VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
S 19 67
3 a****Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
PresidenzaRacioppi
GiudiciPedretti e von Salis
AttuarioRogantini
SENTENZA
del 23 febbraio 2021
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni,
resistente
concernente rendita AI
I. Ritenuto in fatto:
1. A._____ nacque nel 1977. Da agosto 2014 è impiegato della B._____ Sagl con sede a C._____ con grado d'occupazione del 100% nella funzione di rappresentante/consulente alla vendita, avendo lavorato in precedenza diversi anni nella ristorazione, poi quale operaio, autista e magazziniere. Da giugno 2017 fa valere di soffrire di depressioni, sintomi ansiosi e attacchi di panico.
2. Con certificato medico del 28 settembre 2017 (act. C.15 pagg. 1 segg.) la psichiatra curante Dr.ssa med. D._____, medica specialista in psichiatria e psicoterapia, gli attestò un'inabilità al lavoro del 50% dal 6 giugno 2017 e del 100% dal 3 luglio 2017 in poi. Secondo la sua anamnesi, dalla fine del 2016 vi sarebbe stato uno sviluppo di sintomi ansiosi complicatisi da maggio del 2017 con disturbi da attacchi di panico e da uno stato depressivo con sintomatologia apatica, abulica, astenica. Nel seguito l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (IGM) riconobbe delle indennità giornaliere per i periodi di inabilità al lavoro del 50% dal 20 giugno al 3 luglio 2017 e del 100% dal 4 luglio 2017 in poi.
3. Su incarico dell'assicurazione IGM, il 15 novembre 2017 il Dr. med. E._____, medico specialista in psichiatria e psicoterapia, esaminò A._____ (act. C.15 pagg. 5 segg.), rilasciando la sua relazione medica il 20 novembre 2017. Diagnosticò un disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.30 [classificazione ICD-10]), un episodio depressivo di lieve entità (F32.0) con attacchi di panico e un pregresso uso dannoso/dipendenza da cocaina, attualmente in astinenza.
4. Seguì poi un ricovero stazionario presso la Clinica F._____ dall'11 dicembre 2017 al 22 gennaio 2018. Nel loro rapporto di dimissione (act. C.15 pagg. 15 segg.) le Dr.es med. G._____, H._____ e I._____, le prime due mediche specialiste in psichiatria e psicoterapia, costatarono un disturbo di personalità non specificato (F60.9) quale diagnosi psichiatrica principale e un disturbo da attacchi di panico (ansia episodica parossistica; F41.0) quale diagnosi psichiatrica secondaria presso A._____, prescrivendogli varie medicazioni.
5. In data 13 febbraio 2018 A._____ inoltrò una richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità (act. C.2).
6. Con diversi certificati medici la Dr.ssa med. D._____ gli attestò ulteriormente un'inabilità al lavoro del 100% prolungata più volte, da ultimo fino al 15 maggio 2018 (act. C.15 pagg. 11 segg.; act. C.16; act. C.28; act. C.33), e da allora un'inabilità al lavoro del 50% fino al 31 ottobre 2018 (act. C.44; act. C.41; act. C.50; act. C.53; act. C.65), avendo lui ripreso l'attività al 50% dopo essere rientrato al domicilio il 16 maggio 2018. Tramite rapporto di decorso per l'aggiornamento atti del 31 luglio 2018 (act. C.54) la Dr.ssa med. D._____ conferma sostanzialmente la sua diagnosi (F32.1, F41.0 e F.60.30), rilevando un grave peggioramento del disturbo di personalità con forte irritabilità e comportamenti impulsivi nonché una relazione interpersonale difficile. Lo stato depressivo sarebbe attualmente medio grave con invariata sindrome da attacchi di panico.
Intanto nella primavera 2018 A._____ si sottopose pure a un intervento maxillo-facciale (asportazione di denti del giudizio e cisti sotto dentali; cfr. colloquio di sondaggio per l'integrazione in act. C.32).
7. L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni concluse l'intervento tempestivo con scritto del 16 agosto 2018 (act. C.56) e in seguito diede l'incarico per una perizia medica monodisciplinare al Dr. med. J._____, medico specialista in psichiatria e psicoterapia, in data 21 agosto 2018 (act. C.60 segg.).
