VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
R 20 19
5a Camera
Giudice unico Racioppi e attuario Paganini
SENTENZA
del 18 maggio 2020
nella vertenza di diritto amministrativo
A._____ e B._____,
rappresentati dall'avv. Jean-Francois Dominé,
ricorrenti
contro
Comune di X._____,
rappresentato dall'avv. Fabrizio Keller,
convenuto
concernente ripristino dello stato di legalità
Considerato:
che con decisione 26 febbraio/3 marzo 2020 il convenuto ha respinto, per quanto ricevibile, la domanda di costruzione a posteriori del ricorrente relativa al fondo no. 1172 (località C._____, D._____) inoltrata il 27 settembre 2018 (e datata 2 luglio 2018) e ha condannato il ricorrente al pagamento di una multa di CHF 25'000.--,
che, inoltre, il convenuto ha aperto nei confronti dei ricorrenti una procedura di ripristino dello stato di legalità, assegnando loro un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni (cifra 4 del dispositivo della decisione 26 febbraio/3 marzo 2020),
che in data 16 marzo 2020 i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro il summenzionato dispositivo n. 4 di detta decisione concernente l'apertura di una procedura di ripristino, chiedendone l'annullamento risp. in via subordinata il suo condizionamento alla crescita in giudicato dei dispositivi 1-5 di tale decisione,
che nella risposta del 22 aprile 2020 il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto ricevibile,
che in sede del secondo scambio di scritti le parti confermavano i loro petiti,
che giusta l'art. 50 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) è legittimato a inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale,
che la decisione di apertura di una procedura di ripristino di cui alla impugnata cifra 4 dispositivo della decisione 26 febbraio/3 marzo 2020 non pregiudica la posizione dei ricorrenti, che sono semplicemente stati informati sulla relativa apertura e invitati a presentare le proprie osservazioni in merito. I ricorrenti non hanno pertanto un interesse tutelabile a ricorrere, siccome con l'eventuale successo del ricorso essi non otterrebbero un miglioramento della loro situazione di fatto o di diritto,
che in assenza di legittimazione a ricorrere, il ricorso è irricevibile,
che, oltretutto, i ricorrenti sbagliano ritenendo che l'apertura di una procedura di ripristino si giustificherebbe, semmai, soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione di merito di diniego della licenza edilizia,
che giusta l'art. 94 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) gli stati materialmente illegali sono da eliminare su ordine dell'autorità competente, indipendentemente dal fatto che in seguito alla loro produzione sia stata eseguita una procedura di contravvenzione,
che né il testo di legge di cui all'art. 94 cpv. 1 LPTC né una sua interpretazione né dottrina e giurisprudenza prevedono la crescita in giudicato della decisione di constatazione della violazione delle norme materiali e quindi di diniego della licenza edilizia per poter ordinare l'apertura di una procedura di ripristino,
che un eventuale ricorso contro la decisione di diniego della licenza edilizia non ha effetto sospensivo (cfr. art. 53 cpv. 1 LGA) e la decisione è quindi eseguibile, per cui nulla osta a un'apertura di una procedura di ripristino al momento della decisione di rifiuto,
che semmai venisse concesso l'effetto sospensivo al ricorso (cfr. art. 53 cpv. 2 LGA), si imporrebbe una sospensione della procedura di ripristino,
che pertanto il convenuto poteva procedere all'apertura di una procedura di ripristino,
che di conseguenza, pur entrando nel merito del ricorso, questo andrebbe respinto,
che i costi di questa procedura fissati a CHF 1'000.-- sono posti a carico dei soccombenti ricorrenti (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA),
che il convenuto non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 78 cpv. 2 LGA),
che vista la manifesta inammissibilità del ricorso, la decisione è presa dal Giudice unico (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. b LGA),
Il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Vengono prelevate
fr.
1'000.--
fr.
104.--
totale
fr.
1'104.--
il cui importo sarà versato da A._____ e B._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
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