Delibation application struck out for failure to pay advance

10.1999.24Altro tribunale25 lug 2000Dismissed

Sintesi

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an application for Swiss recognition and enforcement of a Greek maintenance judgment. After ordering the applicant to pay a CHF 250 advance for presumed court costs and warning that failure would lead to removal from the docket, the court found that the applicant neither paid nor sought reinstatement or legal aid. The application was therefore struck out. The parallel action seeking the same relief became moot. The court waived collection of court fees because of the case circumstances, but awarded the respondent CHF 200 for expenses and inconvenience.

Regest

Art. 147 CPC; advance for costs and consequence of non-payment in appellate proceedings; Art. 12 cpv. 1 LTG; if the applicant, after due warning, fails to pay the court-ordered advance and neither requests restitution of time nor legal aid, the application cannot be examined on the merits and is to be struck from the docket. A parallel request aimed at the same result becomes moot once the principal application is removed. Costs may exceptionally be waived, while an equitable party indemnity may still be awarded for the respondent's necessary expenses (consid. on service of the order and inactivity of the applicant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.1999.24

Data decisione, Autorità: 25.07.2000, ICCA

Incarto n. 10.1999.00024

Lugano, 25 luglio 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di delibazione presentata il 4 maggio 1998 e integrata il 15 luglio 1999 dal


(patrocinato dall'avv. __________

relativa alla sentenza emessa il 7 dicembre 1989 dalla Sezione monocratica presso il Tribunale di primo grado di Iraklion nella causa (contributi alimentari) che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 12 aprile 1983 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera lo scioglimento del matrimonio per divorzio, domanda cui la moglie __________ si è opposta;

che con sentenza del 26 settembre 1985 questa Camera ha riformato un decreto cautelare del Pretore, respingendo un'istanza provvisionale con cui l'attore chiedeva di ridurre i contributi alimentari da egli dovuti alla moglie e ai due figli da fr. 7000.– mensili complessivi a fr. 3500.– mensili complessivi dall'agosto all'ottobre 1984, rispettivamente a fr. 1200.– mensili dal novembre 1984 in poi (inc. n. 2205);

che la causa di divorzio, formalmente sospesa, pende tuttora;

che il 4 maggio 1998 __________ ha presentato a questa Camera un'istanza, integrata il 15 luglio 1999, volta a far riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera una sentenza del 7 dicembre 1989 con cui il Tribunale di primo grado di __________, adito l'8 ottobre 1988 da __________ per conto dei figli __________ ed __________, ha fissato in 35 000 dracme da versare sull'arco di due anni il contributo alimentare in favore del figlio __________;

che lo stesso 15 luglio 1999 __________ ha introdotto a questa Camera un'“azione” avente il medesimo oggetto dell'istanza, chiedendo altresì che il giudizio di questa Camera sia trasmesso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi e anticipo alimenti;

che con ordinanza del 29 luglio 1999, notificata all'istante per commissione rogatoria, il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 15 dicembre 1999 alle ore 14.30 per discutere l'istanza di delibazione;

che a tale udienza è comparsa soltanto __________, la quale ha dichiarato di non avere mai intentato alcuna causa davanti al Tribunale di __________, di non avere rimunerato alcun legale estero, di non sapere nemmeno chi sia l'avv. __________ (il quale l'ha patrocinata in quella sede) e di non avere mai ricevuto alcuna citazione né alcuna sentenza da parte di tribunali greci;

che nelle circostanze descritte il giudice delegato di questa Camera ha fissato all'istante il 16 dicembre 1999 un termine fino al 30 giugno 2000 per prestare un anticipo di fr. 250.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte (con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile), per produrre una copia autentica o ufficiale della procura conferita da __________ all'avv. __________ e per indicare un recapito in Svizzera dove potessero essere eseguite le notificazioni a lui dirette;

che l'ordinanza del giudice delegato è stata notificata al patrocinatore dell'istante, per commissione rogatoria, l'8 febbraio 2000 (attestazione del 14 febbraio 2000 del Ministero ellenico della giustizia, Direzione A, sezione 4);

che l'istante non ha reagito all'ingiunzione;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 147 CPC ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese degli atti che chiede e anticipare le somme fissate dal giudice in garanzia delle spese giudiziarie presunte;

che nella fattispecie il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'istante il 16 dicembre 1999 a depositare entro il 30 giugno 2000 una somma di fr. 250.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata dichiarata irricevibile;

che l'ordinanza è pervenuta per rogatoria al patrocinatore dell'istante, come detto, l'8 febbraio 2000;

che nel termine impartitogli l'istante non ha versato alcunché e nemmeno ha postulato – per avventura – la restituzione del termine (art. 137 CPC) o il beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 155 CPC);

che in siffatte condizioni l'istanza non può essere vagliata nel merito e va stralciata dai ruoli (art. 12 cpv. 1 LTG);

che, ciò posto, l'“azione” introdotta parallelamente all'istanza diviene senza interesse, tale atto essendo manifestamente inteso a far riconoscere nelle vie ordinarie la sentenza del Tribunale di Iraklion qualora la delibazione non fosse stata possibile (mentre la delibazione in sé sarebbe stata senz'altro proponibile);

che gli oneri della procedura odierna andrebbero a carico dell'istante, il quale con la sua istanza ha provocato alla Camera civile di appello spese inutili (art. 148 cpv. 3 CPC);

che nondimeno, date le particolarità del caso e le verosimili difficoltà d'incasso, si può eccezionalmente rinunciare a tale prelievo;

che si giustifica in ogni modo di riconoscere a __________, la quale si è presentata il 15 dicembre 1999 al contraddittorio indetto da questa Camera, un'equa indennità per le spese di trasferta, gli inconvenienti e il dispendio di tempo a lei occasionati dalla citazione;

che a rigor di logica l'attuale decreto potrebbe essere intimato nelle forme edittali, l'istante non avendo indicato alcun recapito in Svizzera dove possano essere eseguite le notificazioni a lui dirette;

che, sia come sia, appare opportuno procedere un'ultima volta per commissione rogatoria, facendo eseguire la notifica dell'attuale decreto nelle vie diplomatiche;

decreta: 1. L'istanza è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  1. Non si riscuotono tasse né spese. L'istante rifonderà alla convenuta un'indennità di fr. 200.– per la procedura davanti a questa Camera.

  2. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Comunicazione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi e anticipo alimenti, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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