Imposta sulle successioni. Anticipo sulla futura eredità. Inizio dell’esonerodall’imposta. Precisazionedella prassi.
Portata delladisposizione dicui all’art.188f cpv.2 LICnella versioneattualmente invigore perl’esonero dal- l’impostadi anticipisulla futuraeredità intervenutitra il 2001e il2007 afavore didiscendenti (cons.1, 2).
Gli anticipisulla futuraeredità cedutitra il2001 eil 2007 sonosoggetti all’impostasulle successioni,in quantolo prevedeva esplicitamentela regolamentazionein vigore almomento incui èavvenuto ilfatto causantel’imposi- zione (cons. 3).
Nessuna disparitàdi trattamento(cons. 4).
**Nachlasssteuer. Vorempfang.**Zeitpunkt der Steuerbefrei- ung. Präzisierung der Praxis.
Tragweite vonArt. 188fAbs. 2StG inder aktuellenFas- sung fürdie Steuerbefreiungvon zwischen2001 und 2007ausgerichteten Vorempfängenzugunsten der****Nach- kommen (E.1,2).
**Vorempfänge, diezwischen 2001und 2007ausgerichtet wurden, unterliegen der Nachlasssteuer, da die rechtli- che Ordnung,unter welcherder steuerbegründendeTat- bestand****eingetreten ist,dies ausdrücklichvorsah (E.**3).
Keine Ungleichbehandlung**(E. 4).**
Considerandi:
1. La cessione a titolo di futura eredità oggetto del pre- sente ricorso è intervenuta nell’estate del 2006 allorquando, giu- sta le disposizioni della LIC, anche le discendenti dirette erano sog- gette all’imposta sulle successioni se beneficiarie di anticipi sulla futura eredità (art. 106 lett. b della LIC nella versione allora in vi- gore). Dal 1º gennaio 2008, la LIC esonera dal pagamento dell’im- posta sulle successioni il coniuge superstite, le discendenti e la persona che vive in concubinato (art. 107 cpv. 2 LIC). Per le istanti l’attuale mancato assoggettamento all’imposta di successione delle persone discendenti si imporrebbe anche nella fattispecie in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 188f cpv. 2 LIC. Giova allora analizzare più da vicino la genesi e il processo di trasformazione della disposizione nonché la recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo a questo riguardo.
1. a) Fino al 31 dicembre 2000, gli anticipi a titolo di futura eredità erano nel nostro cantone soggetti all’imposta sulle suc-
cessioni. L’imposizione per le discendenti non avveniva però al momento dell’anticipo, bensì alla morte della testatrice. In base alla normativa fiscale in vigore tra il 2001 e fino alla fine del 2007, gli anticipi a titolo di futura eredità erano per le discendenti sog- getti all’imposta sulle successioni, ma contrariamente al regime precedente il diritto all’imposta sorgeva al momento del trasferi- mento della sostanza (art. 108 cpv. 1 LIC nella versione in vigore dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2007). La disposizione transi- toria di cui all’art. 188f cpv. 2 LIC entrata in vigore il 1º gennaio 2001 prevedeva che gli anticipi a titolo di futura eredità accordati prima del 2001 e non ancora tassati venissero imposti al momento della devoluzione della successione con il resto della successione (vedi anche sentenza A 03 56). Con l’abolizione dell’imposta sulle successioni per le discendenti a far stato dal 1º gennaio 2008, si rendeva necessario regolamentare la situazione delle beneficiarie di anticipi a titolo di futura eredità che non avevano ancora potuto essere tassate in base alla regolamentazione a suo tempo in vi- gore, ossia quelle che avevano beneficiato dell’anticipo prima del 2001 e che, non essendo ancora morta la testatrice all’entrata in vi- gore del nuovo regime il 1º gennaio 2008, non avevano ancora cor- risposta l’imposta sulla successione. Per non dover disciplinare in continuazione tramite nuove disposizioni transitorie la situazione particolare dei beneficiari di anticipi avvenuti prima del 2001 per testatrici ancora in vita e affinché l’amministrazione imposte non avesse a dover seguire ancora per anni la sorte di tali anticipi, ve- niva concepito l’art. 188f cpv. 2 LIC nella versione entrata in vigore il 1º gennaio 2008 (vedi messaggio del Governo al Gran Consi- glio dell’8 agosto 2006, 2006/2007, pag. 1202 e Protocollo del Gran Consiglio dell’ottobre 2006, 2/2006/2007, pag. 448 e 449). A mente della disposizione transitoria, gli anticipi ereditari non ancora tas- sati a favore delle discendenti dirette andavano tassati al mo- mento dell’entrata in vigore della presente revisione parziale (art. 188f cpv. 2 LIC) il 1º gennaio 2008.
b) Nella sentenza definitiva A 09 3 del 12 maggio 2009, il Tribunale amministrativo reputava che la disposizione di cui all’art. 188f cpv. 2 LIC non fosse una base legale sufficiente per im- porre gli anticipi a titolo di futura eredità intervenuti prima del 1º gennaio 2001. Infatti, per questo Giudice poiché giusta il regime precedente tali anticipi erano imponibili solo alla morte della te- statrice, la disposizione di cui all’art. 188f cpv. 2 LIC non poteva im- porre a titolo di diritto transitorio delle diverse condizioni d’impo- sizione senza arrogarsi un effetto retroattivo illegale. Poiché prima
del 2001 gli anticipi erano imponibili solo alla morte della testa- trice, se la testatrice era in vita all’epoca dell’abolizione dell’im- posta per le discendenti dirette il 1º gennaio 2008 l’imposizione non poteva più avvenire, non essendosi fino ad allora realizzata la condizione per l’imposizione. È propriamente invocando tale sen- tenza, che le ricorrenti ritengono nulle o perlomeno annullabili le proprie decisioni di tassazione.
1. La pretesa delle istanti è infondata, essendo la situa- zione del caso concreto essenzialmente diversa da quella che è stata oggetto del citato giudizio A 09 3. Giusta l’art. 187 cpv. 1 LIC nella versione in atto dall’entrata in vigore dalla LIC il 1º gennaio 1987, per la delimitazione temporale della validità della presente legge fa stato il momento in cui è avvenuto il fatto causante l’im- posizione. L’anticipo a titolo di futura eredità è stato nell’evenienza ceduto alle due ricorrenti nel 2006, epoca alla quale il diritto all’im- posta sorgeva al momento del trasferimento della sostanza (art. 108 cpv. 1 LIC nella versione allora in vigore). Che la testatrice fosse ancora viva al momento dell’abolizione dell’imposta sulle successioni per le discendenti non riveste pertanto rilevanza al- cuna, in quanto le condizioni per l’insorgenza del diritto al prelievo dell’imposta erano soddisfatte al momento della cessione nel 2006 (è del resto in questo senso che va intesa la sentenza A 10 16). Come infatti è già stato esposto, per gli anticipi intervenuti tra il 2001 e il 2007 il diritto all’imposta sorgeva con la cessione a titolo di futura eredità e quindi durante detto lasso di tempo le condi- zioni d’imposizione erano soddisfatte già in virtù della cessione (e indipendentemente dalle sorti della testatrice). All’epoca della cessione poi, le istanti non avevano alcun motivo per ritenere di non dover pagare la relativa imposta sulle successioni. Il fatto che la tassazione sia avvenuta materialmente solo dopo il 1º gennaio 2008 non è rilevante, in quanto tutti gli elementi dell’imposizione si erano realizzati sotto il diritto previgente, mentre l’abolizione dell’imposta sulle successioni per le discendenti è intervenuta solo per cessioni effettuate a partire dalla revisione legale entrata in vigore il 1º gennaio 2008. In questo senso non esiste alcuna disposizione transitoria speciale che permetterebbe di esonerare le istanti dal loro obbligo contributivo, per anticipi avvenuti prima dell’abolizione di cui all’art. 107 cpv. 2 LIC.
2. a) Le istanti si ritengono vittime di una disparità di trat- tamento. Evidentemente, rispetto a coloro che dal 1º gennaio 2008 sono esonerati dal pagamento dell’imposta non è oggettivamente dato parlare di disparità di trattamento. L’introduzione di una di-
versa regolamentazione produce necessariamente delle disparità tra i soggetti giuridici a seconda della questione di sapere se la fattispecie in questione cada sotto l’egida del vecchio o del nuovo diritto (DTF 122 II 117 cons. 2b). Con l’introduzione di una diversa normativa legale, fattispecie simili vengono trattate, a partire da un determinato momento, diversamente proprio in virtù del cam- biamento legislativo intervenuto. Le ricorrenti hanno beneficiato dell’anticipo a titolo di futura eredità nel 2006 sotto l’egida di un regime legale che imponeva loro il versamento della relativa im- posta al momento del trasferimento. Coloro che invece benefi- ciano dell’anticipo dopo il 1º gennaio 2008 godono di una nuova normativa. In questo non è ravvisabile alcuna disparità di tratta- mento. Fattispecie uguali vengono trattate in modo diverso in base ad una diversa situazione legale, mentre le istanti vengono trattate esattamente allo stesso modo di tutti gli altri contribuenti che hanno beneficiato di anticipi tra il 2001 e il 2007, allorquando tale cessione era soggetta all’imposta sulle successioni. La libera- zione dall’imposta pretesa costituirebbe invece propriamente una disparità di trattamento avverso tutti i discendenti diretti che han- no corrisposto l’imposta per trapassi avvenuti tra il 2001 e il 2007, allorquando non vigeva alcuna disposizione speciale che li libe- rasse da tale tributo.
b) Ma anche nei confronti di coloro che hanno beneficiato dell’anticipo prima del 2001 non vi è alcuna disparità di tratta- mento. Per detti contribuenti, giusta la normativa allora in vigore, l’obbligo fiscale nasceva solo con la morte della testatrice. Essi sono pertanto stati liberati dall’obbligo di corrispondere un’im- posta sulla successione in base a sentenza di questo Giudice, es- sendosi realizzata la condizione risolutiva per il prelievo dell’impo- sta allorquando l’obbligo di versare un’imposta sulle successioni per le discendenti era già stato abolito (vedi pure messaggio del Governo al Gran Consiglio del 29 giugno 2010, 2009/2010, pag. 359 e 360). Per le ricorrenti invece, le condizioni per procedere all’im- posizione si erano interamente realizzate sotto il precedente re- gime, in quanto nel 2006 ottenevano l’anticipo ed era a quel mo- mento che sorgeva l’obbligo contributivo.
A 10 47Sentenza dell’11 ottobre 2010
L’interposto ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pub- blico è ancora pendente.