Tassa per le acque luride. Tassa fissa per l’IDA. Edifici non allacciati alla rete comunale.
Ammissibilità dell’imposizione di una tassa fissa per l’IDA anche per le costruzioni non allacciate alla con- dotta pubblica, ma che consegnano il contenuto della vasca filtrante all’IDA (cons. 2).
Il fatto di svuotare la vasca solo ogni cinque o sei anni non incide sull’ammissibilità di una tassa fissa annuale (cons. 3a–c).
Il principio della parità di trattamento nella fattispecie concreta non è violato (cons. 3d).
Abwassergebühr. Grundgebühr für die ARA. Bauten, die nicht an der Abwasserleitung angeschlossen sind.
Zulässigkeit der Erhebung einer Grundgebühr für die ARA auch für Bauten, die nicht an der Abwasserleitung angeschlossen sind, die jedoch den Inhalt ihrer Abwas- sergrube an die ARA abliefern, bejaht (E. 2).
Dass die Grube lediglich jedes fünfte bzw. sechste Jahr entleert wird, spielt keine Rolle (E.3a–c).
Im konkreten Fall Gleichbehandlungsgebot nicht ver- letzt (E.3d).
Fattispecie:
1. X. è proprietario di una piccola casetta. Nel 1988, dopo aver ottenuto il permesso di allacciarsi alla condotta dell’acqua potabile, il proprietario chiedeva di poter istallare nel terreno una vasca con acqua filtrante a tre camere per lo smaltimento delle ac- que di rifiuto, data l’impossibilità per mancanza di dislivello suffi- ciente di allacciarsi alla canalizzazione. L’esecutivo acconsentiva alla richiesta, ritenendo tecnicamente irrealizzabile un allaccia- mento alla condotta comunale per l’eliminazione delle acque lu- ride. Attualmente pertanto, l’abitazione in parola non è allacciata alla canalizzazione comunale e al relativo impianto di depurazione delle acque (IDA). Secondo le necessità, viene svuotata la vasca e il contenuto consegnato all’impianto di depurazione, contro il pa- gamento di una tassa di consumo stabilita in base al volume del materiale di scarico.
1. Il 16 dicembre 2003, a X. venivano notificate le tasse co- munali per il 2003, tra cui la tassa base per l’IDA per un importo di fr. 100.–. Contro questa tassazione il proprietario introduceva tem- pestiva opposizione ed in seguito ricorso al Tribunale amministra-
tivo, ritenendo ingiustificata la tassa base, non essendo lo stabile allacciato alla condotta comunale.
Considerandi:
1. a) In principio, sottostanno alla tassa base tutti gli im- mobili che sono allacciati (art. 26 cpv. 1 del Regolamento comu- nale canalizzazioni, RC). Gli edifici non allacciati agli impianti di depurazione e alla canalizzazione comunale, ma muniti di vasca per la raccolta delle acque di scarico devono consegnare il con- tenuto delle vasche per lo smaltimento agli impianti di depura- zione. Le tariffe si calcolano in base al tariffario. Questo tariffario, allegato al RC ed emanato dal comune (art. 21 cpv. 2 RC), prevede dei casi speciali, per i quali accanto alla tassa quantitativa con la tariffa in vigore al momento della consegna viene richiesta anche una tassa fissa, che per i privati non allacciati alla canalizzazione, ma che dispongono di una vasca privata per la raccolta delle ac- que luride, ammonta a fr. 100.– all’anno. Questa disposizione le- gale ossequia pienamente il principio della legalità, giacché il ci- tato regolamento prevede la cerchia dei soggetti alla tassa e stabilisce sufficientemente l’ammontare della stessa. b) L’istante contesta la liceità della tassa, non essendo l’im- mobile in oggetto allacciato alla condotta pubblica. La censura non merita protezione. Come è già stato confermato in questa sede (DTA 481/95 e STA A 98 896 dove era stata confermata la tassa di allacciamento anche per uno stabile non ancora allacciato e che disponeva di una propria vasca per il colaticcio), entro il pe- rimetro della canalizzazione pubblica, le acque di scarico devono essere immesse nelle condotte pubbliche. Questo principio dell´obbligatorietà dell’allacciamento è previsto a livello comuna- le all’art. 6 cpv. 1 RC e a livello federale all’art. 11 cpv. 1 LPAc. Come non è neppure contestato, il ricorrente non è stato obbligato ad al- lacciarsi alla condotta comunale a causa del dislivello tra il terreno su cui sorge la sua abitazione e quello dove corre la condotta pubblica. Per garantire comunque una eliminazione delle acque conforme alla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, il comune ha per questi casi previsto l’obbligo di consegnare il contenuto delle vasche di raccolta all’IDA. Pertanto, pur non di- sponendo di un allacciamento diretto alla canalizzazione, il ricor- rente è obbligato a depurare le proprie acque come tutti gli altri proprietari di abitazioni. In questo senso, anche il ricorrente bene- ficia indubbiamente dell’impianto di depurazione comunale, giac- ché il comune deve garantire che su tutto il territorio comunale le
acque luride vengano debitamente trattate per essere rese com- patibili con l’ambiente. Il fatto che l’istante non immetta diretta- mente le acque luride nella canalizzazione è del tutto ininfluente. Egli versa il proprio contributo per l’IDA e non per la canalizza- zione come tale. Essendo poi giustamente tenuto a consegnare il materiale all’IDA egli utilizza l’infrastruttura in modo magari di- verso dagli altri abitanti, ma indubbiamente per lo stesso identico scopo finale. Il servizio messo a disposizione dal comune serve obbligatoriamente anche al ricorrente e questi trae senza dubbio un vantaggio dall’infrastruttura.