8. Nel frattempo l'assicurazione IGM trasmise la relazione medico fiduciaria redatta dal Dr. med. E._____ del 9 settembre 2018 (act. C.67) all'Ufficio AI. Tale medico visitò A._____ il 6 agosto 2018 e diagnosticò un disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.30) e un episodio depressivo di lieve entità (F32.0) senza attacchi di panico. In valutazione conclusiva ritenne in sostanza che persisterebbe uno stato di labilità emotiva e difficoltà di controllo degli impulsi diagnosticamente inquadrabile in un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (F60.30). A._____ lamenterebbe anche somatizzazioni diffuse (mal di schiena, sudorazioni profuse, sindrome cervicale). Per contro non avrebbe più presentato da mesi attacchi di panico. Il disturbo affettivo attualmente presente apparirebbe di grado lieve. Per quanto riguarderebbe la componente psichiatrica apparirebbe al momento ancora giustificata un'inabilità lavorativa del 50%. Il medico relatore propose di aspettare le conclusioni del rapporto peritale del Dr. med. J._____ prima della valutazione definitiva dell'esigibilità.
9. Il Dr. med. J._____ allestì la sua perizia in data 13 novembre 2018 (act. C.68), dopo aver visitato A._____ il 18 settembre 2018 e il 12 novembre 2018. Concluse essenzialmente che l'inabilità lavorativa sarebbe iniziata il 20 giugno 2017, che i disturbi psicologici di A._____ non influenzerebbero la sua capacità lavorativa e che egli sarebbe tornato abile al lavoro in misura completa, dal 1° giugno 2018, senza limitazioni di rendimento, sia nell'attività abituale sia in attività adeguata.
Menzionò fra l'altro un ulteriore ricovero presso la Clinica F._____ dall'8 ottobre 2018 al 2 novembre 2018, il seguito ambulatoriale essendo sempre stato garantito dalla psichiatra curante Dr.ssa med. D._____, la quale avrebbe certificato ancora recentemente un'incapacità lavorativa al 100% fino al 15 dicembre 2018.
10. L'Ufficio AI comunicò a A._____ il suo progetto di decisione in data 10 dicembre 2018 (act. C.70), con il quale prospettò di respingere la richiesta di prestazioni, poiché risulterebbe che dal 20 giugno 2017 al 31 maggio 2018 vi sarebbe stata un'incapacità lavorativa senza notevole interruzione e che di conseguenza il presupposto di una durata di un anno non sarebbe adempiuto. Comunicò inoltre con decisione del 22 gennaio 2019 (act. C.75) che non sarebbe dato nemmeno il diritto a provvedimenti professionali, cosicché la richiesta di prestazioni andrebbe respinta.
11. A._____ intese opporsi al progetto di decisione del 10 dicembre 2018 (vedi e-mail del consulente assicurativo del 18 dicembre 2018, act. C.74), chiedendo di inviare una copia della perizia del Dr. med. J._____ alla sua psichiatra Dr.ssa med. D._____. Quest'ultima formulò l'opposizione al progetto di decisione in data 16 gennaio 2019 (act. C.76) con tanto di osservazioni di dissenso rispetto al contenuto del rapporto peritale del Dr. med. J._____. Affermò che A._____ sarebbe stato in sua cura psichiatrica ambulatoriale dal 15 novembre 2005 per un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (F60.30) su cui si sarebbe iscritta nel 2005 una sindrome da attacchi di panico e da allora stati ansioso-depressivi ricorrenti come si riscontrerebbe frequentemente in persone affette da tale disturbo personologico. Dopo un riassunto dettagliato dello sviluppo della situazione psichica del suo paziente, in sintesi la psichiatra curante reputò la valutazione del perito, Dr. med. J._____, imprecisa, incompleta, incongruente rispetto alle diagnosi da lui poste e alle successive conclusioni a cui arriverebbe, priva di ogni oggettività e in forte contraddizione con quanto da lui descritto e poi certificato. Pertanto lei dissentirebbe assolutamente da quanto da lui scritto di una capacità lavorativa integra raggiunta il 1° giugno 2018, ad eccezione del ricovero tra ottobre e novembre 2018, e confermerebbe piuttosto che il paziente sarebbe ancora inabile al 100% dall'8 ottobre 2018 a causa dei disturbi psichici e mentali da lei descritti.
12. Con decisione del 15 aprile 2019 (act. C.82) l'Ufficio AI respinse la domanda di prestazioni, come preannunciato, negando il diritto a una rendita d'invalidità causa l'incapacità lavorativa di durata inferiore di un anno.
