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Riconteggio nell’ambito di elezioni municipali.
**Determinazione dellapercentuale minima(0.3 %)per un riconteggionel casodi sistemaelettorale proporzionale (cons.**2.3).
Per ilriconteggio puòessere incaricatoun nuovoufficio elettorale**(cons. 3).**
Nachzählung bei Gemeindevorstandswahlen.
Bestimmung desMindestprozentsatzes (0.3%) füreine Nachzählung beiWahlen im****Proporzsystem (E.2.3).
Für dieNachzählung kann eine neue Wahlkommission beauftragt werden(E.3).
Considerandi:
1. Si pone quindi la questione di come determinare la percentuale minima (0.3 %) richiesta dall’art. 43 cpv. 1 LDPC per un riconteggio.
1. Nel ricorso il ricorrente ha esposto tre metodi di cal- colo, ovvero in rapporto alle schede di voto, ai voti emessi e alla percentuale raccolta dalle liste. Il convenuto, invece, si basa su un metodo di calcolo secondo cui, per determinare la percentuale mi- nima pari allo 0.3 % secondo l’art. 43 LDPC, si confronta la diffe- renza dei voti con le schede valide. Senza entrare nei dettagli dei metodi di calcolo elencati dalle parti, si può ritenere che a far stato nel caso di specie con sistema elettivo proporzionale sia in primo luogo la differenza dei voti tra i voti ottenuti dal partito del ricorren- te e la congiunzione del Partito A. e B. (liste congiunte 1 e 5 e che, giusta l’art. 30 cpv. 1 del Regolamento sulle elezioni e votazioni, vengono dapprima trattate come lista unica), poiché la lista 2 (con 1’412 voti) presenta la minor differenza di voti rispetto a quelli ottenuti delle liste congiunte 1 e 5 che insieme hanno otte- nuto il maggior numero di voti (1’418). Tale differenza è pari a 6 voti (cfr. doc. 6 convenuto).
2. In secondo luogo, occorre interpretare il termine «schede di voto valide» di cui all’art. 43 cpv. 1 LDPC, quale riferi- mento per il calcolo della percentuale minima (0.3 %) richiesta per il riconteggio.
Evidentemente, nell’ambito di una votazione, le schede valide rappresentano il numero totale di voti (sì e no) e possono quindi fungere da paragone per la determinazione della percentua- le rispetto alla differenza dei voti a favore e contro un determina- to oggetto in votazione. Per contro, nel caso di un’elezione come
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nel presente caso in sistema proporzionale, le schede valide con- segnate non rappresentano il totale dei voti. Per ottenere questo totale, nel caso in esame occorre innanzitutto sommare i voti dati ai singoli candidati e tener conto dei rispettivi voti di complemen- to (in totale 5 voti), e quindi moltiplicare questi 5 voti per le sche- de valide (721), giungendo così a 3’605 voti. Secondo il calcolo del convenuto vanno poi dedotti i «voti in bianco» (in questo caso 168). Ne risultano così 3’437 voti. Va notato che in base agli atti in pos- sesso non appare molto chiaro cosa si intenda con «voti in bianco», dal momento che le schede in bianco sono già state escluse dalle schede valide (cfr. doc. 6 convenuto). Presumibilmente si tratta dei voti degli spazi lasciati vuoti sulle schede non intestate a un parti- to. Non occorre tuttavia approfondire questa questione, siccome sia poggiando sui voti complessivi delle schede valide senza de- duzione dei «voti in bianco» (3’605), sia basandosi sui voti validi complessivi senza «voti in bianco» (3’437) il risultato non cambia. Ad ogni modo, appare chiaro che da riferimento funge il totale dei voti. Di conseguenza, il calcolo del convenuto poggiante su un con- fronto con le schede di voto valide (721) non è corretto.
In base dunque ai voti validi complessivamente emessi, la differenza di 6 voti sopra determinata corrisponde allo 0.18 % dei 3’437 voti complessivi, per cui l’Ufficio elettorale era tenuto a ricon- teggiare i voti.
1. Occorre quindi designare un responsabile per il ricon- teggio.
1. Giusta l’art. 43 cpv. 3 LDPC il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dal tribunale regionale rispet- tivamente dal comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.
1. Dal disposto appena esposto si evince che il riconteg- gio può essere eseguito dallo stesso organo incaricato del (primo) conteggio. Detta norma è tuttavia soltanto una norma discreziona- le.
2. Nel caso di specie, l’Ufficio elettorale è composto da otto membri: da un municipale quale presidente, dalla segretaria comunale quale segretaria e da rappresentanti dei rispettivi partiti [6 membri]). Questo Tribunale ritiene che un riconteggio da parte dello stesso Ufficio elettorale non sia opportuno per i seguenti mo- tivi: da un lato, sebbene obbligato d’ufficio giusta l’art. 43 LPDC, detto Ufficio non ha proceduto a un riconteggio; dall’altro, un ri- conteggio volge a garantire l’accettazione dei risultati in presenza 33
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di (primi) risultati serrati nonché a salvaguardare una corretta ap- plicazione dei diritti politici.
1. Il convenuto è quindi tenuto a far eseguire un riconteg- gio a un nuovo Ufficio elettorale procedendo, in particolare, ad una verifica delle schede bianche e delle schede qualificate nulle nel contesto del primo conteggio e stendendo un verbale con i motivi per le schede qualificate come nulle. Esso deve essere composto da membri imparziali. Tutti i canditati alle elezioni municipali pos- sono assistere personalmente al riconteggio o farsi rappresentare. Il comune convenuto è incaricato di annunciare il riconteggio ai candidati indicando luogo, data e ora dello svolgimento. Il conve- nuto è libero di servirsi dell’aiuto del personale di altri comuni op- pure dei collaboratori dell’Ufficio per i comuni, di un notaio o di un avvocato. Il riconteggio deve concludersi entro il 19 dicembre 2018. Entro questo termine devono pure essere pubblicati ufficialmente i risultati del riconteggio. V 18 8Sentenza del 27 novembre 2018
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