AIUTO
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Numero d'incarto:
10.1994.9
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, IICCA
Incarto n.
10.1994.9
Lugano
11 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa ed Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa in materia di
diritti d'autore e di concorrenza sleale, promossa con petizione 24 ottobre
1994 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
chiedente la condanna dell'ing. __________ a versare
all'attore e agli eredi dell'arch. __________, la somma (ridotta in sede di
conclusioni) di fr. 208'000.- oltre interessi, a titolo di risarcimento danni,
rispettivamente di indennizzo del torto morale;
domande cui il convenuto si è opposto, postulando la
reiezione della petizione e, subordinatamente (così come indicato con le
conclusioni) il suo accoglimento limitatamente a fr. 14'100.-;
compiuta l'istruttoria
e tenutosi il dibattimento finale in data 12 settembre 2002;
letti gli atti e i
documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- L'attore
è stato collaboratore dell'arch. __________ dal 1969 al 1978, gestendo con lui
uno studio d'architettura a __________ sotto la ragione sociale __________ SA.
Tra il 1974 e il 1975, per il signor __________ i due architetti hanno
progettato una casa unifamiliare, realizzata sul mappale n. __________ RF di
__________. Nel corso del 1988 il convenuto si è interessato all'acquisto
dell'immobile che il proprietario era intenzionato a vendere; nell'ambito di
queste trattative, oltre ad aver accesso alla casa, egli ha avuto a
disposizione i progetti sulla base dei quali era stata effettuata la
costruzione. Venuto meno il consenso per la compravendita della casa
(acquistata poi da una terza persona), l'ing. __________ ha proceduto -tra il
1989 e il 1990- alla costruzione di una propria abitazione, sempre a
__________, nella zona alta del borgo.
La
presente vertenza è sorta dalla reazione dell'attore nell'aver constatato che
la casa del convenuto era del tutto simile a quella da lui progettata per
__________ (nel seguito: casa __________), tanto da indurlo alla convinzione
che si trattasse di una copia. Il 29 gennaio 1991 egli ha così sporto querela
penale nei confronti della controparte, invocando le norme sui diritti
d'autore; a conclusione dell'inchiesta, il Procuratore pubblico generale ha
emanato a carico dell'ing. __________ un decreto d'accusa con cui l'ha
condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, riconoscendolo colpevole
di violazione della LDA per avere intenzionalmente riprodotto per costruire
la propria casa d'abitazione sulla particella __________ RF di __________ i
progetti allestiti dallo studio di architettura __________ per la costruzione
della villa del sig. __________, in __________ che aveva avuto l'occasione di
detenere nel 1988 allorquando si era interessato per l'acquisto della villa
stessa (inc. MP, atto 48). Il decreto d'accusa 13 dicembre 1993 è cresciuto
in giudicato dopo il ritiro dell'opposizione formulata in un primo tempo
dall'accusato.
-
Con
gli allegati di causa l'attore -oltre a invocare le norme contro la concorrenza
sleale- sostiene la lesione del proprio diritto come coautore dell'opera,
considerando che l'ing. __________ si è appropriato senza autorizzazione delle
caratteristiche artistiche che distinguono casa __________, realizzandole nella
propria costruzione. In particolare egli si riferisce a una perizia privata
allestita dall'arch. __________ e prodotta nella causa penale, dove tra l'altro
si legge che, paragonando le due costruzioni si può affermare non solo che
la prima (ex ) è servita da modello alla seconda (), ma che
la seconda è una riproduzione che ricopia in modo evidente gli elementi
architettonici della prima (inc. MP, atto 46, risposta 6). Quanto al
credito posto a giudizio, l'arch. __________ ha individuato il danno da
risarcire nel proprio mancato onorario per l'esecuzione di una costruzione come
la casa del convenuto, ossia -secondo la perizia giudiziaria eseguita
dall'arch. __________ - fr. 158'000.-. A questo importo l'attore somma le spese
legali da lui sopportate nella causa penale, ossia fr. 20'000.- e fr. 30'000.-
quale indennità per torto morale.
-
Il
convenuto contesta le richieste dell'attore anzitutto sulla base di diverse
eccezioni anche d'ordine di cui si dirà nel seguito. Nel merito contesta di
aver violato i diritti d'autore a torto vantati da controparte, criticando in
particolare la perizia __________ e affermando che, se secondo l'attore la sua
casa costituirebbe una volgare imitazione di casa __________, non vi
sarebbe luogo per un plagio. Nega che vi sia qualsiasi affinità relativamente
all'interno delle due costruzioni, mentre afferma, almeno nelle conclusioni,
che l'unica creazione architettonica attribuibile all'attore che potrebbe
entrare in linea di conto sarebbe l'assemblaggio di elementi
architettonici dello "stile __________ ". Si oppone inoltre al
calcolo del credito operato dall'arch. __________, relativamente a tutte le
poste della petizione. Per contro, l'eccezione di prescrizione del credito,
sollevata in un primo tempo, è stata ritirata (duplica, pag. 4).