1. a) Il ricorrente non si oppone al pagamento della tassa quantitativa in occasione della consegna del materiale all’IDA, ma non ritiene lecito il prelievo della tassa fissa annuale, poiché con- segnerebbe del materiale solo ogni cinque o sei anni. Come giu- stamente addotto dal comune convenuto, la depurazione delle ac- que comporta dei costi indipendenti dalla mole di materiale consegnato e dei costi direttamente legati alla quantità di acque luride prodotte. Per costi indipendenti dalla quantità di acque lu- ride prodotte si intendono i costi fissi dell’infrastruttura. A questi costi, dovrebbero essere tenuti a partecipare tutti coloro che pos- sono usufruire del depuratore, in quanto tutti hanno un interesse a che il comune metta a disposizione un servizio per il trattamento delle acque di rifiuto conforme ai dettami del diritto federale. So- litamente questo contributo annuo, dovrebbe essere stabilito in funzione delle dimensioni di un’economia domestica o della gran- dezza dell’abitazione. Per questa tassa base è pertanto ancora am- missibile operare con un certo schematismo, prendendo a fonda- mento le potenzialità oggettive di ricorrere all’infrastruttura pubblica, poiché l’autorità comunale è tenuta a mettere a disposi- zione un servizio efficiente durante tutto l’anno.
1. In virtù del diritto federale, i costi delle misure prese se- condo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa (art. 3a LPAc). Con questo disposto il diritto federale ha introdotto dal 1. novembre 1997 anche nell’ambito in oggetto il principio di causa- lità. In ossequio a questo principio, la legislazione comunale è tenuta a promuovere e sostenere quelle misure che permettono di far pagare di più a colui che consuma maggiormente e di meno al consumatore parsimonioso. Giusta la volontà del legislatore fe- derale (FF 1996 IV pag. 1219) e come ripreso anche dalTribunale fe- derale (DTF 128 I 55 cons. 5bb), nel rispetto del principio della cau- salità «il sistema di contribuzione dovrebbe combinare delle tasse di base e delle tasse in funzione della quantità di acque luride da
evacuare». In questo senso, la tesi del ricorrente stando alla quale le tasse in oggetto dovrebbero essere stabilite unicamente in fun- zione della produzione effettiva di acque luride è contraria sia alla volontà del legislatore che alla prassi in materia. Come è già stato detto, l’istante è tenuto a consegnare il contenuto della vasca fil- trante all’IDA. Il fatto che egli utilizzi la sua abitazione solo saltua- riamente, non permette all’autorità di risparmiare sui costi fissi dell’impianto, giacché questo deve funzionare tutto l’anno e sod- disfare il potenziale teorico della clientela e non può essere ade- guato alle esigenze del singolo. Per il resto, poiché il ricorrente è tenuto a corrispondere una tassa sulla quantità al momento della consegna del materiale di scarico, un uso parsimonioso dell’ac- qua si ripercuote proporzionalmente sugli oneri da sopportare. Il fatto che nel caso concreto la tassa quantitativa non rappresenti che una minima parte dei costi per l’eliminazione delle acque lu- ride è in gran parte dovuto al ridotto consumo annuo dell’abita- zione secondaria dell’istante e non ad una fissazione del contri- buto contraria al principio di causalità. Ne discende che la fissazione della tassa secondo un sistema combinato sfugge a qualsiasi critica.
