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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2001.2
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, IICCA
Titolo:
perenzione processuale - spese e ripetibili
Incarto n.
10.2001.2
Lugano
13 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 8 febbraio 2001, da
IS 1
Ora----, Lugano
rappr. da RA 1
contro
CV 1Chiasso
rappr. da PR 1
chiedente innanzitutto l'accertamento della nullità di
determinati marchi della convenuta, nonché il divieto di usare gli stessi in
quanto lesivi di marchi propri;
respinta con decisione 2 agosto 2001 l'istanza di
provvedimenti cautelari presentata dall'attrice con la petizione;
ed ora, preso atto dello scritto 3 marzo 2006 della
convenuta che chiede lo stralcio della causa, denunciandone la perenzione a
dipendenza del tempo trascorso dall'ultimo atto processuale;
letti ed esaminati gli
atti di causa
Considerato
in fatto e in
diritto:
che,
in virtù dell'art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice stralcia la causa dai ruoli se
una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico;
che
la mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi,
nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);
che,
in questa seconda ipotesi, il giudice procede allo stralcio della causa
d'ufficio, senza dover sentire le parti, la presunzione del mancato interesse
avendo carattere assoluto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 351, m. 12 e m. 17);
che,
in concreto, conformemente a quanto sostiene la convenuta, l'ultimo atto
processuale si configura nel decreto 24 novembre 2003 con cui sono state accolte
due istanze di restituzione in intero dell'attrice ed è stata respinta una
domanda processuale della convenuta;
che
pertanto il 25 novembre 2005 è intervenuta la perenzione processuale, così che
la causa può essere stralciata dai ruoli, peraltro non essendo rintracciabile
nell'incarto nemmeno uno scritto di sollecito o di altra natura successivo
all'accennato decreto (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23);
che,
nel caso in esame, appare determinante per l'assegnazione di spese e ripetibili
(questione non regolata nel caso di azione divenuta priva d'oggetto) l'inattività
dell'attrice, rispettivamente la sua carente volontà di continuare il processo
da lei avviato a suo tempo, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso in
considerazione (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 11);
che
tale inattività può essere pertanto considerata alla stregua di una desistenza,
di modo che alla stessa parte vengono accollate la tassa di giustizia, le spese
e -se del caso- anche indennità ripetibili (art. 151 CPC);
che
gli oneri processuali devono essere commisurati allo stadio in cui si trova la
causa (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 10), mentre le
ripetibili devono corrispondere all'effettivo onere di patrocinio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 1);
che
-in concreto- la convenuta, al di fuori della provvisionale, tassata
separatamente, non ha partecipato a nessun atto di procedura, fatta eccezione
per la presentazione dell'allegato di osservazioni e di domanda processuale 21
novembre 2003, atto per il quale tuttavia le ripetibili sono già state
giudicate con il decreto 24 novembre 2003;
che
pertanto non ricorre nessun motivo per riconoscere indennità processuali alla
convenuta;
che
a questa decisione di stralcio non è di ostacolo la dichiarazione di fallimento
della società convenuta, recante la data del 9 marzo 2006, segnatamente in
vista di un'eventuale sospensione fondata sull'art. 207 LEF, dal momento che la
perenzione -come già rilevato- era intervenuta già nell'ottobre dello scorso
anno.
Motivi per i quali,
richiamato l'art. 351
CPC e per le spese la LTG,
pronuncia:
-
La
causa promossa direttamente in appello con petizione 8 febbraio 2001 da ------,
----(ora-----, -----) contro ---- ----, ----- -inc. 10.2001.02- è stralciata
dai ruoli poiché perenta a valere dal 25 novembre 2005.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati
dall'attrice, restano a suo carico.
-
Intimazione:
-.
Comunicazione all¿UEF di Mendrisio.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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