Recognition and enforcement of annulment judgment for mortgage certificate

10.2001.13Altro tribunale26 giu 2001Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal granted an application to recognize and declare enforceable in Ticino the operative part of a 6 September 2000 judgment annulling a bearer mortgage certificate of CHF 200,000. It held that the judgment was final and that, after the entry into force of the Federal Forum Act, the originating court's jurisdiction could no longer be reviewed in the delibation stage. The applicant had been duly heard before the foreign/confederate court, while the unknown bearer of the title failed to appear despite edictal notice. The applicant was ordered to bear the costs of the Ticino proceedings.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; Art. 37 LForo; delibation of a civil judgment rendered by another confederate court. A final civil judgment is to be recognized and declared enforceable in Ticino when it is final and the parties were duly cited, represented, or defaulted. After the entry into force of the Federal Forum Act, the competence of the originating confederate court may no longer be reviewed in delibation; Art. 510 lit. b CPC is rendered obsolete. In proceedings without a substantive losing party, costs are borne by the applicant under Art. 148(1) CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.13

Data decisione, Autorità: 26.06.2001, ICCA

Incarto n.: 10.2001.00013

Lugano 26 giugno 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 27 aprile 2001 presentata da


relativa alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) nella procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha accolto un'istanza presentata il

10 giugno 1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n. __________ RF di __________;

che __________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta da questa Camera;

che all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato per via edittale;

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg. CO);

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (Bezirksgericht __________, Präsidium) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

c) pubblicazioni (2x) fr. 415.–

fr. 665.–

sono posti a carico dell'istante.

  1. Intimazione:

– __________;

– sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recognitionenforcementdelibationmortgage certificatejurisdiction reviewdefaultcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the foreign/confederate civil judgment annulling the mortgage certificate should be recognized and declared enforceable in Ticino.

Decisione estratta

Yes. The conditions of finality and proper service/appearance were met; the court no longer re-examined the originating court's jurisdiction after the Federal Forum Act entered into force.

Motivazione estratta

The dispositive point 1 of the prior judgment was final. Under Art. 37 LForo, the competence of the confederate judge can no longer be reviewed in delibation. The applicant had been duly constituted, and the unknown bearer did not appear despite edictal summons.

Questione giuridica chiave

How the costs of the delibation proceedings should be allocated.

Decisione estratta

The procedural costs are borne by the applicant because there was no losing party in the sense of Art. 148(1) CPC.

Motivazione estratta

As the application was granted in a non-adversarial delibation setting, no opposing party was liable for costs; the applicant therefore bears the expenses.

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