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Numero d'incarto:
10.2000.12
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, ICCA
Incarto n.:
10.2000.00012
Lugano
16 giugno
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
23 marzo 2000 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
relativa
alla sentenza del 31 maggio 1999 con la quale il Tribunale civile di Novara ha
pronunciato la separazione personale tra lei e il marito
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 31 maggio 1999 il Tribunale civile di Novara ha pronunciato la
separazione personale tra __________, cittadino italiano, e __________,
cittadina svizzera;
che il 23
marzo 2000 __________ ha chiesto la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino;
che le
parti hanno rinunciato al contraddittorio orale davanti a questa Camera con
dichiarazione del 22 maggio 2000;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto
internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate
all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che
spetta invece all'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di
decisioni o di documenti stranieri relativi allo stato civile di cittadini
svizzeri nei corrispondenti registri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241
consid. 2);
che la
sentenza emessa dal Tribunale civile di Novara riguarda bensì una cittadina
svizzera, motivo per cui nel nostro paese esistono atti di stato civile, ma non
può considerarsi una decisione in quest'ultima materia, la separazione
personale non essendo iscritta nei registri svizzeri dello stato civile (v.
art. 115 e 130 OSC);
che in
concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;
che
l'esecutività in Svizzera di sentenze emanate in Italia sulla separazione dei coniugi
(art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di
procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei
divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS
0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per
l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è
più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione
dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche – sul
riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché
la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli
accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze
per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che
sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o
risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni
estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale
privato (art. 17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e
65 LDIP);
che
secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono
riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di
separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;
che tale
condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito (convenuto) risiedendo ora
come allora a __________;
che non
risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine
pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della
Convenzione);
che per
il resto la sentenza emessa dal Tribunale di Novara è definitiva, come risulta
dalla dichiarazione di passaggio in giudicato del 16 marzo 2000 rilasciata
dalla cancelleria del Tribunale medesimo;
che in
definitiva la sentenza 31 maggio 1999 del Tribunale di Novara adempie tutti i
requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può
essere quindi delibata;
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi quindi considerare soccombente giusta
l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non
si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere
vincente;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 31 maggio 1999 con cui il Tribunale di
Novara ha pronunciato la separazione personale tra __________ e __________ è
riconosciuta e dichiarata esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________;
–
__________ (per rogatoria).
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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