Recognition and enforceability of divorce judgment in Ticino

10.2001.15Altro tribunale13 giu 2001Granted

Sintesi

The Ticino Court of Appeal, First Civil Chamber, decided an application for exequatur of a Soletta divorce judgment. It held that the operative part approving the spouses’ settlement was final, that the originating court’s competence could no longer be reviewed under the Federal Act on Civil Jurisdiction, and that the parties had been properly heard in the original proceedings. The application was therefore granted. The applicant was ordered to pay CHF 250 in costs, and no party compensation was awarded.

Regest

Art. 510 CPC; Art. 37 LForo: recognition and declaration of enforceability of civil cantonal judgments in Ticino; once the judgment is final and the parties were duly summoned, represented, or defaulted, the cumulative conditions of Art. 510 lit. a and c CPC are satisfied. After entry into force of the Federal Act on Civil Jurisdiction, the competence of the originating judge may no longer be reviewed in exequatur proceedings (Art. 37 LForo), so Art. 510 lit. b CPC is no longer applicable. Where the opposing party does not object and is not unsuccessful, no party compensation is due; costs fall on the applicant under the ordinary cost rules (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.15

Data decisione, Autorità: 13.06.2001, ICCA

Incarto n. 10.2001.00015

Lugano 13 giugno 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 maggio 2001 presentata da


riguardante la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 l'Amtsgerichtspräsident di __________ (Canton Soletta) ha sciolto per divorzio il matrimonio fra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua proprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (dispositivo n. 3, punto n. 7 lett. b);

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;

che __________ ha dichiarato, il 7 giugno 2001, di rinunciare a comparire all'udienza;

che nelle circostanze descritte è superfluo indire un contraddittorio, nulla ostando all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 29 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerato soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza emanata fra le parti il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident von __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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