Assicurazione controla disoccupazione.Indennità perin- temperie(IPI). Erratacompilazione delformulario. Conse-guenze nel casoconcreto.
Manifesta errata indicazione degli operaioccupati sulcantiere, anche a seguitodella mancanza dichiarezza del formulariodi richiestadi prestazioni**(cons. 2).**
Essendo nell’evidenzachiaro cheil dirittoalla IPInon era esauritoe avendola dittadi fondodiritto atale indenni-tà, l’interesseall’applicazione deldiritto materialedeve prevalere sulsemplice formalismo**(cons. 3).**
Arbeitslosenversicherung. Schlechtwetterentschädigung. FalscheAngaben aufdem Formular.Folgen imkonkreten Fall.
Offensichtlich falscheAngabe derauf der****Baustelle be-schäftigen Mitarbeiterzahl auch wegenmangelnder Klarheit des Antragsformulars (E.2).
Da im konkreten Fall das Recht auf Schlechtwetterent- schädigung unbestrittenund die Entschädigungnoch nichtausgeschöpft war,scheint dasInteresse ander Durchsetzung des materiellen Rechts gewichtiger alsdie Anwendungeines strengen****Formalismus (E.3).
Considerando in diritto:
1. a) A questo stadio del procedimento, contrariamente al preavviso del 12 maggio 2017, non è più posto in discussione che l’istante adempia le condizioni per aver diritto all’IPI per quanto ri- guarda il settore di attività svolta e le condizioni atmosferiche che vigevano nel marzo 2017, non essendole stato possibile procede- re alla posa della pavimentazione stradale con delle temperature sempre inferiori a 15°C. Malgrado le diverse allegazioni sostenute in precedenza dall’UCIAML, pure incontestato in questa sede è il fatto che la ditta nel 2017 avesse ancora una mole di lavoro da ese- guire sul cantiere qui in discussione per un importo di fr. 250’000.–. Per il servizio cantonale tale mole di lavoro sarebbe stata già in- dennizzata in ragione di fr. 240’000.– tramite l’IPI corrisposta per il mese di febbraio 2017 in base a 15 lavoratori che non avrebbero potuto essere occupati sul cantiere per tutto il mese, come indicato sul rispettivo annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie e sull’approvazione della richiesta del 29 marzo 2017.
1. Per l’ufficio cantonale la domanda riguardo al mese di febbraio e marzo 2017 sarebbe stata presentata al termine del mese
per il quale sarebbe stata richiesta la prestazione, per cui l’indica- zione dei lavoratori avrebbe necessariamente dovuto conformarsi alla reale situazione del cantiere. Dai dati forniti dalla ditta per feb- braio 2017 (15 lavoratori per 52 giorni) è indubbio che la maggior parte del volume di lavoro sarebbe stato già indennizzato (20 gior- nate per il mese di febbraio per 15 lavoratori a 8 ore al giorno per fr./h 100.– = fr. 240’000.–).
1. Per la ricorrente, l’errore nella redazione dell’annuncio sarebbe in primo luogo da ascrivere alla poca chiarezza del formu- lario, che avrebbe del resto già dato adito a problemi, come dimo- strerebbero le misure intraprese a questo riguardo dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, che redigeva un promemoria per la compilazione del punto 5 del formulario «Annuncio della perdita di lavoro per intemperie» nel quale spiegava ai richiedenti quali dati andassero indicati nelle due caselle «no. di giorni lavorativi» e «no. di lavoratori». L’indicazione dei lavoratori dovrebbe poi riguardare tutti quelli occupati e non solo quelli che avrebbero subito la perdi- ta computabile, come pretenderebbe l’ufficio cantonale. Nel vicino Ticino, il formulario redatto in modo errato verrebbe semplicemen- te ritornato alla ditta per le necessarie correzioni a comprova di una applicazione molto meno rigorosa della stessa legge federale. Ma anche se la ditta fosse effettivamente incorsa in un errore di com- pilazione del formulario, il suo interesse ad una decisione material- mente corretta dovrebbe prevalere su quello dell’amministrazione a dover decidere in base ai dati forniti. Una simile applicazione nel caso concreto rappresenterebbe un formalismo eccessivo, non giustificabile.
2. In effetti, nella compilazione del formulario per la richie- sta dell’IPI è necessario indicare il numero di giorni e di operai che ancora sono necessari per completare l’opera, indipendentemen- te dalla questione di sapere quanti dei lavoratori indicati abbiano anche effettivamente e concretamente diritto all’IPI. Questa infor- mazione ha lo scopo di permettere al preposto ufficio cantonale di verificare se il volume della commessa giustifica la richiesta in virtù dei lavori ancora da svolgere e/o di quelli che sono già stati indennizzati o lavorati. Contrariamente a quanto preteso dall’istan- te non è quindi il numero di operai impiegati sul cantiere e che hanno diritto all’IPI che necessitava o pretendeva l’UCIAML, bensì l’indicazione del numero di operai previsto per detto cantiere nel 2017 ed i giorni che un simile numero di operai avrebbe impiegato per completare l’opera. Dalle indicazioni fornite dalla ditta per il cantiere in oggetto erano ancora necessari al completamento dei
lavori del primo cantiere 15 operai per 52 giornate. Eseguendo un calcolo del volume della commessa ancora da eseguire in base a tali dati (52 giornate per 15 operai a 8 ore al giorno alla tariffa di fr./h 100.–) la mole di lavoro ancora da eseguire nel 2017 doveva aggirarsi sui fr. 624’000.–, indicazione che come tale risulta essere indubbiamente errata. Non possono allora esservi dubbi sul fatto che il formulario fosse stato compilato in modo erroneo. Da parte sua l’ufficio cantonale accoglieva la richiesta per il mese di febbra- io 2017 per 15 operai per cui evidentemente partiva dal presuppo- sto che per una mole di lavoro corrispondente a fr. 240’000.– fosse stata versata la relativa indennità.
