inactivity and ex officio striking off; Art. 151 CPC; costs and party compensation. Where neither party takes any procedural step for two consecutive years, the presumption of lack of interest is absolute and the court must strike the case from the roll without hearing the parties. For costs, the inactivity of the party that initiated the proceedings may be treated as desistance, so that court costs are borne by that party. Party compensation is awarded only to the extent of actual necessary representation work; if no compensable activity was performed, no indemnity is due (consid. on Art. 351 and 151 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.2

Data decisione, Autorità: 13.03.2006, IICCA

Titolo: perenzione processuale - spese e ripetibili

Incarto n. 10.2001.2

Lugano 13 marzo 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 febbraio 2001, da

IS 1 Ora----, Lugano rappr. da RA 1

contro

CV 1Chiasso rappr. da PR 1

chiedente innanzitutto l'accertamento della nullità di determinati marchi della convenuta, nonché il divieto di usare gli stessi in quanto lesivi di marchi propri;

respinta con decisione 2 agosto 2001 l'istanza di provvedimenti cautelari presentata dall'attrice con la petizione;

ed ora, preso atto dello scritto 3 marzo 2006 della convenuta che chiede lo stralcio della causa, denunciandone la perenzione a dipendenza del tempo trascorso dall'ultimo atto processuale;

letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto e in diritto:

che, in virtù dell'art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice stralcia la causa dai ruoli se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico;

che la mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);

che, in questa seconda ipotesi, il giudice procede allo stralcio della causa d'ufficio, senza dover sentire le parti, la presunzione del mancato interesse avendo carattere assoluto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 351, m. 12 e m. 17);

che, in concreto, conformemente a quanto sostiene la convenuta, l'ultimo atto processuale si configura nel decreto 24 novembre 2003 con cui sono state accolte due istanze di restituzione in intero dell'attrice ed è stata respinta una domanda processuale della convenuta;

che pertanto il 25 novembre 2005 è intervenuta la perenzione processuale, così che la causa può essere stralciata dai ruoli, peraltro non essendo rintracciabile nell'incarto nemmeno uno scritto di sollecito o di altra natura successivo all'accennato decreto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23);

che, nel caso in esame, appare determinante per l'assegnazione di spese e ripetibili (questione non regolata nel caso di azione divenuta priva d'oggetto) l'inattività dell'attrice, rispettivamente la sua carente volontà di continuare il processo da lei avviato a suo tempo, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso in considerazione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 11);

che tale inattività può essere pertanto considerata alla stregua di una desistenza, di modo che alla stessa parte vengono accollate la tassa di giustizia, le spese e -se del caso- anche indennità ripetibili (art. 151 CPC);

che gli oneri processuali devono essere commisurati allo stadio in cui si trova la causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 10), mentre le ripetibili devono corrispondere all'effettivo onere di patrocinio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 1);

che -in concreto- la convenuta, al di fuori della provvisionale, tassata separatamente, non ha partecipato a nessun atto di procedura, fatta eccezione per la presentazione dell'allegato di osservazioni e di domanda processuale 21 novembre 2003, atto per il quale tuttavia le ripetibili sono già state giudicate con il decreto 24 novembre 2003;

che pertanto non ricorre nessun motivo per riconoscere indennità processuali alla convenuta;

che a questa decisione di stralcio non è di ostacolo la dichiarazione di fallimento della società convenuta, recante la data del 9 marzo 2006, segnatamente in vista di un'eventuale sospensione fondata sull'art. 207 LEF, dal momento che la perenzione -come già rilevato- era intervenuta già nell'ottobre dello scorso anno.

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 351 CPC e per le spese la LTG,

pronuncia:

  1. La causa promossa direttamente in appello con petizione 8 febbraio 2001 da ------, ----(ora-----, -----) contro ---- ----, ----- -inc. 10.2001.02- è stralciata dai ruoli poiché perenta a valere dal 25 novembre 2005.

  2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'attrice, restano a suo carico.

  3. Intimazione:

-.

Comunicazione all¿UEF di Mendrisio.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

procedural lapsestrike-outinactivitycost allocationparty compensationtrademark dispute

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be struck off for procedural lapse after two years of inactivity

Decisione estratta

The case had become devoid of interest and was to be removed from the docket because no procedural act had been taken for two consecutive years; the lapse was deemed to have occurred on 25 November 2005.

Motivazione estratta

Under Art. 351 CPC, lack of interest is presumed after two years without any procedural act by either party. The last procedural act was the decree of 24 November 2003, and no later reminder or filing was found in the file. The court therefore removed the case ex officio.

Questione giuridica chiave

How costs and party compensation should be allocated after the procedural lapse

Decisione estratta

The plaintiff had to bear the court fee and costs, and no party compensation was awarded to the defendant.

Motivazione estratta

The plaintiff's inactivity was treated as a withdrawal for cost purposes under Art. 151 CPC. However, the defendant had not participated in any procedural act beyond a prior submission for which compensation had already been decided, so no further indemnity was due.

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