13. Contro quella decisione A._____, ormai patrocinato, ha fatto presentare ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con memoria scritta del 27 maggio 2019 (act. A.1), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, eventualmente previ accertamenti peritali che il Tribunale vorrà disporre, e il rinvio dell'incarto all'Ufficio AI a nuovo giudizio (con calcolo del diritto alla rendita), il tutto sotto protesta di tasse e spese ripetibili.
14. L'Ufficio AI ha proposto la reiezione integrale del ricorso con osservazioni scritte dell'11 giugno 2019 (act. A.2). A suo dire il ricorrente non addurrebbe fatti nuovi e rilevanti, cosicché si potrebbe rinviare alla decisione impugnata.
15. Il ricorrente ha replicato il 4 luglio 2019 (act. A.3), mantenendo le sue proposte di giudizio, recapitolando essenzialmente quanto già esposto nella memoria di ricorso e versando tre nuovi documenti agli atti.
16. L'Ufficio AI ha rinunciato a presentare una duplica, rinviando a quanto già scritto nelle osservazioni dell'11 giugno 2019 (act. A.4).
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
II. Considerando in diritto:
1. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario formale e materiale della decisione, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA) può perciò essere entrato nel merito.
2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro ai sensi della lett. b allorché l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi (art. 29ter dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI; RS 831.201]).
Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGA; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche la DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3).
3. Nella fattispecie va deciso se l'Ufficio AI ha negato a ragione il diritto a una rendita AI al ricorrente, basandosi innanzitutto sulla perizia del Dr. med. J._____ e considerando in primo luogo non adempiuto l'anno di attesa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
4. Dapprima vanno ricordati i principi del diritto probatorio.
4.1. Sia la procedura amministrativa sia quella dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sono governate dal principio inquisitorio. Secondo questo principio, l'amministrazione e il tribunale devono garantire d'ufficio l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). L'assicuratore sociale quale organo di decisione e, in caso di ricorso, il tribunale possono accettare un fatto come provato soltanto se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda altrimenti, il tribunale deve prendere la sua decisione secondo il grado di prova della probabilità preponderante. La semplice possibilità di una certa circostanza non soddisfa i requisiti della prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire il resoconto dei fatti che considera il più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi. Il principio inquisitorio esclude necessariamente l'onere della prova nel senso di onere di produrre prove, poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali (o all'organo amministrativo chiamato a decidere) raccogliere le prove. Nel procedimento di assicurazione sociale generalmente le parti hanno l'onere della prova solo nella misura in cui in assenza di prove la decisione va a svantaggio della parte che voleva trarre dei diritti dai fatti non provati. Tuttavia, questa regola ha effetto soltanto se nell'ambito del principio inquisitorio si dimostra impossibile, sulla base di una valutazione delle prove, stabilire fatti che abbiano almeno la probabilità di corrispondere alla realtà (sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2 con rinvio alla DTF 138 V 218 consid. 6).
4.2. Il dovere inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa. Il principio inquisitorio è strettamente legato al principio della libera valutazione delle prove a livello amministrativo e giudiziario. Se, con una valutazione delle prove completa, accurata, obiettiva e orientata sul contenuto, gli accertamenti da effettuare d'ufficio nell'ambito del principio inquisitorio portano l'assicuratore sociale o il tribunale alla convinzione che un certo fatto è da considerarsi prevalentemente probabile e che ulteriori misure di prova non potrebbero più modificare questo risultato stabilito, la rinuncia all'assunzione di ulteriori prove non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti (valutazione anticipata delle prove). Tuttavia, se permangono dubbi significativi sulla completezza e/o sulla correttezza delle costatazioni di fatto finora effettuate, devono essere effettuati ulteriori accertamenti, nella misura in cui dalle ulteriori misure di prova ci si possono ancora attendere nuovi risultati essenziali (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale 8C_281/2018 del 25 giugno 2018 consid. 3.2.1).
