Forstwirtschaft 12
Economia forestala Economia forestale
Suolo boschivo. Transito motorizzato. Condizioni.
bo-
**schivo; iltransito susuolo boschivoè ammessoper dei fini forestali (cons. 2,**3).
Waldboden. Fahrt mit Motorfahrzeugen. Voraussetzun- gen.
**Voraussetzungen für das Befahren von Waldstrassen und Waldboden;auf Waldbodenist eserlaubt zuforst- wirtschaftlichen Zweckenzu fahren(E. 2,**3).
Ein absolutesVerbot, wiees dieGemeinde ausgespro- chenhat, kanndeswegen nichtgeschützt werden;das Vorhandensein von «forstwirtschaftlichen Zwecken» ist objektivzu prüfen**(E. 3a).**
Considerandi:
1. a) Giusta l’art. 15 LFo, i veicoli a motore possono circo- lare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Con- siglio federale regola le eccezioni per l’esercito e per altri compiti di interesse pubblico (cpv. 1). I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d’utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano (cpv. 2). I Cantoni provvedono ad una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero suffi- cienti, possono istallare barriere (cpv. 3). A concretizzazione della facoltà lasciata ai cantoni giusta il capoverso 2 dell’art. 15 LFo, la LCFo regola la circolazione di veicoli a motore nel bosco all’art. 20. Ai sensi di tale disposto, i veicoli a motore possono circolare su st- rade forestali e suolo boschivo soltanto a fini forestali nei casi ec- cezionali stabiliti dalla legislazione federale (cpv. 1). In aggiunta alle eccezioni stabilite dalla Confederazione l’utenza di strade fo- restali senza autorizzazione è permessa per agricoltura e alpicol- tura (cpv. 2 lett. a) nonché per l’adempimento di compiti pubblici
(cpv. 2 lett. b). I comuni possono ammettere ulteriori eccezioni e farle dipendere dal rilascio di un’autorizzazione (cpv. 3). La chiu- sura delle strade forestali al traffico è poi nel dettaglio oggetto dei disposti di cui agli art. 22 ss. DALCFo. L’art. 22 DALCFo stabilisce il divieto generale di transito su strade forestali. Quanto al con- cetto di strada forestale, sono considerate tali tutte le strade, per la cui costruzione o ampliamento negli ultimi 30 anni sono state versate sovvenzioni forestali (cpv. 1). Per contro i percorsi sterrati non consolidati (sentieri da esbosco, vie per i macchinari) sono considerati, indipendentemente dal fatto di essere stati o meno costruiti con sovvenzioni, suolo forestale e non strade forestali (cpv. 2).
1. Quanto alla qualifica della tratta qui in discussione non possono sussistere dubbi sul fatto che in base alla legislazione cantonale e più precisamente all’art. 23 cpv. 2 DALCFo essa vada considerata come suolo forestale e non come strada forestale. Essa era, infatti, un sentiero nel bosco che è poi stato privata- mente ampliato senza alcuna autorizzazione onde permettere il transito di macchinari agricoli. Per questo si tratta nella migliore delle ipotesi di un percorso sterrato non consolidato anche se mu- nito a tratti di canaletti di scolo. La tesi contraria sostenuta dagli istanti, che vorrebbero riconoscere alla tratta il carattere di strada forestale, misconosce la chiara definizione di strada forestale data dalla normativa cantonale (costruzione per la quale sono stati ver- sati sussidi) e non merita pertanto protezione. Giuridicamente l’autorizzazione richiesta riguarda il transito su suolo forestale.
2. Per giustificare il loro diritto al rilascio di un’autorizza- zione gli istanti rinviano alle disposizioni comunali. Anche la nor- mativa comunale non permette però di trarre alcuna conclusione nel senso perorato nel ricorso. Giusta le regolamentazioni transi- torie di cui al capitolo IV cifra 2 contenute nella Convenzione per l’aggregazione dei 5 Comuni della Valle, il nuovo comune unifica la propria legislazione nei tempi più brevi possibili. Fino all’entrata in vigore di ogni singola legge, il consiglio comunale applica, per il territorio del vecchio Comune, le rispettive vecchie leggi. Il vecchio regolamento comunale sulle strade (RCSt) definisce come strade boschive le tratte elencate all’art. 2 cifra 3. Tra queste è compresa la tratta A.-B.-C. Per contro, il collegamento tra B. e D. non rientra nelle strade forestali. Poiché il rilascio di un permesso annuo di circolazione come quello perorato dai ricorrenti si riferi- sce unicamente alla percorrenza di un tronco stradale (vedi anche art. 8 cifra 3 RCSt), ovvero di una strada forestale, gli istanti non
hanno alcun diritto al rilascio di un’autorizzazione per circolare tutto l’anno su suolo boschivo neppure in applicazione della nor- mativa comunale.
1. I ricorrenti si ritengono poi in diritto di circolare sulla tratta da B.-D., non essendo stato apposto alcun divieto di transito all’imbocco della tratta qui contestata. La censura non merita pro- tezione. Per quanto esposto in precedenza, gli istanti vorrebbero percorrere con mezzi motorizzati quello che era e rimane un sen- tiero forestale e non una strada forestale. La mancata possibilità per chiunque di circolare su suolo forestale non deve già per defi- nizione necessitare di una segnaletica stradale, altrimenti tutta la zona boschiva praticabile con fuoristrada andrebbe tempestata di divieti.
