S 12 44
2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
SENTENZA
del 22 maggio 2012
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente diritto all'indennità LADI
2. Con decisione 3 febbraio 2012, la Cassa di disoccupazione dei Grigioni (qui di seguito semplicemente cassa di disoccupazione) rifiutava al petente il diritto all’indennità per non aver adempiuto il periodo di contribuzione entro il termine quadro. La tempestiva opposizione presentata dall’assicurato veniva respinta mediante provvedimento del 15 marzo 2012. In sostanza, l’Ufficio per l’industria, le arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) riteneva che l’assicurato non soddisfacesse i presupposti per avere diritto all’indennità neppure computando l’anno 2008 come periodo con attività lucrativa indipendente.
3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 3 aprile 2012, … chiedeva il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione. La cassa di compensazione avrebbe riconosciuto la sua qualifica d’indipendente con effetto retroattivo al 1. gennaio 2008, pur avendo in precedenza statuito sul carattere di dipendente del rapporto di lavoro. Dal canto suo, l’assicurato non avrebbe compreso la portata della retroattività di tale provvedimento. Per questo egli andrebbe considerato come lavoratore dipendente per l’anno 2008.
4. Replicando, l’UCIAML confermava l’assenza del periodo contributivo di dodici mesi anche volendo seguire la tesi di ricorso e considerare l’attività svolta nel 2008 come di carattere dipendente.
5. Replicando, l’istante confermava la tesi di ricorso mentre l’UCIAML rinunciava a duplicare.
Considerando in diritto:
1. Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. e della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI), l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se ha compiuto il periodo di contribuzione. Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI). Secondo quanto previsto all’art. 9 LADI, per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti (cpv.1). Il termine quadro per la riscossione di contributi decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cpv. 2). Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cpv. 3). Un’eccezione a detto principio è contenuta all’art. 9a cpv. 2 LADI. In basse a detto disposto, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni.
2. Nell’evenienza, l’assicurato rivendica il diritto a far stato dal 10 gennaio 2012. Il termine quadro biennale comprende conseguentemente il periodo dal 10 gennaio 2010 al 10 gennaio 2012. Durante questo lasso di tempo non è contestato che l’assicurato non abbia svolto alcuna attività in qualità di dipendente e che quindi non possa sussistere un diritto all’indennità di disoccupazione. Nel proprio ricorso, l’istante non pretende neppure di aver corrisposto i regolari contributi come lavoratore dipendente per questo periodo. Egli non è neppure in grado di comprovare di aver ottenuto dal precedente datore di lavoro delle provvisioni ancora durante questo intervallo. Ne consegue che per il periodo dal 10 gennaio 2010 al 10 gennaio 2012 l’assicurato non vanta alcun mese di contribuzione e quindi non soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità di disoccupazione.
3. Poiché l’assicurato ha intrapreso un’attività indipendente senza sostegni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, il suo periodo quadro per il periodo di contribuzione è però prolungabile di al massimo due anni in virtù di quanto previsto all’art. 9a cpv. 2 LADI. Applicando questo disposto alla presente fattispecie risulta determinate il periodo dal 10 gennaio 2008 al 10 gennaio 2012. In effetti, come l’istante è anche riuscito a dimostrare, durante il 2008 egli ha ottenuto dal proprio datore di lavoro delle regolari provvisioni mensili. Per questo durante l’anno 2008 egli sarebbe stato soggetto all’obbligo di contribuzione almeno per queste provvisioni e quindi da considerare come lavoratore dipendente. Come però è stato giustamente addotto dall’ufficio convenuto, la LADI fa dipendere il diritto all’indennità dall’adempimento di un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi. Poiché nell’evenienza il termine quadro per il periodo di contribuzione iniziava solo il 10 gennaio 2008, per detto anno non si può dedurre che siano stati pagati i contributi per almeno 12 mesi, essendo stati corrisposti contributi solo per 11 mesi e 21 giorni. Poiché la legge prevede un termine di almeno 12 mesi completi, è escluso che nell’evenienza possa essere operata un’eccezione al minimo del periodo di contribuzione. Ne consegue che anche considerando il 2008 come anno di contribuzione come dipendente le sorti del giudizio non cambiano e la decisione di rifiutare all’istante il diritto all’indennità di disoccupazione merita conferma.
4. In conclusione il ricorso è respinto. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la presente procedura è gratuita.
Il Tribunale decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La procedura è gratuita.