4.3. Per poter valutare lo stato di salute di una persona assicurata al momento determinante, l'amministrazione rispettivamente il tribunale adito in caso di ricorso dipendono da documenti che devono essere allestiti e forniti da medici o eventualmente da altri specialisti, il cui compito consiste nel valutare lo stato di salute e, se necessario, descrivere la sua evoluzione nel tempo. In altre parole sono chiamati a fornire referti, in base a esami medici professionali e tenendo conto dei lamenti soggettivi, e fare una diagnosi basata su questo. In questo modo il perito medico svolge il suo compito originale, per il quale l'amministrazione e il tribunale adito non sono competenti. Nella valutazione delle conseguenze dei danni alla salute costatati per la capacità lavorativa, tuttavia, gli esperti medici non hanno la competenza per esprimere un giudizio conclusivo. Piuttosto forniscono una valutazione dell'incapacità lavorativa che giustificano nel modo più sostanziale possibile dal loro punto di vista. Le informazioni fornite dai medici costituiscono quindi una base importante per la valutazione della questione di quali attività lavorative specifiche ci si può ancora aspettare che l'assicurato svolga (cfr. le DTF 140 V 193 consid. 3.2, DTF 132 V 93 consid. 4 e DTF 125 V 256 consid. 4).
4.4. Il diritto federale non prescrive come debbano essere valutate le singole prove. Il principio del libero apprezzamento delle prove si applica a tutte le procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. Secondo questo principio gli assicuratori sociali e i tribunali delle assicurazioni sociali devono valutare le prove liberamente, cioè senza essere vincolati da regole formali di prova, così come in modo completo e doveroso. Per la procedura di ricorso ciò significa che il tribunale deve esaminare obiettivamente tutte le prove, indipendentemente da chi le ha fornite, e poi decidere se i documenti disponibili permettono una valutazione affidabile della pretesa giuridica in questione. In particolare, in caso di rapporti medici contrastanti non può decidere il caso senza valutare le prove nel loro insieme e indicare i motivi per cui si basa su una tesi medica piuttosto che sull'altra (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, secondo la giurisprudenza è determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti i disturbi lamentati dall'assicurato, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico e della situazione medica sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Di conseguenza in linea di principio per stabilire se un rapporto medico abbia valore di prova o meno non è decisivo né l'origine né la sua denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (DTF 134 V 231 consid. 5.1, DTF 125 V 351 consid. 3a). La giurisprudenza ha ciononostante ritenuto compatibile con il principio del libero apprezzamento delle prove stabilire alcune direttive per la valutazione delle prove in relazione a determinate forme di attestazioni mediche (DTF 125 V 351 consid. 3b, DTF 118 V 286 consid. 1b, DTF 112 V 30 consid. 1a con rinvii).
4.5. Alle perizie ottenute nell'ambito della procedura amministrativa di medici specialisti esterni che rilasciano i propri rapporti in base a indagini e osservazioni approfondite e dopo aver preso visione di tutta la documentazione medica e che nella descrizione dei loro referti giungono a risultati concludenti va riconosciuto pieno valore probatorio nella valutazione delle prove, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro attendibilità (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4, DTF 125 V 351 consid. 3b/bb). Anche i rapporti e le perizie dei medici impiegati dall'assicurazione hanno un valore probatorio comparabile, a condizione che appaiano conclusivi, comprensibilmente motivati e privi di contraddizioni e che non vi siano indizi atti a mettere in causa la loro attendibilità (vedi la DTF 137 V 210 consid. 1.2.1, sentenza del Tribunale federale 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.1 seg.). Il semplice fatto che il medico interpellato sia impiegato dall'assicuratore sociale non permette di per sé di concludere a una mancanza di obiettività o a una parzialità. Piuttosto sono richieste circostanze speciali che fanno apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità della valutazione. Vista la notevole importanza delle perizie mediche nel diritto delle assicurazioni sociali, occorre però applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. per il tutto le DTF 125 V 351 consid. 3b/ee, DTF 122 V 157 consid. 1c). In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e la conclusività delle costatazioni mediche interne dell'assicuratore, devono essere fatti ulteriori accertamenti (DTF 139 V 225 consid. 5.2, DTF 135 V 465 consid. 4.3.2 e 4.4; sentenze del Tribunale federale 9C_415/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.2, 8C_452/2016 del 27 settembre 2016 consid. 4.2.2 seg. e 8C_245/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.3).
Per quanto attiene ai rapporti dei medici curanti il tribunale può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza, nel dubbio essi tendono talvolta a testimoniare a favore dei loro pazienti, vista la loro posizione di fiducia istauratasi contrattualmente (DTF 135 V 465 consid. 4.5, DTF 125 V 351 consid. 3b/cc). In particolare, la diversa natura del mandato di cura della persona (specialista) terapeutica da un lato e del mandato di valutazione peritale commissionato d'ufficio (cfr. la DTF 124 I 170 consid. 4) dall'altro non basta, per sé stessa, per mettere in discussione una perizia amministrativa o giudiziaria e per dare adito a ulteriori accertamenti, se i medici curanti giungono a opinioni differenti da quelle dei periti. Sono fatti salvi i casi in cui si impone una valutazione diversa dalla perizia (ufficiale) perché i rapporti dei medici curanti menzionano degli aspetti importanti che non sono puramente frutto di un'interpretazione soggettiva e che sono rimasti non riconosciuti o non apprezzati nella perizia (sentenze del Tribunale federale 8C_317/2019 del 30 settembre 2019 consid. 2.3, 8C_379/2019 del 21 agosto 2019 consid. 2.2 e 8C_835/2018 del 23 aprile 2019 consid. 3).
