Strade comunali. Segnaletica. Procedura.
**Legittimazione al****ricorso (cons.**1).
La regolareprocedura invista dellamodifica dellase- gnaletica stradale prevista dal diritto federale e canto- naleva rispettataanche dopol’aumento dellaportata massima da19 a28 tsulla stradacantonale, qualorai comuni intendano mantenere il tonnellaggio di 19 tsulle strade comunali (cons. 2).
Gemeindestrassen. Signalisierung. Verfahren.
Beschwerdelegitimation (E.1).
Das ordentlicheVerfahren füreine Signalisationsände- rung gemäss Bundes- und kantonalem Rechtmuss auchnach derErhöhung deszulässigen Gewichtes****von **19 auf28 tauf KantonsstrassenAnwendung finden, fallsdie Gemeindedie Einschränkungauf 19t aufden Gemeindestrassen beibehalten****will (E.**2).
Considerandi:
1. Tramite il petito ricorsuale la ricorrente chiede che al co- mune convenuto sia ordinato l’immediato allontanamento del segnale di limitazione del tonnellaggio posato all’imbocco della strada comunale che allaccia il quartiere residenziale interessato dai trasporti di materiale gestiti dalla stessa. Il segnale di limita- zione in oggetto è stato posato durante il mese di gennaio 2011, mentre il 24 marzo 2011 una pattuglia della polizia cantonale ha controllato il peso dei veicoli pesanti in transito invitando gli auti- sti a rispettare il tonnellaggio massimo consentito, senza però stendere un verbale e elevare contravvenzione. La ricorrente mo- tiva la propria richiesta con il vizio della procedura per la limita- zione del tonnellaggio sulle strade comunali.
Come correttamente sostenuto dalla ricorrente, l’atto di posa di un segnale stradale, nell’ottica formale e procedurale, non costituisce una decisione bensì una misura di esecuzione che, a sua volta, deve trarre la propria base legale da una decisione for- male.
L’intervento della pattuglia della polizia cantonale verifica- tosi il 24 marzo 2011, nel cui contesto i camionisti alle dipendenze della ricorrente sono stati verbalmente invitati al rispetto dei limiti di tonnellaggio, che non è però sfociato nella stesura di un verbale e che non ha avuto alcun seguito procedurale, non può essere considerato quale decisione o decisione di esecuzione di per sé
stessa formalmente impugnabile in quanto palesa le caratteristi- che di un invito informale. Affinché un intervento degli organi di polizia nei confronti del singolo cittadino possa essere conside- rato quale decisione esonerata dai vincoli procedurali devono es- sere adempite cumulativamente le premesse del motivo o della necessità oggettiva nonché del rispetto del principio della propor- zionalità. In sostanza la premessa della necessità oggettiva è data quando l’intervento si rende urgentemente necessario onde sal- vaguardare interessi preponderanti quali, per esempio, l’ordine pubblico. Inoltre, il principio della proporzionalità impone di com- misurare l’intervento al fine perseguito e di contenere al massimo l’ingerenza nei confronti dei diritti costituzionali del cittadino. Qualora non siano adempite le premesse citate l’intervento degli organi di polizia non può essere considerato quale decisione im- pugnabile bensì riveste l’aspetto di atto materiale di polizia non soggetto di per sé stesso a controllo giudiziario (cfr. Schweizeri- sches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 11/2009, pag. 593 s.; DTF 130 I 369; 130 I 388).
Nel caso in giudizio, nell’ottica della giurisprudenza illustrata, l’in- tervento della pattuglia di polizia del 24 marzo 2011, visti gli estremi e le circostanze, deve essere giudicato quale atto mate- riale di polizia che non può essere impugnato autonomamente.
Giova però considerare che se, da un canto, l’invito infor- male della polizia cantonale non può, di per sé stesso, essere og- getto di impugnazione davanti al Tribunale amministrativo, d’altro canto tale invito risulta correlato a una situazione giuridica che vede la limitazione del tonnellaggio sulla rete stradale del comune convenuto in base alla quale il comune ha dato spunto all’atto ma- teriale di polizia. Indubbiamente, la citata limitazione del tonnel- laggio implica delle ripercussioni concrete sull’attività della ricor- rente che deve contenere il carico dei propri autocarri e quindi sostenere maggiori spese di trasporto per cui risulta anche singo- larmente gravata dalla limitazione amministrativa e gode del di- ritto a un esame giudiziario della conformità legale della limita- zione stessa. A maggior ragione l’esame giudiziario è giustificato tenendo conto che, ai sensi dell’art. 107 OSStr al cittadino deve es- sere concesso il diritto all’opposizione, fra l’altro contro i segnali che limitano la portata delle strade.
1. a) Ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 OSStr i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’art. 107 OSStr. L’art. 1 cpv. 2 lett. c OSStr indica quale
autorità è ai sensi dell’ordinanza quella competente secondo il di- ritto cantonale per ordinare, posare e allontanare i segnali e le de- marcazioni.
