Sentenza del 18 luglio 2023
N. d'incarto ZK2 23 30
Istanza Seconda Camera civile
Composizione Moses, presidente
Bensbih, attuaria
Parti A._____ appellante
Oggetto disposizione secondo art. 934a cpv. 1 e all'art. 938 cpv. 2 CO
Atto impugnato decisione Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del 27.04.2023 (n. d'incarto GVZ 244-2023).
Comunicazione 18 luglio 2023
Ritenuto in fatto:
A. L'impresa di costruzione A._____ è stata iscritta a registro di commercio quale ditta individuale il 1° febbraio 2018, con sede a B._____ e recapito all'indirizzo C._____, da ottobre 2021. Il suo scopo sociale consiste segnatamente nell'esecuzione di lavori di sopra e sotto struttura, gessatura, isolazioni e lattoneria.
B. A seguito di una segnalazione, con raccomandata del 12 gennaio 2023 – trasmessa al summenzionato indirizzo e recapitata il 16 gennaio 2023 – l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni (in seguito: Ispettorato), rilevando l'assenza di un domicilio legale, ha impartito alla ditta A._____ un termine di 30 giorni per notificare un nuovo domicilio legale, con l'indicazione delle conseguenze giuridiche della mancata osservanza del termine. La ditta individuale si è limitata alla trasmissione di alcuni scritti e-mail in merito a un nuovo contratto e al fermo posta, senza però dar seguito alla richiesta dell'Ispettorato entro il termine assegnatole.
C. Scaduto infruttuoso il summenzionato termine, con decisione trasmessa per raccomandata il 14 aprile 2023 dapprima e in seguito, in data 27 aprile 2023, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), l'Ispettorato ha ordinato la cancellazione d'ufficio dal registro di commercio della ditta individuale secondo quanto prescritto dagli artt. 934a cpv. 1 e 938 cpv. 2 CO.
D. In data 25 maggio 2023 (data del timbro postale) la ditta A._____ (in seguito: appellante) ha presentato appello avverso la menzionata decisione chiedendone l'annullamento.
Considerando in diritto:
1.1. La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli artt. 14b cpv. 2 Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004 (LICO; CSC 210.200), 7 cpv. 1 Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 (OOTC; CSC 173.100) e 942 cpv. 1 e 2 CO.
1.2. In virtù dell'art. 310 CPC, mediante appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti. L'appello dev'essere proposto entro il termine d'impugnazione, scritto e motivato (art. 311 cpv. 1 CPC).
1.3. Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze.
2.1. L'appellante chiede in sostanza che la decisione impugnata venga annullata poiché, avendo ottenuto in data 17 maggio 2023 la dichiarazione di domicilio presso la fiduciaria D._____ SA, E._____, e la relativa verifica di recapito vidimata dal Comune di E._____ del 23 maggio 2023, essa avrebbe ripristinato la sua sede legale (act. A.1). Pertanto l'appellante ritiene giustificato il ripristino della sua iscrizione a registro di commercio (act. A.1).
2.2. Ora, quanto esposto dall'appellante, nonché i documenti prodotti in sede di appello, successivi all'emanazione della decisione impugnata, costituiscono nuovi fatti e nuovi mezzi di prova che sono proponibili in appello alle condizioni restrittive previste dall'art. 317 cpv. 1 CPC esposte in precedenza. I presupposti di tale norma non sono in concreto adempiuti. Nello specifico trattasi infatti di nova, il cui sorgere dipende dalla volontà delle parti (nova potestativi). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'ammissibilità di tali nova viene decisa, anche in sede d'appello, esaminando se non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile (DTF 146 III 416 consid. 5.3; OGer ZH LF220014 del 4.2.2022), ciò che l'appellante non sostanzia né dimostra in alcun modo. Pertanto le nuove allegazioni e i nuovi mezzi di prova secondo cui la sede legale sarebbe stata ripristinata sono tardive.
3. Visto tutto quanto precede, l'appello deve essere respinto e la decisione dell'Ispettorato del 27 aprile 2023 confermata.
4. La tassa di giustizia è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 9 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure d'appello compresa tra CHF 1'000.00 e CHF 30'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica fissare la tassa di giustizia in CHF 1'000.00. Essa è posta a carico dell'appellante in quanto integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
5. Manifestamente infondato, l'appello può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
La Seconda Camera civile pronuncia:
1. L'appello è respinto. Di conseguenza la decisione dell'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del 27 aprile 2023 è confermata.
2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 1'000.00 è posta a carico di A._____.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a: