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10.2000.15 ΓÇó Recognition and enforcement of German divorce judgment
10.2000.15Altro tribunale18 nov 2000Granted
The Ticino Court of Appeal granted an application to recognize and declare enforceable a German divorce judgment from the Amtsgericht Überlingen. The court held that the judgment was final, that the German court had jurisdiction because both spouses were German nationals domiciled in the district when proceedings began, and that recognition did not offend Swiss public policy. The judgment had also approved the spouses' settlement on the consequences of divorce, including the transfer of a half-share in real estate. Because the request was uncontested, the applicant was ordered to pay the procedural costs.
Art. 29 LDIP; Convention of 2 November 1929 between Switzerland and Germany, Arts. 1, 2 and 4; recognition and enforcement of a German divorce judgment. A foreign judgment is recognizable and enforceable when it is final, rendered by a competent court under the convention, and not manifestly incompatible with Swiss public policy. Jurisdiction is not doubtful where both spouses were domiciled in the court district at the time the action was commenced. Public policy is not offended where the parties were duly summoned and represented and the judgment merely homologates their settlement on the effects of divorce (consid. 2). In uncontested recognition proceedings, costs may be placed on the applicant pursuant to Art. 148 cpv. 1 CPC.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2000.15
Data decisione, Autorità: 18.11.2000, ICCA
Incarto n. 10.2000.00015
Lugano 18 novembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 aprile 2000 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht überlingen (D) nella causa da lei promossa contro
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi;
che nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________;
che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza;
che il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio;
che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________;
che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);
che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);
che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di überlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _);
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa;
che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata;
che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante.
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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