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Numero d'incarto:
10.2001.13
Data decisione, Autorità:
26.06.2001, ICCA
Incarto n.:
10.2001.00013
Lugano
26 giugno
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
27 aprile 2001 presentata da
relativa
alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale
di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) nella
procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali
fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di
__________ ha accolto un'istanza presentata il
10 giugno
1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr.
200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n.
__________ RF di __________;
che
__________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001,
la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che
l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta
da questa Camera;
che
all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato
per via edittale;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli
atti;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come
risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del
Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto
davanti a questa Camera;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che
l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale
distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è
comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg.
CO);
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre
2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht
__________, Präsidium) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
c)
pubblicazioni (2x) fr. 415.–
fr.
665.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione:
–
__________;
–
sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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