Decreto del 2 giugno 2022
N. d'incarto ZK1 22 70
Istanza Prima Camera civile
Composizione Cavegn, presidente
Rossi, attuaria
Parti A._____
richiedente
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli
Viale Stazione 6, CP 2717, 6501 Bellinzona
Oggetto condono spese processuali (ZK1 22 13)
Comunicazione 7 giugno 2022
Ritenuto in fatto:
A. Nella procedura ZK1 22 13, con decreto del 22 febbraio 2022, il Tribunale cantonale ha stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro un reclamo inoltrato da A._____. Le spese procedurali di complessivi CHF 1'800.00, composti da CHF 400.00 per la tassa di giustizia e CHF 1'400.00 per i costi della perizia, sono stati posti a carico di A._____. In quella sede il Tribunale cantonale ha esaminato la possibilità di rinunciare a riscuotere spese procedurali in virtù dell'art. 63 cpv. 3 LICC (CSC 210.100), alla quale non è tuttavia stato dato seguito, non essendo stata trasmessa alcuna documentazione. Nel menzionato decreto il Tribunale cantonale ha inoltre pure evidenziato che le rendite di assicurazioni sociali (come l'AI) non sono equiparabili all'assistenza sociale pubblica.
B. Con scritto del 3 maggio 2022 l'avv. Rocco Taminelli, in rappresentanza di A._____ (in seguito: richiedente), ha inoltrato una richiesta di condono, postulando in via principale il condono per le spese giudiziarie della procedura ZK1 22 13, subordinatamente una dilazione delle stesse, e ancora subordinatamente un pagamento a rate. Sostanzialmente viene fatto valere che la richiedente da almeno 5 anni percepirebbe prestazioni complementari. Ella avrebbe inoltre un debito di oltre CHF 24'000.00 nei confronti delle assicurazioni sociali grigionesi, e per la sua quota di eredità del padre – che consisterebbe unicamente in un'immobile – non vi sarebbe liquidità. La richiedente avrebbe quali uniche entrate una piccola rendita invalidità e le prestazioni complementari, le quali sarebbero state diminuite essendo entrata a far parte di una comunione ereditaria.
Considerando in diritto:
1.1. La richiedente ha postulato in via principale il condono delle spese procedurali poste a suo carico nella procedura ZK1 22 13 (act. A1).
1.2. Secondo la nuova prassi, competente per esaminare le richieste di condono è il tribunale che ha deciso in merito alle spese processuali. All'interno del Tribunale cantonale è competente la Camera che ha preso la decisione principale. Per la presente richiesta è pertanto competente la Prima Camera Civile. Non superando in concreto il valore litigioso i CHF 5'000.00 il Tribunale cantonale decide nella composizione di giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]). Essendo la richiesta evidentemente infondata – come si dirà meglio in seguito –, sarebbe inoltre comunque competente il giudice unico in virtù dell'art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).
2.1. Giusta l'art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o un condono. Il condono comporta l'estinzione definitiva della pretesa, la quale non può quindi nemmeno più essere fatta valere in caso di un miglioramento della situazione economica del richiedente (cfr. TC GR SK2 21 78 del 29.10.2021 consid. 1.2). Il condono per le spese giudiziarie è ammissibile quindi unicamente in caso di uno stato di indigenza permanente (David Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 112 CPC; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 1 ad art. 112 CPC; Adrian Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], DIKEKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 4 ad art. 112 CPC). Questo è da ammettere con grande riserbo. Occorre quindi verificare se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni. Qualora l'indigenza può presumibilmente essere eliminata tramite propri sforzi non entra in considerazione il condono. Uno stato di indigenza di breve durata può giustificare una dilazione del pagamento (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112 CPC). Possibile è anche la concessione di un pagamento parziale o rateale (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 1 ad art. 112 CPC; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 3 adart. 112 CPC). La legge prevede soltanto una facoltà del giudice e non concede alcun diritto alle parti di beneficiare di una dilazione o di un condono (TF 5D_191/2015 del 22.1.2016 consid. 4.3.2; Jenny, op. cit., n. 2 adart. 112; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Berna 2012, n. 2 ad art. 112 CPC). Anche in caso di uno stato di indigenza duraturo del richiedente è quindi lasciato alla discrezione dell'autorità competente stabilire se accogliere, integralmente o anche parzialmente, la richiesta di condono delle spese processuali (TF 5D_191/2015 del 22.1.2016 consid. 4.3.2).
