Bürgerrecht, Niederlassung****und 2
Aufenthalt der Schweizer Cittadinanza, domicilio e dimora degli Svizzeri
Domicilio. Condizioni ammissibili.
**Il comuneè competentesolo peraccertare ocontestare l’esistenza diun domicilio( cons.**1 ).
La libertàdi domicilionon puòessere fattadipendere dalle condizionieconomiche, dallasolvibilità odall’ono- rabilità diuna persona**( cons.****2 a,**b).
Con l’abbandonodel precedentedomicilio elo stabilirsi inun appartamentoconforme sulterritorio comunale vienesoddisfatta lacondizione della****residenza (cons. 2c ).
**Decorrenza delnuovo domicilio( cons.**3 ).
Wohnsitz. Zulässige Voraussetzungen.
Die Gemeinde kann das Vorhandsein eines Wohnsitzesnur feststellenoder verneinen**( E.1****).**
**Die Niederlassungsfreiheit darf nicht von den wirt- schaftlichen Verhältnissen, der Zahlungsfähigkeit oder demLeumund einesBürgers abhängig****gemacht werden (****E.2 a,**b).
Mit demVerlassen desalten Wohnsitzesund demEin- zug ineine geeigneteWohnung aufdem Gemeindege- bietist dasKriterium desVerbleibens erfüllt**( E.2****c ).**
**Zeitpunkt der****Wohnsitznahme (**E.3 ).
Considerandi:
1. a) L’art. 24 cpv. 1 CF sancisce il principio della libertà di domicilio. Giusta questo disposto ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Questo diritto fondamentale include la libertà di prendere domicilio in qualsiasi luogo del Paese ai sensi delle disposizioni del CC o di soggiornare semplicemente in un determinato luogo. La libertà è quella di po- ter creare, conservare o lasciare un determinato domicilio o un luogo di soggiorno ( Jean-Baptiste Zufferey, La liberté d’établisse- ment, in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, § 47 marginale 5 ). In principio pertanto, ogni comune è tenuto ad ac-
cordare il domicilio a qualsiasi persona svizzera ne faccia richie- sta. Questa libertà di domicilio permette comunque sempre an- cora all’autorità comunale di rifiutare l’edizione o di chiedere il deposito dell’atto d’origine ( cfr. DTF 110 Ia 69 cons. 3a) mediante una decisione che constati l’esistenza o l’assenza di un domicilio sul suolo comunale. Per contro non rientra nelle competenze del- l’autorità comunale imporre a dei cittadini svizzeri di prendere do- micilio in un altro comune.
b) Il cittadino che intende prendere domicilio non è per- tanto tenuto a farne richiesta, ma esso deve semplicemente an- nunciarsi quale domiciliato. In seguito se sussistono dei dubbi sull’effettiva esistenza di un domicilio, l’autorità può esperire gli accertamenti necessari allo scopo di chiarire questa questione. In quest’ottica, l’agire dell’autorità comunale non è stato formal- mente corretto. Giustamente, il comune non avrebbe potuto emanare una decisione di rifiuto, ma sarebbe stato tenuto a con- statare l’assenza di un domicilio sul territorio comunale. Eviden- temente simili provvedimenti in constatazione dell’esistenza o dell’assenza di un domicilio sono deferibili a questo Giudice. Dal profilo formale è comunque ancora utile ricordare che la richiesta di domicilio e la decisione impugnata concernevano ambedue i coniugi, per cui con un esito favorevole del ricorso anche la mo- glie del ricorrente verrebbe a godere dello stesso statuto di quello del marito, anche in considerazione del fatto che i coniugi vive- vano assieme e assieme si sono dichiarati partenti dal precedente domicilio e che di nuovo assieme hanno affittato il nuovo apparta- mento sul territorio del comune convenuto.
1. a) Tenor l’art. 23 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevol- mente. Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. Il concetto di domicilio ai sensi dell’art. 23 CC pre- suppone l’adempimento di due condizioni cumulative: quella og- gettiva della residenza effettiva in un determinato luogo, anche se la durata del soggiorno non riveste importanza decisiva, e quella soggettiva dell’intenzione concretamente manifestata dalla per- sona interessata di stabilirsi durevolmente nel luogo prescelto. Il concetto che sta alla base dell’art. 23 CC è che il cittadino abbia il proprio domicilio dove mantiene il centro delle proprie relazioni personali.
1. Per chiarire queste condizioni, il comune ha richiesto ai due petenti una serie di documenti, di cui sostanzialmente solo il contratto d’affitto può essere considerato pertinente. Tale docu-
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mento è infatti atto a comprovare che la persona dispone di una concreta possibilità di alloggio sul territorio comunale e che quindi, fatta salva la prova del contrario, vi sia residenza effettiva. Per il resto la libertà di cui sopra non può essere fatta dipendere dalle personali condizioni economiche, dal fatto di aver sempre onorato i propri debiti o dall’esistenza di una fedina penale pulita, mentre è legittimo per esempio pretendere il deposito dell’atto di origine. Se la libertà di domicilio è stata iscritta nella CF era pro- priamente anche per ovviare a simili selezioni. Infatti, prima che la libertà di domicilio venisse garantita per la prima volta nella CF nel 1975, motivi religiosi, dipendenza economica e condanne penali rappresentavano dei validi motivi per rifiutare, a coloro che vole- vano insediarsi, il domicilio sul territorio comunale ( cfr. sulla que- stione Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, § 20 marginale 573 ss.).
1. Il comune contesta che vi sia l’intenzione effettiva di risiedere sul territorio comunale. Questa pretesa è infondata. I due ricorrenti hanno abbandonato il precedente domicilio e sono ve- nuti a stabilirsi sul suolo comunale, prendendo in affitto – per una durata indeterminata con possibilità di disdetta al più presto per la fine di marzo 2006 – un appartamento di 5 locali. L’intenzione di stabilirsi in un determinato luogo, nella misura in cui gli istanti vivono regolarmente nei locali presi in affitto è con questo am- piamente comprovata ( Hans Michael Riemer, Personenrecht des ZGB, 2ª edizione, § 10 marginale 184 ). Per il resto, la maggior parte delle persone che va ad abitare in un posto nuovo non ha eviden- temente inizialmente alcun legame particolare con il nuovo luogo di domicilio, ma questo legame si stabilisce necessariamente a partire dal momento che vi è la residenza. Seguendo la tesi comu- nale, nessuno potrebbe concretamente cambiare domicilio. Il fatto poi che il marito abbisogni di cure e che queste non possano essergli offerte a livello comunale non ha alcuna rilevanza. In moltissimi piccoli comuni risiede gente bisognosa di cure, senza che il comune disponga di una struttura sanitaria propria. Come giustamente pretende l’istante, l’argomentazione addotta dal comune viola palesemente il principio della non discriminazione sancito all’art. 8 CF, nella misura in cui si vorrebbe far dipendere la possibilità di prendere domicilio sul suolo comunale da delle condizioni, come quelle di salute, che non sono assolutamente pertinenti. Ne consegue che i motivi addotti dal comune nella decisione impugnata non possono in questa sede essere protetti.
1. L’istante pretende di essere domiciliato presso il co- mune resistente a partire dal 1. aprile 2005. Giusta quanto accer- tato dal controllo abitanti del precedente comune di origine, i coniugi si sono dichiarati partenti con effetto dal 30 aprile 2005. Giacché nessuno può avere contemporaneamente due domicili, sul territorio del comune convenuto l’esistenza di un domicilio viene accertata a partire dal 1. maggio 2005. U 05 44Sentenza del 1. giugno 2005