1. In questo senso il fatto che il ricorrente consegni del ma- teriale all’IDA ogni cinque o sei anni è ininfluente. L’impianto non può essere chiuso per cinque anni ed essere poi rimesso in fun- zione secondo i bisogni dell’istante. In pratica il ricorrente si trova nella stessa situazione di chi utilizza l’impianto in modo meno intensivo di altri in quanto detentore di una casa di vacanza o per- ché residente sul territorio comunale solo saltuariamente. Anche per questa categoria di persone, l’ammontare di questa tassa base non ha solitamente motivo di essere diverso da coloro che abitano nel comune durante tutto l’anno. Un’abitazione secondaria può in- fatti potenzialmente usufruire dell’IDA come un’abitazione prima- ria che presenta analoghe caratteristiche. In questo modo tutti coloro che usufruiscono del servizio partecipano ai costi dell’in- frastruttura, anche se la loro effettiva utilizzazione si riduce ad una sola parte dell’anno (erroneamente il ricorrente sembra convinto che i costi dell’impianto siano unicamente proporzionali alle quan- tità consegnate per cui sulla questione vedi DTF 128 I 46 relativa- mente alla questione di impianti di depurazione i cui costi ap- paiono in gran parte indipendenti dalla quantità di acque di scarico che sono tenuti a smaltire).
2. Per il ricorrente, la tassa fissa pretesa sarebbe contraria al principio della parità di trattamento, giacché per l’eliminazione
di 1 m3 di materiale i privati non allacciati alla canalizzazione ver- serebbero un importo di fr. 1000.– (cinque anni di tassa fissa a fr. 100.– per due economie domestiche) rispetto ai fr. 53.– (fr. 800.– di tassa fissa annuale e una produzione di 15 m3 di materiale di sca- rico) che è tenuto a versare un albergo nella stessa situazione. Il principio della parità di trattamento, sancito all’art. 8 CF, non vieta che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da ragioni serie e obbiettive. In altre parole, esso im- pone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trat- tate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso (DTF 123 I 7 cons. 6a e 121 I 100 cons. 3a). L’esempio pro- posto dal ricorrente fraintende la portata della tassa base o fissa e di quella sul consumo. Come è stato detto in precedenza, il crite- rio per stabilire l’ammontare della tassa deve dipendere anche dalla quantità delle acque di scarico prodotte. Per questo la legi- slazione comunale prevede una tassa sul consumo (concretamente fr. 30.– per la consegna di 1 m3 di materiale). Per contro, con la tassa base o fissa vengono finanziati quei costi dell’impianto che non hanno alcuna relazione con il consumo effettivo. Per i 15 m3 di materiale consegnato in un anno, l’albergo in parola versa una tassa sul consumo di fr. 450.–, mentre l’istante versa fr. 6.– all’anno (fr. 30.– ogni cinque anni). In termini di parità di trattamento, la si- tuazione del ricorrente va paragonata a quella del proprietario della casa di vacanza, che versa per l’allacciamento alla canalizza- zione e all’IDA un importo annuo base di fr. 290.– e che per cinque anni non abita la casa o produce comunque una quantità minima di acque di scarico. E’ vero che simili stabili sono allacciati alla canalizzazione e quindi le loro acque vengono convogliate diretta- mente all’IDA, questa differenza è stata comunque ampiamente tenuta in considerazione nella fissazione del contributo preteso. Il ricorrente per il fatto di non essere allacciato alla canalizzazione, di aver dovuto erigere a proprie spese l’impianto di captazione e per dover personalmente sopportare ogni cinque anni i costi dello svuotamento e del trasporto del materiale di scarico all’IDA è tenuto a corrispondere una tassa di soli fr. 100.– rispetto ai fr. 290.– pretesi dalle altre abitazioni. Rispetto a due economie domestiche allacciate alla canalizzazione, le due economie domestiche che ri- corrono alla stessa vasca versano pertanto annualmente fr. 200.– di tassa fissa rispetto agli ordinari fr. 580.–. Su cinque anni la dif- ferenza è concretamente di fr. 1900.–, importo che compensa sicu- ramente l’inconveniente di non essere direttamente allacciati alla canalizzazione e i costi del trasporto del materiale all’IDA. In que-
sto senso, la tassa fissa contestata non viola certamente il princi- pio della parità di trattamento, poiché tiene ampiamente in con- siderazione la particolare situazione del ricorrente.
A 04 14Sentenza del 7 maggio 2004