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Numero d'incarto:
10.2000.34
Data decisione, Autorità:
15.12.2000, ICCA
Incarto n.:
10.2000.00034
Lugano
15 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
7 novembre 2000 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
relativa
alla sentenza (final decree) del 7 dicembre 1998 con cui la Corte del
primo distretto giudiziario della Contea di Santa Fe (First Judicial Court
County of Santa Fe, State of New Mexico) ha pronunciato il divorzio
tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 7 dicembre 1998 la Corte del primo distretto giudiziario della
Contea di Santa Fe (First Judicial Court County of Santa Fe, State of
New Mexico) ha pronunciato il divorzio tra __________, con la doppia
nazionalità austriaca e germanica, e __________, cittadina statunitense,
approvando la convenzione sulle conseguenze accessorie (Marital Settlement
Agreement) e attribuendo ai genitori l'autorità parentale e la custodia
congiunta sulla figlia minorenne __________, come previsto negli accordi
stipulati tra i coniugi (Parenting Plan);
che il 7
novembre 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza;
che
__________ e __________ hanno comunicato a questa Camera di rinunciare al
contraddittorio orale, onde l'inutilità di procedere a ulteriori convocazioni;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511
cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in
concreto il caso va esaminato sotto il profilo della LDIP, entrata in vigore il
1° gennaio 1989, non risultando né l'esistenza di un trattato sul vicendevole
riconoscimento delle sentenze tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, 2a edizione, Basilea 1997, n. 1bis ad
art. 25, pag. 76), né avendo questi ultimi aderito alla Convenzione dell'Aia
del 1° agosto 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, entrata
in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 (RS 0.211.212.3);
che nella
fattispecie occorre pertanto applicare sia gli art. 25 segg. LDIP relativi ai
presupposti generali del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni
straniere in genere (in particolare sulla competenza dello Stato che le ha
pronunciate, sulla definitività della decisione e sull'assenza dei motivi di
rifiuto), sia l'art. 65 LDIP che, in materia di divorzio o di separazione,
concreta le premesse generali (Schnyder,
Das neue IPR-Gesetz, 2a edizione, 1990, pag. 36-37);
che nella
fattispecie la competenza del tribunale estero (art. 25 LDIP) è data in base ai
combinati disposti degli art. 26 lett. a e 65 cpv. 2 LDIP, il coniuge convenuto
avendo accettato incondizionatamente la competenza del Tribunale di Santa Fe e
chiedendo egli stesso la delibazione della sentenza in Svizzera;
che
entrambe le parti erano comparse davanti al giudice distrettuale;
che la
convenuta non si oppone, in questa sede, alla delibazione della sentenza di
divorzio;
che al
riconoscimento della sentenza in oggetto non osta l'ordine pubblico svizzero
(art. 27 cpv. 1 LDIP), tale riserva mirando a impedire che attraverso il
riconoscimento esplichino effetti nello Stato richiesto norme estere che
contrastino con la legislazione di quest'ultimo (DTF 98 Ia 533 consid. 3b), ciò
che non può dirsi in concreto;
che per
il resto la sentenza emessa il 7 dicembre 1998 dalla First Judicial Court
County of Santa Fe, State of New Mexico è passata in giudicato, come
risulta dall'attestato apposto il 9 novembre 2000 dal cancelliere della Corte
distrettuale sull'esemplare prodotto per la delibazione;
che la
sentenza in questione può dunque essere delibata, a eccezione delle disposizioni
sugli alimenti in favore della figlia, il riconoscimento di sentenze
comportanti oneri pecuniari spettando – per diritto federale – al giudice
competente per il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 512 CPC);
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi
opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente a norma
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 7 dicembre 1998 con cui la Corte del
primo distretto giudiziario della Contea di Santa Fe (First Judicial Court
County of Santa Fe, State of New Mexico) ha pronunciato lo
scioglimento del matrimonio contratto tra __________ e __________ è
riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda il divorzio, l'autorità
parentale e la custodia congiunta di __________.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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