-
Questa
Camera è competente, come istanza unica cantonale, a giudicare cause in materia
di diritti d'autore in virtù dell'art. 2 lett. b) del Regolamento sulla
competenza della Camere civili del Tribunale d'appello e dell'art. 64 cpv. 3
LDA che impone ai Cantoni di designare un unico tribunale competente a
dirimere, per tutto il loro territorio, la vertenze civili fondate su quella
legge. In materia di concorrenza sleale la competenza è data dall'art. 418e
cpv. 4 CPC.
-
Contestata in causa la questione, dev'essere affermato che alla
presente vertenza si applica la vigente LDA (del 9 ottobre 1992) e non la
precedente legislazione: infatti, l'art. 80 delle norme transitorie indica che
questa legge è applicabile anche a opere, prestazioni, supporti audio e
audiovisivi, nonché ad emissioni, creati prima della sua entrata in vigore. E'
pertanto indifferente che l'opera di cui in concreto è chiesta la protezione,
ossia la casa __________, sia stata ideata e realizzata prima del 1° luglio
-
L'art.
7 cpv. 1 LDA prevede il diritto d'autore comune di più persone, purché abbiano
concorso in qualità di autori alla creazione dell'opera, ossia nell'ambito di
una collaborazione creativa: essa non è data se uno dei collaboratori si è
limitato a eseguire le istruzioni dell'altro (Barrelet/ Egloff, Le
nouveau droit d'auteur, ed. 2, art. 7 LDA, n. 1 e n. 4; Rehbinder,
Schweizerisches Urheberrecht, ed. 3, N. 111) o se uno di loro non ha
partecipato concretamente alla determinazione definitiva dell'opera o alla sua
realizzazione (Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels,
vol. 1, ed. 2, pag. 565). Al proposito è irrilevante la questione di sapere se
i diversi apporti possano essere fra loro disgiunti (Barrelet/ Egloff,
op. cit., ibidem, n. 6), o se il contributo del coautore concerna la forma o il
contenuto dell'opera (Troller, op. cit., ibidem).
Nel caso
concreto, contrariamente a quanto sostiene e ribadisce il convenuto, l'arch.
__________ e l'arch. __________ devono essere considerati coautori dell'opera
in esame. Infatti, a prescindere dalla circostanza (pacifica) che entrambi
hanno sottoscritto i piani della casa __________ e a prescindere anche dalla
innegabile notorietà personale dell'arch. __________, le risultanze istruttorie
convergono su questo accertamento, dovendo riconoscere una partecipazione
concreta di entrambi nella fase creativa dell'opera. Il teste __________,
proprio in relazione alla progettazione della sua casa, afferma che gli
architetti __________ e __________ stavano fra loro in un rapporto di amicizia
senza relazione gerarchica o di subordinazione e che avevano affiatamento
nella progettazione, nel senso che si muovevano nella stessa direzione;
egli aveva così discusso il progetto con entrambi gli architetti (miei
interlocutori … sono stati sia l'arch. __________ che l'arch. __________),
i quali hanno poi seguito la costruzione almeno con pari impegno (verbali IG,
pag. 12 e 13; teste __________). Ma (sempre con riferimento all'opera in
questione) anche il teste __________ ricorda come gli architetti abbiano
lavorato in comune sui progetti della casa __________; infine __________, che
fu architetto praticante nello studio __________ e __________, conferma tale
effettiva collaborazione (verbali IG, pag. 25 e 26). D'altra parte, questa
impostazione del lavoro di progettazione era quella usuale fra i due colleghi,
come affermano i testi __________ (La progettazione nello studio __________
avveniva in comune. Sulla base dello schizzo dell'uno o dell'altro, schizzo che
veniva poi discusso in comune da entrambi i titolari, veniva poi preparato il
progetto definitivo. Se c'erano dei cambiamenti da effettuare nel progetto non
era uno solo a decidere, ma entrambi dopo una discussione: verbali IG, pag.
20 e teste __________), __________ (verbali IG, pag. 25) e __________,
committente dello studio __________ per la propria casa d'abitazione (Posso
dire che per me i progettisti della mia casa erano sia l'arch. __________ che
l'arch. __________. Ritengo che questa collaborazione era positiva dal punto di
vista creativo …: verbali IG, pag. 17).