2.2. Va evidenziato che la richiesta di condono non è da equiparare a una nuova valutazione della ripartizione delle spese. Questa non può nemmeno servire a rimediare alla reiezione o all’omissione di una richiesta di assistenza giudiziaria – la quale presuppone delle più condizioni restrittive – né a correggerla. In particolare non si giustifica la concessione di un successivo condono se la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta per assenza di probabilità di successo (Jenny, op. cit., n. 2 ad art. 112 CPC; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 112 CPC).
3.1. In concreto, vero è che la richiedente ha documentato di percepire attualmente un reddito esiguo e delle prestazioni complementari, così come di dover far fronte a delle richieste di restituzione (act. B). Dalla documentazione trasmessa dalla richiedente in merito alla decisione di prestazione complementare emerge anche che quest'ultima dispone di un conto di libero passaggio ammontante a CHF 77'000.00. La richiedente, come da lei stessa evidenziato, si trova inoltre ancora in una comunione ereditaria con la propria madre e il proprio fratello. Da quanto emerge dal verbale di udienza del 18 marzo 2022 del Tribunale regionale Moesa, la richiedente ha però rinunciato – sotto riserva di un termine di riflessione di 2 mesi – alla sua quota parte dell'eredità, non essendo la madre in grado di liquidare i figli (act. A). Se la richiedente si sia nel frattempo pronunciata in merito a tale proposta non è stato documentato nella presente fattispecie. La richiedente, nella propria richiesta, ha tuttavia indicato di rinunciare, rispettivamente di avere intenzione di rinunciare alla propria quota (act. A1 n. 14). È quindi da ritenere che la richiedente abbia volontariamente rinunciato a dei beni patrimoniali. Inoltre, non è neppure chiaro che età abbia la madre della richiedente e se sussistano per quest'ultima quindi eventuali ulteriori aspettative.
3.2. In virtù di quanto precede è quindi da ritenere che, in concreto, non sussistono indicazioni di uno stato di indigenza presumibilmente duraturo per i prossimi dieci anni. Questo non viene peraltro neppure fatto valere dalla richiedente.
3.3. A margine va poi evidenziato che nella procedura ZK1 22 13 il Tribunale cantonale ha già esaminato se, in virtù dell'art. 63 cpv. 3 LICC, si sarebbe potuto rinunciare a riscuotere le spese procedurali a fronte di circostanze particolari. Nessuna documentazione necessaria a tal proposito è tuttavia stata inoltrata dalla qui richiedente, nonostante già in quella sede è stato asserito il suo stato di indigenza. Come detto, la procedura per il condono dalla spesa processuali non serve a rimediare a eventuali mancanze.
4. Tenuto conto di tutto quanto esposto in precedenza la richiesta di condono della richiedente è pertanto da respingere. Per quanto concerne le domande subordinate, relative alla concessione di una dilazione del pagamento rispettivamente di un pagamento rateale, si rileva quanto segue. Giusta l'art. 71 cpv. 4 LOG (CSC 173.000) il Tribunale cantonale può, in accordo con il Dipartimento competente per le finanze, delegare all'Amministrazione delle finanze compiti del settore finanze e contabilità (cfr. anche art. 40b cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). Secondo la prassi è l'Amministrazione delle finanze a trattare le richieste di dilazione del pagamento e pagamenti rateali. Per questo motivo, a seguito del passaggio in giudicato della presente decisione, quest'ultima e la relativa richiesta della richiedente verranno trasmesse per competenza all'Amministrazione delle finanze del Canton Grigioni.
5. Per la presente procedura si rinuncia a prelevare spese processuali.
La Prima Camera civile pronuncia:
1. La richiesta di condono del 3 maggio 2022 è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.
4. Comunicazione a: