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Assicurazione contro****la disoccupazione.Assegni diforma- zione.
**Presupposti peril dirittoall’assegno (cons.**1).
Una formazioneinterna aduna dittanon èparificabile aduna formazioneprofessionale completa**(cons. 2).**
Nelle concretecircostanze, trenuovi postidi lavorosono una provasufficiente perattestare uncerto fabbisogno inun determinatosettore lavorativo(cons. 3).
Arbeitslosenversicherung. Ausbildungszuschüsse.
Anspruchvoraussetzungen fürden Zuschuss(E.1).
Eine interne Betriebsausbildung kann nicht einer abge- schlossenenberuflichen Ausbildunggleichgestellt wer- den**(E.2).**
In casugenügen dreineue Arbeitsplätze,um dasVorhan- denseineiner hinreichendenNachfrage nachArbeits- kraft ineinem bestimmten****Arbeitssektor nachzuweisen (E.3).
Considerandi:
1. Giusta l´art. 1acpv. 2 LADI, la legge si prefigge di preve- nire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del la- voro. A questo fine la LADI ha previsto agli art. 59ss. i provvedi- menti inerenti al mercato del lavoro (PML). Gli stessi sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurate il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provve- dimenti devono in particolare migliorare l’idoneità al colloca- mento delle persone assicurate in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Tra le prestazioni che la legge prevede in caso di partecipazione a PML l’art. 59bcpv. 3 lett. a annovera gli assegni di formazione. Giusta l’art. 66a LADI, l’assicurazione può concedere assegni per una for- mazione di una durata massima di tre anni alle persone disoccu- pate che hanno almeno 30 anni e non dispongono di una forma- zione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (cpv. 1). Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv. 4).
1. Anche se non più apertamente, all’istante viene in primo luogo opposta l’esistenza di una formazione professionale com-
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pleta. La tesi non merita protezione. Come l’assicurata ha saputo debitamente dimostrare, tra il 1993 e il 1994 essa svolgeva una ri- qualifica interna presso l’Azienda svizzera delle PTT. Al termine di tale formazione, l’assicurata otteneva l’attestato d’assistente d’e- sercizio che però è riconosciuto solo all’interno dell’azienda e non a livello federale come un regolare tirocinio di lavoro. In queste condizioni non è dato considerare che la formazione di cui dispone l’istante sia una formazione professionale completa. Con gli as- segni di formazione si vuole accrescere le possibilità di inseri- mento sul mercato del lavoro di quelle persone che, non dispo- nendo di alcuna formazione professionale specifica, sono difficilmente collocabili. Propriamente dal punto di vista della col- locabilità, non è oggettivamente sostenibile che una semplice for- mazione interna ad una ditta – formazione che per definizione stessa è settoriale e soddisfa quindi in primo luogo le peculiarità proprie di un determinato datore di lavoro – possa offrire all’assi- curata le stesse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro come un normale tirocinio o comunque una formazione ricono- sciuta a livello cantonale o federale. Del resto, già la durata stessa della formazione non permette confronti del genere. Per questo non è nella fattispecie ammissibile ritenere la petente già in pos- sesso di una formazione professionale completa per negarle il di- ritto agli assegni di formazione.
1. Per l’ufficio convenuto, la nuova formazione non sa- rebbe comunque atta a migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata, non essendo disponibile attualmente alcun posto come aiuto infermiera. Anche questa allegazione non merita pro- tezione. Per chi conosce la realtà locale del luogo di domicilio e di quello di lavoro dell’assicurata è fuori discussione che i tre istituti di cura della regione (due case per anziani e una clinica) siano da anni degli apprezzati datori di lavoro, soprattutto per manodopera femminile. Il fatto che recentemente siano state assunte tre nuove aiuto infermiere nei due istituti di cura del comune sul territorio del quale opera pure l’istante non permette certo di concludere che non esistano delle buone possibilità per la ricorrente di tro- vare un’occupazione al termine della formazione. Tali ottime pos- sibilità vengono del resto pure confermate dall’attuale datrice di lavoro che ventila la possibilità di un’assunzione della dipendente a formazione ultimata. Pretendere, come sembra fare l’ufficio con- venuto, che l’istante debba già aver in mano un contratto di lavoro non trova alcun riscontro nelle condizioni poste dalla normativa federale per l’attribuzione degli assegni di formazione e va deci-
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samente oltre quanto si possa ragionevolmente esigere dalla pe- tente. Per il resto, la parte convenuta non fa altro che fondarsi su delle supposizioni proprie, non comprovate da alcun elemento og- gettivo, mentre l’istante è dal canto suo riuscita a dimostrare che i posti ai quali ambisce sono soggetti a sensibili fluttuazioni di ma- nodopera che possono pertanto favorire comunque la sua assun- zione. Infine, l’istante non è neppure intenzionata a limitare le pro- prie ricerche (qualora fosse necessario) a livello locale, ma considera la formazione indispensabile anche per occupare un po- sto nel vicino Cantone Ticino. Essendo poi tale formazione dive- nuta recentemente elemento essenziale per l’assunzione quale aiuto infermiera in tutti gli istituti di cura, le possibilità d’impiego vanno effettivamente considerate indubbiamente in un’ottica mi- gliore di quanto sostenga l’ufficio convenuto.
S 04 172Sentenza del 18 febbraio 2005
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