1. a) Resta in queste condizioni da stabilire se l’errore nella dichiarazione possa aver come conseguenza la perdita del diritto alla prestazione. L’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (art. 43 cpv. 1 LPGA). Con questo disposto il legislatore ha inteso assegnare agli organi esecutivi il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti secondo il principio inquisitorio, intraprendendo d’ufficio i necessari accertamenti e raccogliendo le informazioni di cui abbisognano, in modo tale da consentire l’emis- sione di una decisione sulla prestazione richiesta. L’art. 28 LPGA prevede, dal canto suo, che gli assicurati e il loro datore di lavoro collaborino gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assi- curazione sociale (cpv. 1). Se l’assicurato o altre persone che pre- tendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collabo- rare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e de- cidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
1. Nella comunicazione 12 maggio 2017, l’UCIAML venti- lava all’istante il rifiuto delle prestazioni richieste non essendo la perdita plausibile e per non essere stata causata esclusivamente da condizioni meteorologiche. Nella motivazione veniva prima di tutto messo in forse il diritto all’IPI a causa delle buone condizio- ni atmosferiche del marzo 2017 e poi precisato che una perdita di lavoro per febbraio e marzo 2017 per complessivi 43 giorni per 15 operai non sarebbe stata plausibile né in considerazione del man- dato di complessivi fr. 416’000.– né tenuto conto dell’inizio dei lavori già nel novembre 2016. La ditta prendeva posizione su tali censure adducendo di aver svolto nel 2016 un volume di lavori di circa fr. 250’000.– e insistendo sul persistere di condizioni atmo-
sferiche sfavorevoli alla concreta esecuzione dei lavori. La qui de- terminante questione che il formulario indicasse 15 operai anziché solo i 7 che erano previsti sul cantiere e che ottenevano anche l’IPI non veniva tematizzata a livello di diritto di audizione, ma solo in sede di opposizione.
1. Nell’ambito dell’opposizione 29 giugno 2017, l’istante comprovava in modo inequivocabile che l’IPI corrispostale per il mese di febbraio 2017 era stata calcolata sulla base di 7 operai e non di 15. Per l’ufficio cantonale l’errore non sarebbe correggibile in quanto non scusabile dopo che tale indicazione sarebbe stata apposta dalla richiedente alla fine del mese per il quale chiedeva l’indennità e quindi allorquando essa doveva essere in chiaro ri- guardo al numero di operai che il cantiere avrebbe occupato. La tesi sostenuta dall’ufficio cantonale è difendibile solo in parte. Giu- stamente, va generalmente ammesso che colei che richiede pre- stazioni sia tenuta a fornire le indicazioni corrette per la trattazione della propria pratica. D’altro canto la procedura su opposizione pre- vista dalla LPGA vuole propriamente permettere un riesame della situazione giuridica del caso in modo rapido, gratuito e poco buro- cratico. La decisione su opposizione giusta l’art. 52 LPGA, trattata nel merito, subentra alla decisione impugnata e ed è la decisione su opposizione che chiude la procedura amministrativa. Per que- sto nell’ambito della procedura su opposizione occorre tenere in considerazione l’evoluzione dello stato di fatto fino all’emanazione della decisione su opposizione (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zuri- go, Basilea, Ginevra 215, nota 60 all’art. 52 LPGA; DTF 132 V 368 cons. 6.1). Scopo della procedura su opposizione è quello di ovvia- re in modo informale e gratuito a degli insufficienti accertamenti, a errori di valutazione o a delle incomprensioni di cui potrebbe es- sere affetta la decisione impugnata, senza che sia necessario adire l’istanza cantonale di ricorso (DTF 132 V 368 cons. 6.1 e 131 V 412 cons. 2.1.2.1 e riferimenti). In quest’ottica, la tesi sostenuta dall’U- CIAML appare troppo formalistica anche se indubbiamente dettata da motivi di praticabilità. È indubbio che una verifica del diritto a prestazioni a titolo di IPI – per quanto riguarda la plausibilità della domanda – dipenda in primo luogo dai dati forniti dalla richiedente e che l’ufficio debba necessariamente fondarsi su tali dati per pren- dere la propria decisione.
2. Nel caso concreto è però indubbio che il formulario in oggetto non sia del tutto chiaro e che la compilazione dello stesso abbia già dato adito a incomprensioni, come dimostrano anche le misure adottate nel vicino Cantone Ticino per ovviare a tale caren-
za. Né dalle indicazioni contenute sul formulario stesso, né consul- tando l’opuscolo «Informazione per i datori di lavoro Indennità per intemperie», edito dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO), è dato sapere cosa vada esattamente inteso alla domanda no. 5 come «numero di lavoratori». In tali condizioni, l’errore nel quale la ditta è incorsa non può essere ritenuto tale da compromettere il suo diritto a prestazioni, dal momento in cui l’istante ha sapu- to incontestabilmente dimostrare per quali precise perdite era già stata indennizzata il mese di febbraio 2017. Questo Giudice consi- dera che l’interesse a che il diritto materiale trovi la sua applica- zione prevalga sull’interesse dell’amministrazione ad una corretta compilazione del formulario. Ne consegue che il rifiuto dell’IPI sulla base delle motivazioni fornite dall’UCIAML in sede di opposizione non può in questa sede essere protetto.
S 17 156Sentenza del 13 febbraio 2018