Irrilevante
è poi la circostanza che il cosiddetto "stile __________ " -che
distinguerebbe casa __________ - sia stato creato solo da questi e non anche
dall'attore, già perché sono le caratteristiche di una determinata opera e non
uno stile a poter essere protetti dal diritto d'autore (Cherpillod/
Dessemontet, Les droits d'auteur, in Das Architektenrecht (Gauch/
Tercier), ed. 3, pag. 408, n. 1337). E nemmeno può concorrere a determinare il
concreto ruolo di coautore dell'attore lo sforzo di controparte di qualificare
artisticamente determinati architetti, rispetto ad altri (in particolare
l'arch. __________ rispetto all'arch. __________), e ciò sulla base di elementi
di giudizio di carattere generale, non solo valutati secondo criteri
soggettivi, ma che non hanno relazione diretta con la fattispecie in esame.
- Ne
consegue che alla fattispecie si applica l'art. 7 cpv. 3 LDA secondo cui, in
caso di violazione di un diritto d'autore, ogni coautore è legittimato ad agire
in giudizio, ma soltanto a favore di tutti. Ciò non significa -già letteralmente-
che i coautori debbano difendersi congiuntamente e agire processualmente (com'è
pure stato sostenuto) nella forma del litisconsorzio necessario; anzi, scopo
della norma è anzitutto proprio quello di offrire la possibilità di procedere
in giudizio a ogni coautore singolarmente (von Büren, Der Urheber, in SIWR,
vol. II/1, pag. 141; Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 7 LDA,
n. 11). Unica limitazione a questa facoltà è quella che l'eventuale vittoria di
una vertenza deve andare a beneficio congiuntamente di tutti i coautori, e ciò
in particolare quando i coautori dell'attore avessero rinunciato esplicitamente
a procedere in giustizia: infatti, anche in questo caso, il procedente non può
che far valere una pretesa comune dal momento che titolari del diritto
sostanziale sono tutti i coautori (von Büren, op. cit., ibidem). In
concreto, entrambe le parti avevano interpellato __________, unico erede del
defunto arch. __________, il quale era stato informato dell'esistenza della
vertenza ed era pure stato invitato a parteciparvi. La circostanza del suo
disinteresse per la causa (penale come civile) -come detto- non esclude
tuttavia la successione __________ dall'eventuale beneficio in caso di vittoria
dell'attore, dal momento che la rinuncia alla causa non equivale alla rinuncia
alla titolarità sul diritto d'autore; rinuncia in sé possibile (Barrelet/
Egloff, op. cit., art. 62 LDA, n. 2), ma che, da un lato, nessuno in
concreto nemmeno sostiene essere avvenuta e che, d'altro lato, nessun atto
istruttorio accerta.
Se ne può
così concludere che la petizione -presentata dal solo arch. __________ - è
ricevibile ed è corretto che la domanda di condanna del convenuto al pagamento
di una somma di denaro sia formulata in favore sia dell'attore, sia del signor
__________, erede del defunto arch. __________, dal momento che i diritti
d'autore vengono trasmessi anche per successione (art. 16 cpv. 1 LDA). Deceduto
nel frattempo __________, sono subentrati nei suoi diritti gli eredi indicati
nel certificato ereditario prodotto all'incarto (doc. _), dal momento che i
diritti d'autore si estinguono solo dopo settant'anni dalla morte dell'ultimo
coautore (Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., pag. 420, n. 1381). Non
muta questa situazione il petitum di causa, così come formulato dall'attore in
sede di conclusioni, che dev'essere inteso nel senso corretto e completo,
esposto negli allegati preliminari.
-
Secondo
l'art. 112 CPC, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza
penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato solo per l'accertamento
dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale. Ciò
significa che -dati i presupposti menzionati- un determinato complesso
fattuale, già accertato dal giudice penale, non ha più ragione di essere provato
nella sede civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 112 CPC, m. 6) dove il
giudice deve valutare in modo autonomo la stessa fattispecie dal profilo del
diritto sostanziale civile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem,
m. 1). Il dibattito sorto in causa sulla validità e sui limiti della norma
menzionata nella presente vertenza non rappresenta tuttavia un problema reale:
infatti, al di là della condanna penale inflitta al convenuto e prescindendo
dal fatto che la fattispecie su cui si è fondato il Procuratore pubblico
generale è quella, estremamente concisa, esposta nel decreto d'accusa 13
dicembre 1993, non può essere contestato quanto segue: che il presente processo
civile ha comportato l'accertamento autonomo degli stessi fatti considerati
dall'autorità penale, che comunque tutto l'incarto penale è stato richiamato ai
fini di questo giudizio e che quegli atti istruttori -se del caso- sono stati
contestati dal convenuto anche in questa sede. In altre parole, parte attrice
non chiede un giudizio di merito al giudice civile, semplicemente fondandosi
sulla condanna penale del convenuto e sulla fattispecie che ne sta alla base,
ma -anche a dipendenza delle puntuali contestazioni di controparte- propone
l'accertamento di tutti i presupposti (di fatto e di diritto) intesi
all'applicabilità delle norme su cui fonda le domande di causa.