4.6. In termini fattuali e temporali, nella procedura di ricorso per il tribunale adito è determinante lo stato di salute come si è concretizzato al momento dell'emanazione della decisione impugnata (vedi fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_136/2017 del 7 agosto 2017 consid. 3; cfr. Ueli Kieser, op. cit., n. 109 ad art. 61 LPGA). Nel caso qui in giudizio vanno dunque considerate le circostanze sussistenti il 15 aprile 2019.
5. Nell'occorrenza il ricorrente censura la perizia in vari punti, i quali vanno approfonditi singolarmente.
5.1. Innanzitutto il ricorrente sostiene che il perito abbia ritenuto a torto che l'inabilità lavorativa partisse solo dal 20 giugno 2017, verosimilmente perché si sarebbe confuso con lo scritto dell'assicurazione d'IGM, la quale riconobbe delle indennità giornaliere appunto dal 20 giugno 2017. Come attestato dalla psichiatra curante (act. B.3 ossia "doc. C" = act. C.23 pag. 2) e confermato dal Dr. med. E._____, incaricato dall'assicurazione d'IGM (act. B.4 ossia "doc. D" = act. C.15 pagg. 5 segg.), l'inabilità lavorativa sarebbe iniziata il 6 giugno 2017. Se l'Ufficio AI si baserebbe sulla perizia senza spiegare questa contraddizione, commetterebbe una violazione del diritto di essere uditi e agirebbe arbitrariamente.
5.2. Il ricorrente fa poi soprattutto riferimento a quanto esposto dalla sua psichiatra curante, Dr.ssa med. D._____, con osservazioni del 16 gennaio 2019 (ultima parte dell'act. B.2 ossia "doc. B" = act. C.76).
5.2.1. Secondo lei, al punto 3.1 il perito, Dr. med. J._____, scriverebbe cose non vere e la sua anamnesi sarebbe incompleta. Vi sarebbero però delle osservazioni da fare riguardo all'anamnesi soprattutto anche in merito a quanto scritto al punto 3.2 della perizia. Fra l'altro mancherebbe completamente l'aspetto legato alla salute psichica della madre. Anche lei presenterebbe una sindrome depressiva da anni e, proprio dal 2005 (come il figlio qui ricorrente), sarebbe in cura psichiatrica. Vi si aggiungerebbe che sicuramente durante l'infanzia di A._____ retrospettivamente sarebbe diagnosticabile un disturbo della condotta con socializzazione normale (F91.2). Ma anche i periodi successivi e i suoi rapporti con la famiglia e altri sarebbero fortemente caratterizzati da un'alta conflittualità. Inoltre i problemi di A._____ con la giustizia sarebbero stati ampiamente sottovalutati dal perito.
