Sozialversicherung 5
Assicurazioni sociali
Prestazioni complementari.Computo delreddito ipotetico esigibile.
Se la persona parzialmente invalida può conseguire entro i limiti della residua abilità lucrativa accertata dall’assicurazione perl’invalidità unprovento daattività ragionevolmente esigibile,questo redditoipotetico deve essere preso in considerazione nel calcolo delle PC(cons. 2).
Il terminedi seimesi dicui all’art.25 cpv.4 OPC-AVS/AI siapplica soloalle prestazioniin corso(cons. 3).
Esigibilità delconseguimento diun reddito**(cons. 4).**
Ergänzungsleistungen. Anrechnung eines hypothetisch zu- mutbaren Erwerbseinkommens.
Ist einemTeilinvaliden imRahmen seinesvon derInvali- denversicherung festgestelltenverbliebenen Leistungs- vermögensein entsprechendes****Erwerbseinkommen zu-mutbar, muss dieses hypothetische Einkommen in der EL-Berechung berücksichtigt werden(E.2).
Die sechsmonatigeFrist vonArt. 25Abs. 4ELV findetnur für laufendeLeistungen Anwendung**(E.3).**
Zumutbarkeit derErzielung einesEinkommens (E.4).
Considerandi:
1. In virtù di quanto previsto all’art. 9 cpv. 5 lett. c LPC, il Consiglio federale disciplina il conteggio dei proventi da attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone par- zialmente invalide. Fondandosi su tale delega, l’art. 14a OPC- AVS/AI, stabilisce che agli invalidi si computi in linea di massima come reddito dell’attività lucrativa qualsiasi importo effettiva- mente conseguito durante il periodo determinante (cpv. 1). Per gli invalidi di età inferiore ai 60 anni, il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno all’ammontare massimo desti- nato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’art. 10 cpv. 1 lett. a no 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado d’invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento (cpv. 2 lett. a). Questa
disposizione è stata considerata conforme alla legge ( DTF 117 V 156 cons. 2c, 115 V 93 cons. 3 e DAS 2007 PC no. 5 cons. 2). I red- diti ipotetici di cui all’art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI costituiscono delle presunzioni legali secondo le quali la persona parzialmente invalida può di regola conseguire gli importi limite fissati. La pre- sunzione può essere inficiata se si prova che motivi oggettivi e soggettivi (quali ad esempio la formazione insufficiente o il difetto di conoscenze linguistiche) impediscono o rendono difficile la rea- lizzazione di un reddito (DTF 131 II 662 cons. 5.2, 117 V 156 cons.
2c e riferimenti, 117 V 202 nonché sentenza del 25 febbraio 2009 8C_140/2008 cons. 8.2.1). In ogni caso, la riduzione di una presta- zione complementare in corso in seguito al computo di un reddito minimo giusta gli art. 14a cpv. 2 non può essere effettuata prima dello scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della decisione relativa (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
1. Per il ricorrente, in applicazione di quest’ultimo dispo- sto, il reddito ipotetico non avrebbe comunque potuto essere preso in considerazione con effetto retroattivo, essendo per l’i- stante impossibile ovviare ora a quanto ritenuto determinante per il passato. Il termine di sei mesi di cui all’art. 25 cpv. 4 OPC- AVS/AI vorrebbe però propriamente permettere agli interessati di prendere le necessarie misure prima della presa di una decisione a loro sfavorevole. La tesi di ricorso non merita protezione. Il ter- mine semestrale di cui all’art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI si riferisce alle prestazioni in corso ed è una disposizione a garanzia dei diritti acquisiti, nel senso che una prestazione finora riconosciuta non può, senza preavviso, essere improvvisamente soppressa a se- guito del computo di un reddito ipotetico. La situazione dell’i- stante non è però paragonabile a quella di coloro che già godono di una prestazione complementare, ma semmai va equiparata alla situazione nella quale si trovano tutti gli assicurati che richiedono per la prima volta la prestazione complementare e che in qualità di invalidi parziali si vedono computare un reddito minimo sul quale non hanno avuto la possibilità di previamente determinarsi. A questi assicurati resta solo la possibilità di cercarsi un’occupa- zione nel limite della loro abilità lucrativa – come vuole del resto il principio della limitazione del danno ( DTF 130 V 99 cons. 3.2) – elemento che in termini di diritto alla prestazione è comunque irri- levante, essendo nel calcolo già stato considerato un reddito ipo- tetico minimo sotto il quale non è dato scendere.
