7/14 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2019
Installazione di una termopompa. Isolamento acustico. Principio di prevenzione.
Per nuoviimpianti ilprincipio diprevenzione esigeuna limitazione delleemissioni fonichesuperiore aivalori dipianificazione, purché siapretendibile dal punto di vi-sta tecnicoe dell’esercizioe sopportabilesotto ilprofilo economico**(consid. 7.3).**
**Sulle possibili misuredi insonorizzazione serveun’ac- curataanalisi infase diprogetto; inassenza diuna tale analisi,nel casodi specienon èdato vincolarequesto puntorilevante delladomanda dicostruzione auna con-****dizione risolutiva (consid. 7.2,**7.4).
**Errichtung einer Wärmepumpe. Lärmschutz.**Vorsorge- prinzip.
Das Vorsorgeprinzip erfordertfür neue Projekte eine über diePlanungswerte hinausgehendeBeschränkung der Lärmemissionen, fallsdiese austechnischer undwirtschaftlicher Sichtzumutbar erscheint(E.7.3).
Über diemöglichen Schallschutzmassnahmen isteine detaillierteAnalyse bereitsim Baubewilligungsverfah-ren verlangt; in Ermangelung solch einerAnalyse darfdieser Punktim vorliegendenFall nichtmit einerReso- lutivbedingung inder Baubewilligungverknüpft werden(E.7.2, 7.4).
Considerandi:
1. Alla cifra 14 della licenza edilizia del 29 gennaio 2018 (doc. M convenuto) il convenuto ha fissato “che i previsti impianti di riscaldamento siano adeguatamente insonorizzati, ed ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato conformemen- te all’OIF. Se dopo la messa in esercizio degli impianti si dovesse- ro riscontrare lamentele da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo i proprietari dovranno provvedere a verificare a proprie spese, tramite misurazioni acustiche, l’entità delle immissioni fo- niche e il rispetto dei limiti d’esposizione al rumore fissati dall’OIF. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall’OIF, ed utilizzando degli strumenti conformi alle di- rettive. Nel caso in cui i limiti d’esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico a spese dei proprietari”.
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1. Il Tribunale federale ha a più riprese sottolineato che per nuovi impianti, non basta osservare i valori di pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OIF) e art. 23 LPAmb), ma occorre pure appli- care il principio di prevenzione (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a OIF e art. 11 cpv. 2 LPAmb), per cui a titolo preventivo si può pretendere una li- mitazione maggiore delle emissioni foniche, purché sia esigibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cfr. DTF 141 II 476 consid. 3.2 e 3.4; STF 1C_506/2008 consid. 3.3, 1C_204/2015 consid. 3.7.).
2. Nel caso di specie, non risulta che vi sia stata un’accu- rata analisi sulle possibili misure di insonorizzazione per limitare le emissioni della pompa di calore aria-acqua prevista nella rispettiva torretta. Tanto più che non è stato nemmeno prodotto un certifica- to di protezione fonica. I progettisti durante il sopralluogo hanno sì garantito che, in considerazione delle norme foniche, la posizione scelta per la termopompa sarebbe la migliore, precisando che l’u- bicazione interna della termopompa sarebbe un vantaggio, perché meno rumorosa, e che verrebbero installate delle cuffie per atte- nuare il rumore. Tuttavia, hanno pure affermato che, se necessa- rio, la presa dell’aria potrebbe essere spostata. Non appare quindi chiaro fino a che punto le emissioni della pompa di calore possano essere ulteriormente diminuite dal profilo tecnico. Per di più, agli atti vi è un documento standard di verifica della protezione fonica inoltrato in sede di opposizione dal ricorrente (allegato al doc. E convenuto) secondo cui il valore di pianificazione non sembra es- sere rispettato. Teoreticamente potrebbe dunque darsi che, dopo attenta analisi, si giunga alla conclusione che la pompa di calore vada installata in un’altra ubicazione. Pertanto, non è dato vinco- lare questo punto rilevante della domanda di costruzione ad una condizione risolutiva. La rispettiva censura dei ricorrenti è dunque fondata. R 18 10 e 11sentenza del 2 luglio 2019
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