5.2.2. In particolare, però, la psichiatra curante del ricorrente dissentirebbe completamente da quanto riferito dal perito per quanto riguarda la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il Dr. med. J._____ non avrebbe analizzato in maniera corretta i criteri della diagnosi del disturbo di personalità emotivamente instabile secondo ICD-10. Tale disturbo di tipo impulsivo di cui sarebbe affetto A._____ sarebbe presente dall'età adulta e soddisferebbe tutti i criteri secondo l'ICD-10 per porre tale diagnosi (F60 risp. F60.30). Vi sarebbe da anni una marcata tensione ad agire in maniera imprevedibile senza considerazione alle conseguenze, una marcata tendenza al comportamento rissoso e al conflitto con gli altri soprattutto quando le azioni impulsive sono ostacolate o censurate, una tendenza a eccessi di collera o violenza con incapacità a controllare le conseguenti esplosioni comportamentali e una difficoltà a continuare qualsiasi azione che non trovi una gratificazione immediata. I comportamenti impulsivi si ritroverebbero anche a livello dell'uso in passato di sostanze tossiche, da anni sotto controllo con sessualità inadeguata. Lo stile cognitivo, a differenza di quanto scritto dal perito, sarebbe popolato da rappresentazioni caricaturali di aspetti buoni e orribili e sarebbe caratterizzato da un trattamento dicotomico delle informazioni con un classamento delle percezioni in termini mutualmente esclusive. Si tratterebbe di un pensiero contrastato, in nero e bianco, soggettivo, saturo di emozioni, intenso e contradditorio. Inoltre, se inizialmente a prevalere sarebbe stata più la dimensione antisociale, nel corso degli ultimi anni sarebbero soprattutto l'etero aggressività, l'irritabilità e la collera a essere predominanti e ciò rappresenterebbe un fattore prognostico nettamente sfavorevole. Il miglioramento del controllo emotivo che sarebbe sempre stato l'obiettivo principale della psicoterapia con lui intrapresa sarebbe sempre stato solo temporaneo. Il Dr. med. J._____ avrebbe dunque messo in dubbio a torto che il ricorrente soffra ad oggi delle gravi difficoltà legate al disturbo personologico di cui sarebbe affetto, ritenendo che appartengano solo al passato. Ciò non potrebbe corrispondere al vero proprio per la natura della malattia stessa. La psichiatra riterrebbe pertanto che il disturbo di personalità grave di cui sarebbe affetto A._____ inciderebbe tutt'ora senza dubbio in modo importante sulla capacità lavorativa. La stessa cosa varrebbe per l'episodio depressivo insorto nella primavera 2017 e oggi solo parzialmente in remissione, contrariamente a quanto riterrebbe il perito, tenendo presente che esso verrebbe ancora trattato con 20 mg di Paroxetina, dosaggio del tutto compatibile con un episodio depressivo di grado lieve-medio. I criteri per tale diagnosi sarebbero completamente ancora soddisfatti. Il paziente non avrebbe mai amplificato o drammatizzato in maniera non sostenibile o incoerente i suoi disturbi, tanto è vero che il perito non porrebbe diagnosi di disturbo fittizio o di aggravamento funzionale dei sintomi.
5.2.3. Tutto sommato, dunque, nel suo rapporto medico la Dr.ssa med. D._____ avrebbe esaminato approfonditamente tutti i punti essenziali, sarebbero stati effettuati degli esami completi, sarebbero stati considerati i punti di vista del paziente, l'anamnesi sarebbe completa e la descrizione del contesto medico sarebbe chiara, come anche le sue conclusioni. Ne conseguirebbe che, da un semplice confronto dei due rapporti medici, non potrebbe non sorgere almeno un lieve dubbio, nonostante la psichiatra sia curante del ricorrente. Apparrebbe anzi evidente che vi siano delle importanti contraddizioni, perciò il ricorrente chiede di svolgere un'ulteriore perizia da un medico indipendente, sotto rinvio dell'incarto all'Ufficio AI.
5.2.4. In sede di replica il 4 luglio 2019 il ricorrente ha inoltrato ancora un parere di K._____, esperto di sanità e socialità (act. B.8 ossia "doc. H"). Ha pure trasmesso alla Corte gli ultimi certificati medici della psichiatra curante che lo dichiarano inabile al lavoro al 50% fino alla fine di giugno 2019 (act. B.9 ossia "doc. I") e al 100% fino alla fine di luglio 2019 (act. B.10 ossia "doc. L").
5.3. A mente di questa Corte vi sono effettivamente diversi punti imprecisi, poco chiari, incongruenti e contraddittori nella perizia del Dr. med. J._____.
5.3.1. Innanzitutto si deve concordare con il ricorrente nella misura in cui censura un'indicazione errata, da parte del perito, dell'inizio dell'inabilità al lavoro. Esso non ha avuto luogo il 20 giugno 2017, bensì il 6 giugno 2017, come attestato dalla psichiatra curante e confermato in vari documenti, fra cui quelli citati dal ricorrente. Questo errore, benché manifesto e non di lievissima entità, preso isolatamente non giustificherebbe ancora di dichiarare la perizia inattendibile. Vi sono però altri motivi che suscitano dubbi quanto alla sua attendibilità.