2. a) Il ricorrente ritiene comunque di essere riuscito a di- mostrare che motivi oggettivi e soggettivi gli impedirebbero la
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realizzazione di un qualsiasi reddito. Anche questa argomenta- zione non può essere condivisa. Nel 2004 l’istante, nato nel 1959, aveva 45 anni e risultava lavorare nel nostro paese già almeno da 20 anni. Attualmente risiede nel nostro Cantone con moglie e fi- glia e vive del provento dell’attività lavorativa della moglie, impie- gata presso la locale casa anziani e, in parte, presso il comune. Nel ricorso non vengono addotti problemi di soggiorno o l’impossibi- lità di svolgere determinati lavori per insufficiente conoscenza della lingua, anche se l’assicurato non padroneggia perfettamente l’italiano. Anche la lunga assenza dal mondo del lavoro è essen- zialmente imputabile alla convinzione dell’istante di essere inabile in una misura decisamente superiore a quanto in seguito accer- tato dagli organi dell’assicurazione per l’invalidità nell’ambito di attività confacenti al suo stato di salute e non alle difficoltà di tro- vare un altro posto di lavoro. Anche il fatto che egli avesse in pre- cedenza svolto solo lavori manuali non modifica le sorti del giudi- zio, in quanto già nel 2004 erano state segnalate all’istante tutta una serie di attività ancora oggettivamente esercitabili sia per quanto riguardava la formazione che gli aspetti linguistici (vedi STA S 04 161 dell’11 gennaio 2005).
1. Per l’assicurato, il rifiuto deciso sarebbe poi ingiustifi- cato, poiché solo dopo la decisione di rendita del 5 dicembre 2008, avrebbe saputo di essere considerato solo parzialmente (e non completamente) invalido. Anche questa motivazione non giova alla causa dell’istante. È vero che la decisione riguardante il defi- nitivo diritto ad un quarto di rendita d’invalidità per il periodo dal 2004 al 2008 veniva intimata all’assicurato solo nel dicembre del 2008, dopo una lunga vicenda giudiziaria. Come il Tribunale federale ha però già confermato, contravverrebbe al principio dell’obbligo della riduzione del danno, principio ancorato nel di- ritto delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b, 400 e riferimenti) e giusta il quale ogni assicurato deve fare quanto da lui ritenuto esigibile per ovviare o attenuare per quanto possibile le conseguenze dell’invalidità, se l’assicurato a seguito del procedimento giudiziario ancora in corso potesse ap- pellarsi all’art. 14a OPC-AVS/AI per non mettere a buon frutto la residua abilità lucrativa stabilita dagli organi dell’assicurazione per l’invalidità (DAS 2007 PC no. 5). In precedenza poi l’istante aveva interposto ricorso contro la decisione di rifiuto di presta- zioni di rendita del 14 agosto 2003, essendo stato allora reputato abile in misura completa in attività leggere. Anche se tale provve- dimento veniva il 26 febbraio 2007 annullato dal Tribunale fe-
derale, l’assicurato non può pretendere di aver sempre confidato sull’assenza di una qualsiasi abilità lucrativa residua, ma come l’e- sito della controversia ha poi dimostrato egli doveva necessaria- mente sapere che era ritenuto ancora in larga misura abile in atti- vità confacenti. La conferma di una sensibile residua abilità in attività confacenti era pertanto nota all’assicurato almeno già dal 14 agosto del 2003, ovvero da prima dell’insorgere del diritto a prestazioni complementari nel 2004.
1. Il ricorrente ritiene censurabile che gli venga computato un reddito per invalidità parziale, quando tra il 2004 e il 2008 era stato dichiarato inabile al lavoro e pertanto ritenuto non idoneo al collocamento da parte dell’assicurazione contro la disoccupa- zione. In principio, nella valutazione del grado d’impedimento e quindi per stabilire l’entità della residua abilità lucrativa la cassa di compensazione è tenuta a fondarsi sui dati accertati dagli organi dell’assicurazione per l’invalidità ( DTF 117 V 205 cons. 2b e cons. 2c non pubblicato della DTF 127 V 248; decisioni del 25 febbraio 2009 8C_140/2008, del 9 ottobre 2007 P 35/06 e del 2 maggio 2007 P 3/07). Come giustamente addotto anche dalla cassa di compen- sazione, le decisioni in merito all’inidoneità al collocamento non sono state dal Tribunale federale ritenute vincolanti per la cassa di compensazione (DTF 109 V 29, sentenze del 9 ottobre 2007 P 35/06, 3 marzo 2004 P 55/03 e 17 agosto 2005 P 40/04). Basti poi al proposito ricordare che il curante dott. med. G., accertava nei confronti degli organi dell’assicurazione per l’invalidità il 23 feb- braio 2003 di ritenere il paziente inabile al lavoro completamente nella precedente attività di manovale, ma considerava non vi fos- sero controindicazioni né in termini di rendimento né per l’orario di lavoro per attività confacenti come autista di funicolare o cu- stode fattorino (vedi STA S 04 161 dell’11 gennaio 2005 pag. 6). Ne consegue che dalla decisione d’inidoneità al collocamento del 4 giugno 2004 l’istante non può dedurre diritti a proprio favore. Per questo Giudice, l’istante non è in tali condizioni riuscito ad infi- ciare la presunzione stando alla quale il conseguimento di un red- dito per invalidità parziale entro i limiti ritenuti era del tutto esi- gibile. Per questo il computo del reddito ipotetico operato merita piena conferma. S 10 6Sentenza del 16 marzo 2010