U 10 112
1a Camera
SENTENZA
del 30 novembre 2010
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente appalto affitto agricolo (alpe)
1. Giusta l’art. 48 LGA il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza nel dispositivo, senza motivazione oppure con una motivazione breve. In caso di rinuncia alla motivazione della sentenza la tassa di Stato viene debitamente ridotta (art. 75 cpv. 2 LGA).
2. Nella fattispecie la sentenza viene comunicata con una sommaria motivazione essendo accertato che:
Tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni no. 30 del 29 luglio 2010 il Comune politico di … ha bandito il concorso per l’affitto dell’alpe comunale “…”, destinato all’alpeggio di bestiame minuto, per il periodo 2010/2016 (6 anni). Il capitolato poteva essere richiesto presso la cancelleria comunale e il termine di inoltro delle offerte era fissato per il 17 settembre 2010.
In data 15 settembre 2010, …, …, … e … hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento della procedura condotta dal comune per l’affitto dell’alpe in questione e la conseguente constatazione dell’esistenza di un valido contratto d’affitto agricolo fra le parti.
In sostanza, secondo i ricorrenti, …, gestore dell’alpe dal 1989, sarebbe stato coinvolto in diversi contenziosi con il comune proprietario, fra l’altro a causa del mancato pagamento dell’affitto. In seguito, detto gestore, sostenuto e affiancato dagli attuali ricorrenti, avrebbe saldato il debito con il comune ottenendo, in data 29 dicembre 2008, la conferma che il contratto d’affitto agricolo sarebbe stato esteso pure agli altri interessati e prorogato di ulteriori sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2009. Di conseguenza, la messa a concorso dell’affitto dell’alpe colliderebbe chiaramente con i vincoli contrattuali esistenti. La pratica di gravame contro la procedura d’appalto dell’alpe sarebbe indubbiamente retta dal diritto pubblico in quanto basata su un’attività della Sovrastanza comunale e quindi su una decisione dell’autorità amministrativa.
Il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni ha rinunciato ad esprimersi.
La LAAgr contiene poi una riserva a favore dei cantoni, i quali possono prevedere un diritto preferenziale di affitto quanto ai titolari dello stesso e per quanto riguarda i pascoli di montagna. In questo caso, spetta ai cantoni che fanno uso di questa riserva regolare la rispettiva procedura. I Grigioni hanno fatto uso di tale facoltà agli art. 4 e 5 della legge cantonale sulla conservazione e il promuovimento dell’agricoltura (LCAgr), legiferando sul diritto preferenziale di affitto e il diritto di godimento. Quest’ultimo riguarda l’obbligo per gli affittuari di alpi di assumere per l’estivazione il bestiame di proprietari residenti nel cantone (art. 5 LCAgr). Il diritto preferenziale di affitto di cui all’art. 4 LCAgr stabilisce invece l’ordine di preferenze di cui beneficiano enti e consorzi e in seguito agricoltori in caso di affitti a nuovo di alpi. Per questo tipo di controversie è pure competente il Tribunale amministrativo previo esaurimento delle vie di ricorso amministrativo davanti al competente dipartimento (art. 29 LCAgr).
In via abbondanziale giova altresì considerare come eventuali contestazioni per le quali è espressamente previsto l’iter del diritto amministrativo, nel rispetto della via gerarchica e come sancito dall’art. 29 LAAgr, devono dapprima essere presentate al Dipartimento cantonale competente e solo la decisione dipartimentale può essere oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo.
Il comune convenuto non gode del diritto all’assegnazione di ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA; STA U 09 76, U 07 5 e U 06 42).
Il Tribunale decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Vengono prelevate
fr.
800.--
fr.
181.--
totale
fr.
981.--
il cui importo sarà versato, in solido, da …, …, … e … entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
3. a) Ogni parte può chiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della presente. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato.
b) Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d’impugnazione decorrono dal momento di quest’ultimo recapito. Con la decisione interamente motivata verrà prelevata anche la tassa di Stato completa di fr. 1'200.--.