-
In
particolare è stato accertato che, a dipendenza esclusiva del suo interesse
all'acquisto della casa del signor __________, quindi prima di procedere alla
costruzione di una casa propria, il convenuto è venuto in possesso dei piani
allestiti dagli arch. __________ e __________ e che -venuta meno la prospettata
compravendita- di questi ha fatto uso nell'ambito della progettazione della sua
abitazione. In particolare, egli ha ammesso di aver ricevuto i piani dal
proprietario della casa (per il tramite di __________) poiché era sua
intenzione, dopo aver raggiunto un accordo verbale sulla compravendita
dell'immobile, di apportare modifiche all'edificio (verbali IG, pag. 2 e 3) e
di aver poi preparato i progetti per la sua villa sulla base di elementi (indicazioni)
ricavati sia da precedenti esperienze professionali con l'arch. __________, sia
dalla conoscenza di particolari della villa __________ attraverso i piani e le
citate ispezioni …nonché di aver potuto disporre di abbondante
documentazione fotografica della villa __________ e di aver effettuato
rilievi sul posto (verbali IG, pag. 3). In un secondo interrogatorio, il
convenuto ha poi spiegato che, allestendo i piani originali della sua casa, ha
tenuto conto anzitutto di una caratteristica fondamentale che consiste in
sostanza in un elemento quadrato con quattro angoli in sasso ecc., e che
per ottenere questo risultato ha fatto capo alle sue conoscenze determinate
dallo studio dei piani ricevuti da __________ (ancorché -come già detto-
per tutt'altro scopo), concludendo: E' fuor di dubbio che io ho consultato
sia gli ultimi piani citati che quelli ricevuti da __________ mentre allestivo
quelli per la mia casa. Inoltre, l'ing. __________ ha ammesso di non
avere chiesto autorizzazioni o permessi allo studio __________ o meglio
all'arch. __________, rispettivamente agli eredi __________ per fare uso delle
mie conoscenze ricavate nel modo indicato dello stile __________ e che il
fatto di aver potuto disporre di piani nel senso indicato ha costituito una
certa facilitazione nel lavoro di progettazione della mia casa (verbali IG,
pag. 29). Questo complesso di fatti non è stato nemmeno messo in dubbio in
questa sede (anzi, il convenuto esplicitamente conferma quanto da lui
dichiarato in sede penale: duplica, pag. 7) e costituisce, al di là della
valutazione giuridica che ne può seguire, parte essenziale della fattispecie.
Il
convenuto invece critica le valutazioni della perizia privata allestita
dall'arch. __________ e versata all'incarto penale, in particolare per quanto
riguarda l'incompletezza dell'ispezione della casa del convenuto (avvenuta
-come sostiene- all'insaputa di questi) e l'uso dell'avverbio
"spudoratamente" con cui il perito ha sottolineato nel suo referto la
ripresa di elementi architettonici di casa __________ nella nuova costruzione.
Sennonché, in buona parte e nella sostanza delle cose (come si vedrà nel
seguito), quella perizia è stata confermata dalla perizia sulle stesse
circostanze, affidata nella sede civile all'arch. __________.
- In
diritto, va anzitutto osservato che il convenuto non contesta che la
costruzione progettata per __________ abbia le caratteristiche di un'opera in
generale e in particolare ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e LDA: essa
verifica infatti i presupposti della creazione intellettuale (dello spirito),
di natura artistica e di carattere individuale, laddove non è determinante al
riguardo né l'importanza quantitativa dell'opera, né la qualità della
creazione, purché essa si distingua con un grado -anche debole- di novità da
ciò che è noto nello stesso ambito (Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 2
LDA, n. 4 - 8; DTF 125 III 331). Non possono inoltre esservi dubbi sul
fatto che casa __________ rappresenta un'opera d'architettura con valore
estetico (cfr. peraltro perizia __________, risposte 3.1 e 3.3), osservando che
possono godere protezione anche parti dell'opera, purché sia possibile
considerarle separatamente dall'insieme e rappresentino in sé opere nel senso
indicato (DTF 117 II 468 e segg.; Barrelet/ Egloff, op. cit.,
ibidem, n. 17 e n. 27; Rehbinder, op. cit., N. 84).
Fra i
diritti riconosciuti all'autore vi è quello di difendersi contro
l'utilizzazione non autorizzata dell'opera o di parti della stessa (Dessemontet,
Inhalt des Urheberrechts, in SIWR, vol. cit., pag. 175), rispettivamente
dei progetti che ne stanno alla base (Rehbinder, op. cit., ibidem), in
particolare quando le caratteristiche artistiche dell'originale ne sono riprese
direttamente (Dessemontet, op. cit., pag. 174). Il diritto esclusivo di
riprodurre l'opera architettonica comporta il diritto esclusivo di realizzarla
poiché questa operazione rappresenta il mezzo per valorizzare economicamente e
artisticamente l'opera (Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., pag. 418).
Dalla copia di un'opera si distingue la cosiddetta libera utilizzazione
cui non può essere opposto il diritto d'autore: esso infatti non crea un
monopolio dell'autore, ma vuole impedire la ripresa pura e semplice di elementi
caratteristici senza sforzo creativo proprio, così che un secondo architetto è
libero di ispirarsi a determinate soluzioni generali di un'opera, di utilizzare
una stessa idea tecnica o di applicare una medesima soluzione pratica
nell'ambito di un progetto diverso, purché non copi i piani dell'autore
dell'opera, rispettivamente non se ne serva senza autorizzazione (Cherpillod/
Dessemontet, op. cit., pag. 420; Dessemontet, Le droit d'auteur,
Losanna 1999, n. 223, lett. g). D'altra parte, il concetto di libera
utilizzazione deve essere inteso restrittivamente (DTF 125 III 332) per
non compromettere l'effettiva protezione delle opere preesistenti (Cherpillod,
Schranken des Urheberrechts, in SIWR, vol. cit., pag. 277 e segg.).
Nell'ambito dell'architettura è riconosciuta tale situazione eccezionale quando
l'agente si è accontentato di ispirarsi al progetto creato da altri, nel senso
che gli elementi ripresi dall'opera preesistente sono di portata talmente
limitata da essere sopraffatti dall'individualità della nuova opera, passando
in secondo piano, rispettivamente quando questa è totalmente diversa dalla
prima (DTF 125 II 332; Cherpillod, op. cit., pag. 278; Dessemontet,
Le droit d'auteur, n. 169 e 170; Cherpillod/ Dessemontet, op.
cit., n. 1343).
- Nel
caso concreto, pacifico il fatto che il convenuto non sia stato autorizzato a
utilizzare i piani della casa __________ nell'ambito della progettazione della
sua abitazione, dev'essere valutata la portata degli elementi architettonici
della prima opera ripresi nella costruzione del convenuto a fronte della
individualità di quest'ultima. Al proposito non v'è tuttavia motivo -al di là
delle possibili impressioni soggettive- per scostarsi dalle conclusioni del
perito giudiziario: questi, escludendo dai rimproveri formulati al convenuto
l'impianto architettonico interno della casa, ha concluso che tutti gli
elementi architettonici all'esterno di villa __________, e più in generale le
modalità di aggregazione dei volumi, sono desunti da casa __________ (risposta
4.1), che i piani di casa __________ sono serviti da modello a quelli
della casa del convenuto, per quanto riguarda l'esterno (risposta 4.2), che il
grado di similitudine fra le due costruzioni era ottenibile soltanto disponendo
dei piani della prima opera (risposta 4.3) e che pertanto -nei limiti indicati-
vi è riproduzione di un'opera architettonica (risposta 4.4). In questo senso il
perito giudiziario afferma altresì di condividere le conclusioni della perizia
__________ (risposta 9) che, a prescindere dai termini usati, afferma che la
costruzione del convenuto è una riproduzione di casa __________ (perizia
privata, risposta 9) e che gli elementi architettonici di questa, sia
nell'insieme che nel particolare sono stati copiati dal convenuto (risposta 7).
L'opinione del perito non muta nemmeno a fronte delle domande postegli dal
convenuto a proposito delle differenze relative all'esterno delle due
costruzioni, affermando semplicemente che le tapparelle sono un
elemento supplementare al concetto __________ e che la lisciatura di
cemento sopra il davanzale è un brutto complemento a un serramento di stretta
ispirazione __________ (complemento di perizia 19 ottobre 1999).
