Delibation denied as moot after revocation of interim measure

10.2000.42Altro tribunale22 apr 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal dealt with a request to recognize and enforce an interim order from the Grisons district court that had prohibited the alienation of real property and ordered a land-registry block. After the request for delibation had been filed, the foreign interim order was later revoked by a subsequent final decision. The court held that, even though interim measures may in principle fall within Art. 510 CPC, the request had become moot because the order no longer existed. It therefore struck the matter from the docket, lifted the Ticino registry block, and waived costs and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 510 CPC; mootness of delibation after revocation of the foreign decision. Interim measures may qualify as civil judgments capable of recognition and enforcement in another canton, provided the statutory prerequisites are met. However, if the foreign measure sought to be delimited is subsequently revoked by a final decision, the recognition proceeding loses its practical and current legal interest and must be struck from the docket under Art. 351 cpv. 1 CPC. In such a situation, the court need not examine ex post whether the revoked measure would otherwise have been recognizable (consid. in diritto).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2000.42

Data decisione, Autorità: 22.04.2002, ICCA

Incarto n.: 10.2000.00042

Lugano 22 aprile 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 dicembre 2000 presentata da


(patrocinato dall'avv. __________, e in subdelega dall'avv. __________)

relativa al decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 14 dicembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale Moesa in esito a misure provvisionali chieste dall'istante nei confronti della

Società anonima __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, e in subdelega dall'avv. dott. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che davanti al Tribunale distrettuale Moesa è pendente una causa promossa da __________ avente per oggetto la contestazione di deliberazioni prese dall'assemblea generale (art. 706 CO) della Società anonima __________;

che con decreto cautelare del 14 dicembre 2000, emanato senza contraddittorio, il presidente del tribunale ha vietato alla società – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'alienazione di sostanza immobiliare, in particolare delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, ordinando il blocco del registro fondiario sui relativi fogli;

che il 21 dicembre 2000 __________ ha postulato, per il tramite del Tribunale distrettuale Moesa, la delibazione del predetto decreto nel Cantone Ticino;

che la presidente di questa Camera ha decretato essa medesima inaudita parte, il 27 dicembre 2000, il blocco del registro fondiario per la durata del procedimento di delibazione;

che nel contempo essa ha invitato il Tribunale distrettuale Moesa a comunicare se la convenuta avesse sollevato opposizione al decreto del 14 dicembre 2000;

che l'8 gennaio 2001 il vicepresidente del Tribunale in questione ha trasmesso a questa Camera copia di un memoriale del 22 dicembre 2000 in cui la Società anonima __________ postulava la revoca delle misure provvisionali;

che con “sentenza” dell'8 febbraio 2001, passata in giudicato il 20 marzo successivo, il vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha poi confermato, dopo contraddittorio, il decreto del 14 dicembre 2000;

che all'udienza del 19 giugno 2001, indetta per discutere la delibazione, l'istante ha confermato la domanda, mentre la convenuta ha delegato una rappresentante non abilitata a norma degli art. 64 seg. CPC;

che il 24 agosto 2001 il Tribunale distrettuale Moesa ha trasmes­so a questa Camera una successiva “sentenza” del 19 luglio 2001, passata in giudicato il 13 agosto successivo, con cui il vice­presidente del medesimo tribunale ha revocato i provvedimen­ti cautelari decretati il 14 dicembre 2000;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate in un altro Cantone devono ottenere esecuzione nel Cantone Ticino, previo giudizio di delibazione della Camera civile di appello, se sono passate in giudicato (lett. a), se sono state pronunciate da un'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state legalmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che per “sentenze civili” nel senso dell'art. 510 CPC non devono intendersi solo decisioni finali, ma anche provvedimenti cautelari (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, nota 31 ad art. 61; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 432 n. 15 con richiami; Rep. 1981 pag. 385 in alto; cfr. anche l'art. 83 cpv. 1 PC);

che ciò è confermato indirettamente anche dall'art. 1 cpv. 2 del Concordato intercantonale sull'esecuzione delle sentenze in ma­teria civile (RS 276), quantunque non sottoscritto dal Cantone Ticino;

che in concreto, nondimeno, il decreto 14 dicembre 2000 di cui è chiesta la delibazione è stato revocato nel frattempo, il 19 luglio 2001, dal vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa con “sentenza” passata in giudicato il 13 agosto successivo;

che in siffatte circostanze la procedura di delibazione è divenuta senza interesse giuridico, cioè pratico e attuale, a nulla rilevando indagare a posteriori se un decreto ormai revocato fosse o non fosse da riconoscere;

che una causa divenuta senza interesse giuridico va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

che nelle condizioni descritte va revocato quanto disposto dalla presidente di questa Camera il 27 dicembre 2000 per la durata del procedimento di delibazione;

che, data la particolarità del caso, si giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla convenuta, la quale non si è nemmeno costituita validamente in giudizio;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è dichiarata priva di interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario disposto dalla presidente della prima Camera civile di appello con decreto cautelare del 14 dicembre 2000 sul foglio delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD del Comune di __________.

  2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

– avv. __________;

– avv. dott. __________;

– Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo GR;

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

delibationmootnessinterim measuresland registry blockrecognitioncostscivil procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the out-of-canton interim order could still be delibated and enforced in Ticino after its revocation

Decisione estratta

The request had become devoid of practical and current legal interest and had to be struck from the docket.

Motivazione estratta

Although interim measures can qualify as civil judgments under Art. 510 CPC, the specific decree sought to be recognized had meanwhile been revoked by a later final decision, so there was no longer any live interest in examining recognition.

Questione giuridica chiave

Whether costs and compensation should be awarded

Decisione estratta

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Given the special circumstances, the court waived fees and costs; the respondent was not validly constituted in the proceedings and therefore no ripetibili were awarded.

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