L’autorità è competente per collocare o togliere segnali e demar- cazioni. I cantoni possono delegare ai comuni i compiti concer- nenti la segnaletica ma devono esercitare la sorveglianza (art. 104 cpv. 1 e 2 OSStr).
L’opposizione è ammessa contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr).
L’autorità o l’ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzio- nando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizioni. Questi segnali possono es- sere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr).
Il comune regola la circolazione locale sulle strade comu- nali, ad eccezione delle limitazioni della velocità. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all’approvazione dell’autorità canto- nale. Provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione o precedenza necessitano una previa autorizzazione dell’autorità cantonale. Una volta emanata l’approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni i provvedimenti alla cir- colazione. Dopo esame delle obiezioni e prese di posizione perve- nute, il comune decide e pubblica la sua decisione (art. 7 cpv. 1 e 2 LALCStr).
1. Indiscutibilmente, la posa della segnaletica di limita- zione del tonnellaggio costituisce un segnale di prescrizione ai sensi dell’art. 7 LALCStr. Nel caso in giudizio, come risulta dalla fat- tispecie, il Cantone dei Grigioni ha condotto una procedura for- malmente corretta volta all’aumento del tonnellaggio da 19 a 28 t sulla strada cantonale che collega il Comune di S. Conclusa la pro- cedura formale l’ufficio tecnico cantonale ha provveduto ad adat- tare la segnaletica in base alla nuova portata massima stradale consentita. Rispettando le proprie competenze (vedi cons. 2.a) le autorità can- tonali hanno regolamentato unicamente il tratto di strada canto- nale. Infatti per le susseguenti strade comunali la competenza spettava unicamente alle autorità comunali.
1. Tramite lettera del 17 giugno 2010 l’ufficio tecnico can- tonale ha informato il comune convenuto che, senza una specifica segnaletica comunale, il peso massimo ammesso di 28 t avrebbe avuto valenza anche per le strade comunali allacciate alla via can- tonale. Qualora il comune avesse deciso di mantenere invariato il precedente tonnellaggio entro un lasso di tempo ragionevole, avrebbe potuto usufruire della procedura condotta a livello canto- nale e, previo accordo con gli organi di polizia, avrebbe potuto procedere autonomamente alla posa della relativa segnaletica senza dover inoltrare una specifica domanda. Qualora, invece, il comune avesse agito in un secondo tempo sarebbe stato neces- sario inoltrare una domanda con relativa perizia alla polizia canto- nale. In effetti, il testo dello scritto lascia adito a diverse interpre- tazioni che, però, come si vedrà in seguito, non possono derogare alle norme procedurali che caratterizzano la limitazione del ton- nellaggio. La citata comunicazione dell’ufficio tecnico cantonale non può essere interpretata o, in ogni caso, applicata diversa- mente da un esonero dalla procedura di approvazione da parte dell’autorità cantonale, nel senso che, qualora il comune avesse velocemente deciso di mantenere, rispettivamente, in un’ottica giuridica, di reintrodurre la limitazione del peso massimo consen- tito sulle strade locali a 19 t, sarebbe stato esonerato dal presen- tare all’autorità cantonale formale richiesta corredata da una spe- cifica perizia tecnica. Nell’ottica di quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 e 2 LALCStr, l’ufficio tecnico cantonale non era però legittimato a sollevare il comune dall’obbligo di esporre pubblicamente per 30 giorni il provvedimento amministrativo e di emanare e pubbli- care in seguito la relativa decisione. Quanto disposto dall’art. 7 cpv. 2 LALCStr è infatti vincolante per tutte le autorità ammini- strative. Come risulta dalla fattispecie, il comune convenuto si è li- mitato a decidere internamente, in sede di municipio, di limitare il tonnellaggio e di procedere alla posa della segnaletica senza pubblicare la disposizione e quindi senza emanare e pubblicare la formale decisione. Di conseguenza, il comune ha condotto una procedura gravemente viziata che non può essere sanata in que- sta sede. La posa della segnaletica, quale misura di esecuzione, è carente di base legale con la conseguenza che il Tribunale ammi- nistrativo non può che constatare come la limitazione di tonnel- laggio sia nulla e la relativa segnaletica non esplichi conseguenze giuridiche e quindi non costituisca vincolo per gli utenti stradali. In via abbondanziale, tenendo conto dell’autonomia comunale,
giova rilevare come il comune possa raggiungere il proprio scopo conducendo una procedura formalmente corretta in virtù della pubblicazione, durante 30 giorni, del provvedimento limitativo e della conseguente decisione formale pure soggetta a pubblica- zione, come prescritto dall’art. 7 cpv. 2 LALCStr. Premesso che il comune intenda persistere nel proprio intento e si attivi celer- mente nell’espletamento dell’indispensabile procedura di pubbli- cazione, nell’ottica dell’economia procedurale e del principio della proporzionalità, non sarebbe necessario lo smantellamento della segnaletica esistente, ma basterebbe l’appropriata copertura della segnaletica contestata. Fino all’entrata in vigore della disposizione limitativa in oggetto resta applicabile il limite di 28 t valido per la strada cantonale.
U 11 27Sentenza del 29 giugno 2011