Nel
complesso si può quindi concludere che la ripresa di elementi architettonici dell'opera
è stata importante, mentre non vi sono risultanze istruttorie che inducano a
considerare un'individualità tale della costruzione __________ da poter
ammettere l'esistenza di una libera utilizzazione della prima opera; e nemmeno
lo pretende il convenuto che, al proposito, non spende una parola, mentre i
pareri peritali considerati (compresa la perizia privata, sostanzialmente
condivisa dal perito __________) potrebbero semmai lasciar intendere una scarsa
individualità della seconda costruzione (cfr. complemento di perizia __________
e referto __________, risposta 6, in fine). A carico del convenuto è quindi
accertata una violazione dei diritti d'autore degli architetti __________ e
__________ (art. 2 cpv. 4 e art. 10 cpv. 1 LDA), fatta eccezione, come già
accennato, per l'interno della casa a proposito del quale il perito ha
affermato che non c'è nessuna somiglianza con casa __________, ad eccezione
del blocco del camino e che si può affermare che i piani di casa
__________ siano serviti da modello a quelli della villa __________, per quanto
riguarda l'esterno (perizia, risposte 4.1 e 4.2).
Vista
questa conclusione, si può prescindere dall'esaminare la fattispecie
nell'ottica della Legge federale contro la concorrenza sleale.
- La
posta principale del credito vantato dall'attore si fonda anzitutto sull'art.
62 cpv. 2 LDA, concernendo il risarcimento dei danni che egli identifica, oltre
alle spese legali di patrocinio nella causa penale, nell'onorario cui avrebbe
avuto diritto per la progettazione della casa del convenuto, dal momento che il
diritto esclusivo dell'autore alla riproduzione dell'opera comporta il diritto
di realizzarla. Opponendosi al computo dell'attore, il convenuto chiede che si
tenga conto, per il calcolo dell'onorario d'architetto, della liquidazione per
la costruzione della sua abitazione, del fatto che la perizia esclude
dall'illecito la progettazione dell'interno, che parte delle attività
successive alla progettazione sarebbero state comunque svolte da lui
personalmente e che comunque l'architetto avrebbe dovuto concedere uno sconto a
dipendenza del fatto che si tratterebbe di una situazione simile alla
ripetizione di un'opera.
Al
proposito questa Camera ha già avuto modo di decidere che per determinare il
danno occorre analizzare quale sia stata la diminuzione patrimoniale subita dal
leso in conseguenza dell'agire del danneggiante e che, chiedendo il
risarcimento del guadagno non conseguito, l'attore chiede il risarcimento del
cosiddetto lucrum cessans il cui computo implica un'indagine
retrospettiva riferita a un'ipotesi non realizzata a causa dell'evento dannoso.
In altre parole, il danno deriva dall'impossibilità di svolgere una particolare
attività lucrativa che avrebbe comportato un certo utile per la parte danneggiata.
Concludendo, si è ritenuto che chi si avvale di un progetto architettonico di
proprietà altrui deve un risarcimento del danno pari almeno all'onorario che
l'architetto leso nel suo diritto d'autore avrebbe potuto chiedere per il
lavoro da lui svolto (Rep 1997, n. 38). Comunque chi chiede un
risarcimento danni, in conformità con l'art. 41 CO deve provarne i presupposti
sostanziali, mentre per il calcolo del pregiudizio, in assenza di dati certi,
il giudice potrà far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, prendendo in considerazione il
normale andamento delle cose e le misure prese dal leso (Barrelet/ Egloff,
art. 62 LDA, n. 13; Troller, op. cit., vol. II, ed. 2, pag. 1043).
- In
concreto, la costruzione considerata per il computo dell'onorario preteso
dall'attore è quella realizzata dal convenuto il cui costo può senz'altro
corrispondere all'importo di liquidazione, pari a fr. 850'900.-, come risulta
dalla dichiarazione del convenuto 29 settembre 1992 all'intenzione dell'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ (cfr. edizione documenti chiesti
dall'attore alla controparte) che contempla il dettaglio dei costi dell'opera,
escluso qualsiasi onorario d'ingegnere o d'architetto (Esecuzione personale
del sottoscritto), dichiarazione alla quale, a conferma della sua validità,
si presume essere state allegate tutte le fatture e liquidazioni finali, così
come richiesto dal testo del formulario. Il conteggio appare inoltre
comprensivo dei costi della sistemazione esterna, inglobati nella posta
"capomastro". L'importo della liquidazione non è contestato, così che
dev'essere anzitutto disattesa la base di computo adottata dal perito
giudiziario che, ammettendo di non essersi riferito a nessun giustificativo
concreto, è giunto a un costo complessivo superiore, basandosi sulla sola
cubatura dell'edificio (perizia, risposta 7).