2. Anche la qualità di proprietari del monte non accorda ai ricorrenti un titolo giuridico valido per ottenere l’autorizzazione ri- chiesta. In effetti, giusta l’art. 16 cpv. 2 OCFo, possono essere am- messe eccezioni ai sensi dell’art. 20 LCFo per l’utilizzazione di strade forestali da parte dei proprietari fondiari, dei fittavoli e dei fornitori. Tale eccezione si applica però alle strade forestali e non al suolo boschivo. Anche l’art. 8 lett. B cifra 2 lett. c RCSt sancisce la possibilità di autorizzare con permessi d’eccezione la circola- zione sulle tratte boschive per i viaggi al proprio domicilio prima- rio. Non trattandosi di una strada forestale e non detenendo i ri- chiedenti un domicilio primario a B., anche da questa disposizione non è dato dedurre alcun diritto al rilascio dell’autorizzazione ri- chiesta.
1. a) Per gli istanti il rilascio di un’autorizzazione si impor- rebbe per motivi agricoli e forestali. Durante la permanenza sul monte, i proprietari falcerebbero il fieno, pulirebbero la radura, estirperebbero radici e provvederebbero a far legna per i loro fab- bisogni a valle oltre ad abbattere degli alberi. Dal punto di vista pianificatorio, la radura della particella in oggetto è situata in zona agricola, il resto del terreno è assegnato alla zona bosco e tutta la proprietà è in zona di protezione del paesaggio. Come è stato e- sposto in precedenza, eccezioni al divieto di circolazione sul suolo boschivo sono possibili solo a fini forestali nei casi eccezionali sta- biliti dalla legislazione federale. Per queste corse non è neppure previsto il rilascio di un’autorizzazione speciale (vedi art. 20 cpv. 2 LCFo e contrario). Tali eccezioni al divieto di circolare sul suolo bo- schivo non possono però manifestamente essere riconosciute in base ad un’autorizzazione annuale a percorrere una determinata tratta, ma solo se dei fini forestali giustificano puntualmente e
concretamente l’uso di un automezzo. In questo senso non può per il futuro essere esclusa a priori qualsiasi possibilità di acce- dere al fondo con mezzi adeguati per scopi forestali. Ne consegue che il divieto di percorrenza della tratta in relazione al mancato ac- cordo dell’autorizzazione è giustificato. Un divieto assoluto di cir- colazione invece non può essere protetto, essendo possibile in virtù di quanto previsto dal diritto federale e cantonale transitare sul suolo boschivo a fini forestali. Come però giustamente addotto dal comune la nozione di fini forestali va intesa in senso oggettivo e non soggettivo. Se gli interventi effettuati dagli istanti non hanno alcuna rilevanza dal profilo forestale (falciare il fieno, pulire la particella o estirpare radici) e non possono essere qualificati come tali, va esclusa la possibilità di transitare su suolo forestale. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto nel senso dei con- siderandi.
1. Concretamente, gli istanti vorrebbero poter percorrere la tratta onde poter continuare ad espletare l’attività agricola e fo- restale fin qui esercitata. La pretesa non può però essere accolta. Come è stato esposto, un permesso d’eccezione a dei fini forestali non può essere rilasciato sotto forma di un’autorizzazione annuale a circolare. Nel caso in parola poi, in base alla valutazione degli in- terventi effettuati a B., l’ufficio per lo sviluppo del territorio consi- derava l’interessenza agricola e forestale pressoché nulle e la su- perficie coltivata minima. Gli interventi sul bosco verrebbero eseguiti senza esplicito consenso degli organi forestali e l’attività svolta sarebbe di carattere ricreativo e non conforme alla zona di utilizzazione (vedi scritto del 7 giugno 2011). Come veniva pure giustamente precisato nella decisione impugnata, lavori di pulizia, falciare o estirpare radici non possono essere considerate attività a fini forestali, per cui per tali interventi dei trasferimenti motoriz- zati a B. non trovano alcuna giustificazione.
2. In generale, i ricorrenti chiedono di poter coltivare il loro appezzamento facendo capo ai moderni mezzi di trasporto e po- tendo contare sull’aiuto che gli innovamenti tecnici avrebbero ap- portato al moderno stile di vita. Tale pretesa misconosce però gli interessi a mantener la motorizzazione sulle strade previste a que- sto scopo e a salvaguardare la quiete degli animali e delle persone che cercano rifugio nel bosco. Se a tutti i proprietari di immobili siti oltre la rete di strade forestali riconosciuta dovessero essere concesse autorizzazioni a transitare sul suolo boschivo servendosi di mezzi motorizzati fuoristrada, le conseguenze in termini am- bientali soprattutto durante i fine settimana sarebbero facilmente
prevedibili. Per questo giustamente, la possibilità di circolare sul suolo boschivo deve restare l’eccezione.
U 11 61Sentenza del 15 novembre 2011