5.3.2. La critica della psichiatra curante, anch'essa agente come perita in questioni assicurative, nei confronti della perizia del Dr. med. J._____ è dettagliata, chiara e condivisibile. Nei suoi rapporti e in particolare nelle osservazioni fatte nell'ambito dell'opposizione del 16 gennaio 2019 descrive diligentemente l'intero sviluppo del ricorrente, motivando accuratamente le sue diagnosi. Con lei si costatano invece diverse lacune e imprecisioni relativamente serie nell'anamnesi fatta dal perito, specie in merito al disturbo di personalità, evidenziabile secondo lei già sin dalla fine dell'adolescenza-inizio età adulta, ma anche rispetto alla famiglia e ai problemi con la legge e l'alta conflittualità in genere. Innanzitutto manca, come adduce giustamente il ricorrente, ogni menzione dei disturbi psichici di natura depressiva della madre. Nella perizia fa difetto anche l'aspetto delle relazioni interpersonali, proprio anche con la compagna, con i membri della famiglia e con i clienti della sua ditta come pure con i soci della sua ex-ditta, coinvolti in un contenzioso giudiziale in corso da anni. La psichiatra curante, comunque, descrive in modo del tutto comprensibile perché a suo dire un miglioramento del controllo emotivo non sarebbe ancora stato raggiunto o semmai sempre solo temporaneamente. In tal senso, la prognosi non può essere puramente favorevole come espressa dal perito. Parimenti, secondo la psichiatra curante l'episodio depressivo di cui soffre il ricorrente dal 2017 non sarebbe risolto, ma sarebbe anzi trattato ancora con 20 mg di Paroxetina e i criteri per la diagnosi di episodio depressivo di grado lieve-medio sarebbero ancora soddisfatti. Ciò contrasta con quanto affermato dal perito, senza che egli avesse minimamente spiegato i motivi che l'hanno portato a tali affermazioni. Le difficoltà legate al disturbo personologico di cui è affetto il ricorrente non potrebbero essere messe in dubbio, sostiene la psichiatra curante, anche perché affermare che sarebbero state presenti solo nel passato sarebbe incompatibile con la traiettoria di vita del ricorrente e della sua malattia. Anche a tale riguardo convince il ragionamento della psichiatra curante, piuttosto che quello del perito. Infine con la psichiatra curante si costata che non vi sono sufficienti indizi di amplificazione o drammatizzazione in modo insostenibile o incoerente da parte del ricorrente riguardo ai suoi disturbi. In ogni caso, come sottolinea giustamente la psichiatra curante, il perito non ha posto una diagnosi di disturbo fittizio o di aggravamento funzionale dei sintomi.
5.3.3. La questione che però suscita dubbi più di tutto il resto è la valutazione della situazione dalla fine di maggio 2018 in poi. Mentre il perito sostiene che il ricorrente sarebbe migliorato stabilmente e gli attesta un'abilità lavorativa del 100%, con la psichiatra curante vanno costatati diversi punti a sostegno del contrario o che perlomeno mettono fortemente in domanda quanto affermato dal perito. Innanzitutto si concede che agli atti figura un'abilità al lavoro del 50% da metà maggio 2018, proprio perché il ricorrente aveva ripreso un'attività in misura del 50%. Tuttavia, come giustamente addotto dalla psichiatra curante, mal si comprende come il ricorrente dovrebbe essere stato abile al lavoro al 100% fino al giorno del secondo ricovero nella Clinica F.________ l'8 ottobre 2018, poi aver dovuto essere ricoverato e infine essere improvvisamente guarito completamente il giorno della dimissione il 2 novembre 2018. Considerata l'evoluzione del ricorrente, ciò appare molto inverosimile. Inoltre il perito non si è nemmeno espresso in merito ai certificati di inabilità lavorativa rilasciati dalla psichiatra curante che attestano un'inabilità lavorativa del 50% fino al 31 ottobre 2018 (act. C.44; act. C.41; act. C.50; act. C.53; act. C.65) rispettivamente del 100% dall'8 ottobre 2018 (act. C.76 pag. 4), purché abbia accennato a tali circostanze. Vi si aggiunge che l'inabilità lavorativa del 50% dopo il 1° giugno 2018 è stata espressamente confermata dal Dr. med. E._____ su incarico dell'assicurazione d'IGM nella sua relazione medico fiduciaria del 9 settembre 2018 (act. C.67), cioè ancor prima del ricovero stazionario e anche prima della perizia qui contesa. Pare così che d'un lato il perito abbia voluto confermare la diagnosi e la valutazione dell'incapacità lavorativa della psichiatra curante per il periodo fino a metà maggio 2018 ma dall'altro si sia invece discostato per il periodo successivo, senza indicarne anche solo sommariamente il motivo. Ciò appare contraddittorio e poco comprensibile. Non ha addotto una ragione o un evento dal quale si potrebbe giustificare un netto miglioramento presso il ricorrente dal 1° giugno 2018 in poi al punto tale da poter confermare un'abilità lavorativa piena. Al contempo, secondo il perito i sintomi depressivi e gli attacchi di panico sarebbero in remissione; se ciò fosse il caso, però, mal si comprenderebbe perché egli dovesse ritenere "efficace" e da proseguire la medicazione antidepressiva, del resto rimasta invariata dal mese di gennaio 2018.