Inoltre,
entrambe le parti, implicitamente -così com'è possibile (Egli, Das
Architektenhonorar, in Das Architektenrecht cit., pag 303, N. 912)-
fanno riferimento alle norme SIA 102 (edizione 1984), ossia al Regolamento per
le prestazioni e gli onorari degli architetti, ritenendole idonee per la
valutazione del danno (e peraltro adottate anche dal perito giudiziario:
perizia, pag. 3 e 4) nella forma del calcolo in percentuale del costo dell'opera
(art. 8 del Regolamento). In concreto, mentre l'attore si allinea
sull'impostazione del perito che considera il 100% delle prestazioni di cui
all'art. 3.6, il convenuto propone che alla controparte siano riconosciute
prestazioni limitate alla fase del progetto di massima, pari al 9% (art. 4.1),
e al progetto definitivo (art. 4.2.1) per una prestazione pari alla metà del
12.5%, percentuale prevista dall'art. 4.1 del Regolamento (cfr. art. 3.6):
complessivamente ammette così il 15.25% delle prestazioni professionali
contemplate dall'art. 3.6. Al proposito è senz'altro vero -e l'ha dimostrato
nell'ambito della realizzazione della propria casa- che il convenuto sarebbe
stato in grado, già a dipendenza della sua preparazione accademica come
ingegnere civile, di eseguire in proprio molte prestazioni fra quelle elencate
nella norma in esame; tesi impostata a riconoscere alla controparte soltanto
ciò che attiene in modo esclusivo alle prestazioni progettistiche
dell'architetto, approssimativamente corrispondenti a ciò che il convenuto ha
utilizzato per sé, riprendendolo dall'opera dell'attore. Inoltre, tenuto conto
che si tratta di risarcire un danno reale (Dessemontet, Le droit
d'auteur, n. 793), se da un lato, nell'ambito di un ipotetico contratto, è
difficile immaginare che l'architetto "venda" al committente i soli
piani perché li metta in cantiere, è altrettanto verosimile che in concreto il
convenuto non avrebbe rinunciato a collaborare ai lavori di edificazione della
propria abitazione, ciò che -anche nell'ambito del Regolamento SIA- permette
una ripartizione, rispettivamente una riduzione dell'onorario (art. 7.16.2 cpv.
2 e art. 7.16.5). Inoltre, non va disatteso che, proprio in relazione al
computo del danno susseguente alla lesione di diritti d'autore, non è escluso
che -a determinate condizioni- si consideri corrispondere al pregiudizio del
leso il beneficio tratto dall'usurpatore dalla sua attività illecita (Troller,
op. cit., vol. II, ed. 2, pag. 1044); ciò che, nel caso concreto,
corrisponderebbe ai costi di progettazione risparmiati dall'ing. __________
facendo capo ai piani della casa __________, ovvero prescindendo da ogni altra
possibile prestazione da parte di un architetto. Situazione che non si
scosterebbe di molto da quella successiva a un'ipotetica rescissione del
contratto d'architetto da parte del committente dopo la fase della
progettazione. Infatti, data la natura mista del contratto d'architetto (DTF
114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der
SIA-Ordnung 102, in Das Architektenrecht cit., N. 28 e segg.), è
sostenibile che -ultimata la parte di attività che ricade per sua natura
nell'ambito del contratto d'appalto (Gauch, op. cit., N. 31)-
l'eventuale rescissione da parte del committente venga giudicata in base alle norme
sul mandato, dal momento che essa ha effetti solo per il futuro, ossia ex
nunc (Tercier, L'extinction prématurée du contrat, in Das
Architektenrecht cit., N. 1220). Orbene, a dipendenza del diritto assoluto
garantito al mandante dall'art. 404 cpv. 1 CO, ne discenderebbe la possibilità
dell'architetto di esigere il pagamento pieno delle prestazioni compiute e, per
il resto, di postulare il risarcimento del particolare pregiudizio derivatogli
dall'intempestiva revoca del mandato, alla sola condizione che l'architetto non
abbia violato i propri obblighi contrattuali (DTF 104 II 320 e rif. ivi;
II CCA 18 aprile 1997 in re G. e F. / M. e M.). In questo contesto,
anche nel caso concreto, potrebbe trovare applicazione, in assenza di altri
elementi di giudizio, la clausola 1.14.3 della norma SIA 102 in base alla
quale, per un simile caso di revoca, l'architetto è autorizzato a esigere,
oltre all'onorario dovutogli per il lavoro svolto, un supplemento pari al 10%
dell'onorario per le prestazioni contrattuali revocate.
