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Imposta sulreddito. Deduzionidi alimentidopo uncam- biamento della prassi.
**Nel 2001nei Grigioniè statointrodotto unnuovo si- stemadi tassazionee leimposte del2001 sonoriscosse, giusta ledisposizioni transitorie,secondo ilnuovo di-****ritto (cons.**2).
**La nuovaprassi coneffetto apartire dal2001 si****applica pertanto alla tassazione effettuata nel 2005 per l’anno 2001 (cons. 3,**4).
**Non viè violazionedel principiodella paritàdi tratta- mentose nelfrattempo èstata introdottauna nuova prassi (cons.**5).
Einkommenssteuer. Abzugsfähige Alimente nach Praxis- änderung.
Im Jahre2001 istin Graubündenein neuesSteuersys- tem eingeführtworden; gemässden entsprechenden Übergangsbestimmungen werden die Steuern für das Jahr2001 demneuen Recht****unterstellt (E.2).
Die ab2001 neueingeführte Praxisfindet deswegenAn- wendung auchauf dieim 2005veranlagte Steuerfür das Jahr 2001 (E.3, 4).
Das Gleichbehandlungsgebot wird nicht dadurch ver-letzt, dasseine neuePraxis eingeführtworden ist**(E.5).**
Considerandi:
1. La controversia verte sulla deducibilità dei contributi ali- mentari versati nel 2001 e riferiti non solo a tale anno, ma anche ai due precedenti. Nel 2001 nei Grigioni si è passati dal sistema di tassazione prenumerando biennale a quello postnumerando an- nuale. Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’art. 188d LIG, le imposte sul reddito e sulla sostanza per il periodo fi- scale 2001 sono riscosse giusta il nuovo diritto. Il nuovo diritto sta- bilisce che il reddito imponibile sia determinato in base ai proventi durante il periodo fiscale, che corrisponde all’anno civile (art. 66 cpv. 2 e 67 cpv. 1 LIG). Nel 2001 pertanto, le entrate del periodo fi- scale 2001, che comprende l’anno civile 2001, costituiscono la base di calcolo per la determinazione della relativa imposta. L’ul- tima tassazione fiscale eseguita invece secondo il diritto antece- dente era quella degli anni 1999 e 2000 in riferimento ai redditi conseguiti nel 1997 e 1998. I due anni precedenti al 2001 rappre- sentano pertanto un vuoto di tassazione, nel senso che le entrate
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realizzate in questi due anni e le spese ordinarie sopportate in que- sto biennio non sono servite come base di calcolo per alcuna tas- sazione. Questo fatto è di per sé intrinseco al cambiamento di si- stema.
1. Il 1. ottobre 2002, l’autorità fiscale cantonale fissava la nuova prassi in materia di contributi alimentari con effetto a par- tire dal 2001. Secondo questa direttiva, qualora il comune di do- micilio del figlio avente diritto agli alimenti dovesse anticipare la prestazione, il genitore tenuto al sostentamento può dedurre tale prestazione solo al momento in cui la rimborsa al comune che l’ha anticipata. Disposizioni transitorie non ne erano previste e per am- missione stessa dell’autorità fiscale tale prassi è entrata in vigore con la nuova normativa in materia fiscale a partire dal 2001. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare nella sentenza A 03 96, i cambiamenti di prassi in materia fiscale sono applicabili a tutte le riscossioni d’imposta, che al momento del cambiamento non sono ancora cresciute in giudicato e, d’altro canto, non è dato appellarsi al cambiamento di prassi per chiedere la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato (Richner/ Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuer- gesetz, § 132 nota 70 e riferimenti). Nell’evenienza, la decisione di tassazione è stata presa il 19 ottobre 2005 e si riferiva al reddito conseguito nel 2001, per cui la prassi entrata in vigore con la nuova normativa è in principio applicabile, ciò che comporta la de- ducibilità nel 2001 di tutta la prestazione che il contribuente ha rimborsato agli aventi diritto e all’autorità ticinese in detto periodo fiscale, a sapere complessivamente fr. 103 466.–.
2. a) Per l’autorità fiscale, gli alimenti per gli anni 1999 e 2000 cadrebbero invece nel vuoto di tassazione e non sarebbero deducibili nel 2001. Conformemente alla disposizione di cui all’art. 188d le uniche eccezioni che non cadrebbero nel vuoto di tassa- zione sarebbero costituite dai proventi straordinari e dalle spese straordinarie oggetto dei capoversi 2–5.Tra questi fatti straordinari di cui sarebbe dato tener conto mediante riporto nel reddito im- ponibile per i periodi fiscali 2001 e 2002 non figurerebbero le spese di mantenimento per la famiglia. Da questo fatto, la conve- nuta conclude alla non deducibilità degli importi anticipati dall’ente pubblico negli anni 1999 e 2000, giacché se il ricorrente avesse puntualmente dato seguito al proprio dovere di manteni- mento, queste prestazioni sarebbero state corrisposte nel 1999 e poi nel 2000 e non avrebbero potuto essere dedotte. Il fatto che questi alimenti siano stati versati dall’ente pubblico e non dal ri-
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corrente, il quale avrebbe semplicemente differito il pagamento, non potrebbe in queste condizioni giustificare la loro deducibilità, indipendentemente dalla questione di sapere se il differimento fosse volontario o meno. Per questo Giudice la tesi non merita protezione.
b) Con la definizione della nuova prassi, l’autorità fiscale non ha adottato disposizioni transitorie. In principio pertanto, giacché la prassi era prevista applicabile con l’entrata in vigore della nuova normativa e tenuto conto che quest’ultima si appli- cava alle imposte sul reddito e la sostanza a partire dal periodo fi- scale 2001, questo Giudice non intravede il presupposto per ope- rare un’eccezione. Nell’ambito della tassazione operata nel 2005, i ricorrenti avevano il diritto di essere posti al beneficio della prassi dell’autorità fiscale come gli altri contribuenti. Il fatto che tale prassi sia stata formulata solo nell’ottobre 2002 è ai fini della sua applicabilità irrilevante, dopo che l’autorità convenuta aveva de- ciso che la sua entrata in vigore dovesse coincidere con l’entrata in vigore del nuovo diritto. Per contro, la fissazione di questa prassi nel 2002, dopo quindi il rimborso degli alimenti, permette di escludere qualsiasi intenzione a proprio tornaconto da parte del ricorrente.
1. Per l’autorità di tassazione, permettendo al ricorrente la deduzione completa degli alimenti corrisposti verrebbe operata una disparità di trattamento tra i contribuenti che in detto periodo avrebbero versato regolarmente i contributi di mantenimento e non avrebbero potuto dedurre alcunché dal reddito per i due anni del vuoto di tassazione. La tesi non può essere sentita. Con l’in- troduzione di un nuovo sistema legale è inevitabile che delle si- tuazioni che prima venivano trattate in un certo modo, vengano ora rette da un sistema diverso. Proprio per evitare troppe dispa- rità di trattamento e in parte per alleviare gli effetti di un’applica- zione immediata della nuova normativa, la legge prevede l’istituto della misura transitoria. Non essendo però nell’evenienza stata presa alcuna misura in questo senso, la convenuta è ora malve- nuta a voler operare un’eccezione senza aver previamente rego- lata la questione. I ricorrenti avevano il diritto, al momento della decisione di tassazione nel 2005, di essere tassati con gli stessi pa- rametri che venivano applicati a tutti gli altri contribuenti a partire dall’introduzione della nuova prassi. A 06 2Sentenza del 31 marzo 2006
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