5.4. Riassumendo, perlomeno rispetto alle costatazioni del perito in merito alle ripercussioni sull'abilità lavorativa dal 1° giugno 2018 in poi, le esigenze stabilite dalla giurisprudenza all'attendibilità della perizia in domanda non sono soddisfatte, cosicché la perizia non ha valore probatorio in quell'ambito. Siccome però secondo il calcolo fatto dall'Ufficio AI il ricorrente non raggiunge l'anno intero di attesa previsto dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI per pochi giorni e che l'Ufficio AI, seguendo il perito, considera non vi sia un'invalidità almeno del 40% al termine dell'anno di attesa, occorre fare ulteriori accertamenti, sia in complemento o in precisazione della perizia agli atti. Nell'occorrenza questi accertamenti spettano all'Ufficio AI.
6. Per questi motivi il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno rinviati al resistente per ulteriori accertamenti e per nuovo giudizio.
7. In deroga all'art. 61 lett. a LPGA nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 (cfr. la norma più severa dell'art. 61 lett. fbis LPGA attualmente in vigore), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Le spese vanno di regola a carico della parte soccombente.
Nella fattispecie l'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese al resistente. Esse sono fissate per prassi a CHF 700.00.
8. Il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale cantonale delle assicurazioni. Anche a questo proposito l'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA).
8.1. Nell'occorrenza con decreto del 17 luglio 2019 (act. D.6) il giudice dell'istruzione ha invitato il ricorrente a presentare la nota d'onorario e l'accordo sull'onorario. Con rinvio agli artt. 2 segg. dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati; CSC 310.250) ha segnalato espressamente che in assenza dell'inoltro di un accordo sull'onorario la Corte stabilirebbe l'eventuale indennità di parte secondo doveroso apprezzamento.
8.2. Il patrocinatore del ricorrente ha presentato la sua nota d'onorario in data 18 luglio 2019 (act. E.1), con la quale fa valere un onorario di CHF 3'437.50, composto da 13 ore 45 minuti a CHF 250.00 l'ora, oltre a CHF 144.00 di spese di cancelleria ("incarto, scritturazioni, fotocopie, postali, telefoniche, trasferte ecc.") e 7.7% di IVA, per complessivi CHF 3'857.30. Tale nota d'onorario è stata intimata all'Ufficio AI per osservazioni, il quale non si è espresso in merito. L'importo fatto valere appare adeguato alla complessità del caso di specie.
8.3. Come accennato nel decreto del 17 luglio 2019, però, secondo la prassi di questa Corte (vedi fra tante solo la sentenza del Tribunale amministrativo A 19 15 del 1° luglio 2019 consid. 6.2) se viene fatta valere una tariffa oraria diversa da quella ordinaria di CHF 240.00 l'ora (cfr. l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'onorario degli avvocati), occorre versare agli atti un accordo sull'onorario, il quale qui manca, cosicché viene riconosciuta solo la tariffa oraria ordinaria, a metà fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In secondo luogo, pure da prassi di questa Corte, per le spese non dimostrate nel dettaglio viene riconosciuto un importo forfettario corrispondente al 3% dell'onorario. Infine, sempre per prassi grigionese, le spese di cancelleria vanno ritenute comprese nella tariffa oraria del legale. Ne discende che per le spese si riconosce soltanto un rimborso dell'importo forfettario di CHF 99.00. In definitiva le ripetibili a favore del ricorrente vanno perciò fissate a una somma complessiva di CHF 3'660.70 (=CHF 3'300.00 di onorario [=13.75 ore x CHF 240.00/ora] + CHF 99.00 di spese forfettarie [=3% di CHF 3'300.00] + CHF 261.70 di IVA [=7.7% di CHF 3'399.00]).
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è accolto, la decisione del 15 aprile 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
3. L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni è obbligato a versare a A._____ un'indennità di CHF 3'660.70 a titolo di ripetibili.
4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF.