32 Verfahren****16
Procedura
Circolazione stradale.Limite divelocità suuna stradacan- tonale. Legittimazione.Diritto diessere ascoltato.Termine d’impugnazione.
Sono legittimatial ricorsocontro lariduzione diun limi- tedi velocitàsu unastrada cantonalesolo gliutenti chetransitano regolarmente (cons. 1).
**Le misuregenerali stradaliai sensidell’art. 3cpv. 3e 4LCStr nonrichiedono giustala disposizionespeciale dell’art. 107OSStr unaprevia consultazionedegli inte- ressati (cons.**2a).
Il comuneinteressato edestinatario delladecisione può andareoltre ilpetito deiricorrenti solose hainoltrato la propriaistanza entroil terminedi ricorso(cons. 2b).
Strassenverkehr. Geschwindigkeitsbeschränkung auf Kan- tonsstrasse. Legitimation. Rechtliches Gehör. Anfechtungs- frist.
Gegen eineGeschwindigkeitsreduktion aufeiner Kan-tonsstrasse sind nur jene Strassenbenützer beschwer- deberechtigt, welchesie regelmässig****befahren (E.1).
**Die allgemeinenVerkehrsanordnungen nachArt. 3Abs. 3 und4 SVGsetzen gemässder Spezialvorschriftvon Art.107 SSVkeine vorherigeAnhörung der****Betroffenen vor-**aus (E.2a).
Die betroffeneGemeinde kannals Anordnungsadressat nurüber denAntrag derRekurrenten hinausgehen,wenn sieihre Eingabeinnert derRekursfrist eingereichthat (E.2b).
Considerandi:
1. a) Ai sensi dell’art. 52 LTA, è legittimato al ricorso chiun- que risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ri- corso descritta dall’art. 52 LTA corrisponde testualmente ai para- metri di legittimazione previsti dall’art. 103 lett. a OG. Onde uni- formare i requisiti di legittimazione al ricorso a livello cantonale
con quelli a livello federale, il Tribunale amministrativo, dopo di- versi aggiornamenti della propria prassi, tramite la decisione R 03 69, ripresa in PTA 2003 no. 34, ha stabilito come l’art. 52 LTA debba essere interpretato in modo unitario in tutti i campi di pertinenza della Corte amministrativa.
La revisione della prassi riguarda l’interpretazione della norma per la quale gode del requisito di tutelabile non solo l’in- teresse garantito da una disposizione legale bensì pure un mero interesse di fatto all’abrogazione o modifica della decisione im- pugnata. In tal senso, come premesso, si persegue, a prescindere da eventuali disposizioni speciali, una prassi unitaria per l’accer- tamento della legittimazione al ricorso. Di conseguenza, l’art. 52 LTA viene interpretato alla stessa stregua dell’art. 103 lett. a OG e della relativa giurisprudenza. Un’interpretazione della legittima- zione al ricorso sulla base dei parametri applicabili per il diritto fe- derale appare, a maggior ragione, appropriata, tenendo conto che, in molteplici pratiche, la normativa procedurale cantonale deve, in ogni caso, garantire delle premesse ricorsuali pari a quelle del di- ritto federale, qualora una decisione possa essere impugnata tra- mite i rimedi legali ordinari davanti al Tribunale federale (art. 98a OG; DTF 122 II 132, 121 II 74).
Tenor l’art. 3 cpv. 1 LCStr, la sovranità cantonale sulle stra- de è riservata nei limiti del diritto federale. I cantoni possono vie- tare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai comuni, riservato il ri- corso ad un’autorità cantonale (art. 3 cpv. 2 LCStr). Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la pro- tezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquina- mento fonico o atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disa- bili, la sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la pro- tezione della strada o d’altre condizioni locali. Per tali motivi, so- prattutto nei quartieri d’abitazione, può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. La decisione cantonale di ul- tima istanza concernente tali misure può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. I comuni sono legittimati a ricorrere se sul loro territorio sono ordi- nate misure in materia di circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 LCStr). Alla luce delle disposizioni citate, specificatamente in ap- plicazione degli art. 3 cpv. 4 LCStr, 13 cpv. 1 lett. c e 52 LTA, appare quindi data la possibilità di impugnazione della decisione gover- nativa davanti al Tribunale amministrativo sia da parte del citta- dino che da parte del comune il quale, nel caso concreto, ha rinun-
ciato a tale prerogativa limitandosi a proporre di accogliere il ri- corso nel contesto della propria presa di posizione.
b) In base alla prassi precedentemente descritta, la legitti- mazione al ricorso, ai sensi dell’art. 52 LTA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un inte- resse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto in- teresse deve rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi di- mostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conse- guenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369, 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette quindi di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere in- ammissibile. Inoltre, l’interesse, di regola, deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evi- tare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unica- mente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308).
Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fatti- specie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi legali o di fatto che comporta nei suoi confronti la decisione stessa.
In base alla giurisprudenza in materia, la legittimazione at- tiva al ricorso contro le disposizioni volte ad interdire o a limitare la circolazione stradale è data per quegli automobilisti che percorrono la strada oggetto dell'intervento limitativo con una certa regolarità. Secondo il parere espresso dal Tribunale federale nella propria decisione 1A.73/2004, la legittimazione al ricorso premette una particolare frequenza delle corse sulla strada in questione, che deve essere di carattere duraturo e avvenire a intervalli tem- porali regolari e relativamente corti. Detta premessa deve essere accertata tenendo conto delle peculiarità del singolo caso. Un in- teresse degno di protezione viene, di regola, ammesso quando la misura avversata riguarda una strada che il ricorrente percorre per
raggiungere la propria dimora, rispettivamente per recarsi al la- voro. In tale evenienza, appare lecito supporre l'uso regolare e prolungato della struttura viaria. L'interesse degno di protezione deve invece essere negato quando la strada viene usata solo sal- tuariamente.
Nel caso in giudizio, sia nel ricorso che nella replica, i 72 ri- correnti non hanno addotto alcun argomento a giustificazione della loro legittimazione al gravame. Anzi, tramite la replica del 29 settembre 2004, gli stessi demandano semplicemente al Tribunale amministrativo il giudizio nel merito ponendo l'accento sull'inte- resse generale che riveste la sicurezza del traffico. Basandosi sugli elementi riscontrabili dal carteggio, in particolare sulla lista indi- cante i dati personali e il domicilio di ogni singolo ricorrente, que- sta Corte prende atto che, su 72 firmatari, 26 risiedono nelle loca- lità a monte di A. che risultano allacciate al fondovalle dall'unica strada della valle.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la legittimazione al ricorso può quindi essere ammessa solo per coloro che, in virtù del luogo di residenza, si presume transitino regolarmente lungo il tratto di strada in oggetto. La legittimazione deve invece essere negata agli altri firmatari che, fra l'altro, non hanno addotto alcun argomento a sostegno della stessa. Nell'ottica di tali premesse formali, che vedono data la legittimazione attiva di almeno una parte dei ricorrenti, questa Corte deve perciò esaminare l'aspetto materiale del gravame.
2.a) In effetti, la decisione governativa impugnata si limita a rinviare alla proposta del Dipartimento di giustizia, polizia e sa- nità, omettendo di addurre una motivazione concreta a sostegno della decretata riduzione della velocità massima consentita. Nel merito, giova però rilevare che le misure limitative ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr costituiscono delle disposizioni di carattere ge- nerale che, per la loro stessa concezione, non sono dirette a una cerchia di persone circoscritta o meglio identificabile (DTF 101 Ia 73 cons. 3b; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Ed. 1.2002, pag. 190; Roger Marco Meier, Verkehrsberuhigungsmass- nahmen nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, 1989, pag. 235). Di regola, in ottemperanza al diritto costituzionale del cittadino di essere sentito, ripreso altresì dalle specifiche nor- me procedurali, l'autorità amministrativa, prima di emanare una decisione, deve concedere agli interessati la possibilità di espri- mersi nel merito. Inoltre, la decisione amministrativa deve essere motivata perlomeno in misura tale da permettere al destinatario di
prendere atto degli argomenti che reggono la disposizione e quindi di decidere se impugnare o meno la stessa con cognizione di causa. Per ovvi motivi, la situazione appare diversa nel caso dei decreti amministrativi che rivestono portata generale, come quello in giudizio, per i quali, secondo la giurisprudenza del Tribu- nale federale, per quanto concerne la circolazione stradale, è ap- plicabile la norma di procedura speciale prevista dall'art. 107 OSStr che esclude la consultazione preliminare degli interessati i quali godono del pieno esercizio del diritto di essere sentiti nel contesto della procedura di gravame (sentenza del Tribunale fe- derale del 14.10.1994, ripresa in ZBL 1995, pag. 508, cons. 4a/aa). Il diritto di essere sentiti dei ricorrenti non risulta quindi leso in quanto gli stessi hanno goduto della più ampia possibilità di esporre i propri argomenti, con piena cognizione di causa, nel contesto della procedura in giudizio.
b) Per quanto concerne la posizione del comune, giova ul- teriormente premettere che il suo petito richiedente l’estensione della riduzione del limite di velocità su una tratta di 1.1 km risulta tardivo, in quanto non è stato inoltrato entro il termine di ricorso di 20 giorni prescritto e esplicitamente indicato nel decreto im- pugnato.
U 04 49Sentenza del 30 novembre 2004