Nel caso
in esame, ciò significa che -ammessa (in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO)
la deduzione di un terzo del computo totale che il convenuto ritiene
corrispondere alle prestazioni d'architetto concernenti l'interno della casa-
vi sono sufficienti motivi per ridurre ulteriormente il danno preteso
dall'attore. Infatti, condiviso dal convenuto il tasso percentuale di base
(fattore "p" nella formula di computo dell'art. 8.1 del Regolamento)
adottato dal perito, ossia 13.30 (perizia, pag. 3), appare corretto ridurre
(sempre in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la frazione percentuale della
prestazione totale (fattore "q" nella stessa formula) al 26.5%,
corrispondente alla fase del progetto di massima e ai punti 1, 2 e 4 della fase
del progetto definitivo (art. 3.6 del Regolamento, pag. 5). Ciò comporta un
onorario di base di fr. 21'990.- che, sommato al 10% delle prestazioni residue
(73.5% della prestazione totale), dà un importo complessivo del danno
(arrotondato) di fr. 28'000.- Non v'è invece motivo per applicare l'art.
7.7 del Regolamento SIA (Ripetizione di edifici), dal momento che non è
immaginabile -malgrado l'amore del convenuto per la casa __________ - che lo
studio __________ gli proponesse un'opera identica.
-
Le
spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese
nelle ripetibili secondo la procedura civile, possono costituire una posta del
danno. Condizione essenziale per il loro risarcimento è tuttavia che tale
assistenza sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101,
cons. 6b). Nel caso concreto, il convenuto, a titolo ancor più subordinato, non
discute i presupposti del credito, limitandosi ad ammettere la domanda di
controparte per complessivi fr. 6'505.90. Al di là quindi del fatto che
la causa penale non ha avuto incidenza sull'esito della presente vertenza,
ossia che né è servita per stabilire una volta per tutte la fattispecie che
-come esposto al precedente punto 8- è stata nuovamente verificata in questa
sede, né ha deciso alcunché che non sia poi stato nuovamente sottoposto a
valutazione, ossia l'accertamento della lesione di diritti d'autore dell'arch.
__________, il credito dev'essere ammesso per quanto non contestato.
-
Sempre
sulla base dell'art. 62 cpv. 2 LDA, accanto al risarcimento danni, l'attore può
chiedere -come fa- un'indennità per torto morale, ovvero in applicazione
dell'art. 49 CO (Dessemontet, op. cit., pag. 533; Troller A., op.
cit., vol. II, pag. 994). Vale pertanto anche in questo campo il presupposto
sostanziale della particolare gravità dell'offesa alla personalità del
richiedente (Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 62 LDA, N. 14; Dessemontet,
op. cit., ibidem; Troller, op. cit., vol. II, pag. 1041). Nel caso in
esame, la questione non si pone, sia perché la lesione di diritti d'autore è
stata tutto sommato di gravità limitata, sia perché nell'esito complessivo non
si può dire che tocchi particolarmente la persona dei coautori, sia ancora
perché non può essere escluso che la condanna penale dell'ing. __________ per questi
stessi fatti costituisca una diversa forma di soddisfazione già ottenuta
dall'attore (cfr. Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 62 LDA, n. 14).
-
Per
quanto riguarda la decisione sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili
dev'essere considerata la particolare natura della lite, incentrata anzitutto
sul principio della lesione di diritti della proprietà intellettuale
dell'attore, laddove egli risulta quasi interamente vittorioso. Ciò che
rappresenta un motivo sufficiente, vista la sua maggiore soccombenza
relativamente al credito posto a giudizio, per caricare le spese in parti
uguali e per compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Da questo
giudicato -a prescindere dal regolamento dei rapporti interni fra gli aventi
diritto (che qui non interessa)- restano esclusi gli eredi dell'arch.
__________ che non sono parti della causa (von Büren, op. cit., pag.
141).
Gli
interessi di mora possono decorrere dal 30 ottobre 1994, data della petizione.
Motivi per i quali,
richiamata per le spese la LTG
pronuncia:
- La
petizione 24 ottobre 1994 dell'arch. __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l'ing. __________, è condannato a versare all'arch. __________, per
sé e per i signori ___________ la somma di fr. 34'505.- oltre interessi del 5%
dal 30 ottobre 1994.
- Le
spese del presente giudizio consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 5'000.-
perizia fr. 7'950.-
testi fr. 340.-
spese
diverse fr. 110.-
totale: fr.
13'400.-
già
anticipate dall'attore nella misura di fr. 9'700.- e già pagate dal convenuto
in ragione di fr. 4'450.-, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2
ciascuno.
Le
ripetibili sono compensate.
- Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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