Recognition and enforcement of divorce judgment in Ticino

10.2001.12Altro tribunale5 mag 2001Granted

Sintesi

The Ticino Court of Appeal granted a joint application for delibation of a Winterthur divorce judgment. It held that the relevant dispositive part had become final and that, under Art. 510 CPC, recognition and enforceability required only finality and proper citation/representation of the parties; after the entry into force of the Federal Act on Venue in Civil Matters, the issuing court's competence was no longer reviewable in delibation. The chamber therefore recognized and declared enforceable the divorce dispositive and imposed the costs on the applicants jointly and severally.

Regest

Art. 510 CPC; Art. 37 LForo; delibation of Swiss civil judgments in Ticino; effect of the Federal Act on Venue in Civil Matters on review of jurisdiction. A Swiss civil judgment is to be recognized and declared enforceable in Ticino when the operative part to be enforced has entered into legal force and the parties were duly summoned, represented, or defaulted. Since the entry into force of the Federal Act on Venue in Civil Matters, the originating court’s jurisdiction may no longer be re-examined in delibation; the former competence requirement under Art. 510 let. b CPC has become obsolete (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2001.12

Data decisione, Autorità: 05.05.2001, ICCA

Incarto n. 10.2001.00012

Lugano 5 maggio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 marzo 2001 presentata da

__________ e


(patrocinati dall'avv. __________);

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (Bezirksgericht Winterthur);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 14 febbraio 2001 il Tribunale distrettuale di Winterthur ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 123/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo VI, punto 1.2);

che il 23 marzo 2001 le parti hanno postulato la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo VI della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 19 marzo 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Winterthur, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), come gli stessi propongono;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo VI (punto 1.2) della sentenza emanata fra le parti il 14 febbraio 2001 dal Tribunale distrettuale di Winterthur (Bezirksgericht Winterthur) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido.

  1. Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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