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Appalti
Lap. Procedura su invito. Valore della commessa.
**Il valoredella commessadeve essereaccertato median- teuna stima****affidabile (cons.**3a).
E’ l’autoritàappaltante chedeve fornirela provaquanto al valoredella commessa(cons. 3b).
**Se ilvalore stimatodella commessasi situaal limite superiore dell’ammissibilità della procedura su invito, l’autorità appaltante deve indire un concorso pubblico (cons.**3c).
**In casu,anche l’eccezionedi cuiall’art. 2lett. c****Oap non trova applicazione (cons.**3d).
SubG. Einladungsverfahren. Auftragswert.
**Der Auftragswert muss anhand einer zuverlässigen Schätzung ermittelt****werden (E.**3a).
**Der Beweis bezüglich Höhe des Auftragswertes obliegt dem Auftraggeber (E.**3b).
**Liegt dergeschätzte Auftragswertim Grenzbereichdes oberen Schwellenwertes,nach welchemdie Durchfüh- rungdes Einladungsverfahrensnoch zulässigist, muss die Vergabebehörde den Auftrag öffentlich ausschrei- ben (E.**3c).
Im konkretenFall findetauch die****Ausnahmebestimmung gemäss Art.2 lit.c SubVkeine Anwendung(E. 3d).
Considerandi:
3. a) Giusta l’art. 8 cpv. 2 lett. a Lap, la procedura a invito
è ammessa in caso di aggiudicazioni per forniture in generale e per commesse nell’edilizia secondaria al di sotto di fr. 100 000.–. Nel quantificare il valore di una commessa non viene tenuto conto dell’IVA. Il valore della commessa viene accertato median- te una stima affidabile. La stima deve basarsi su criteri specifici e oggettivi. Possono servire da base per la stima per esempio delle offerte indicative o un preventivo dei costi. Come il Tribunale am- ministrativo ha già avuto modo di precisare per quanto riguarda i valori soglia (PTA 1999 no. 63), non è il risultato del concorso ad
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essere determinante, ma propriamente «il valore stimato della commessa», come del resto prevede espressamente anche l’art. 7 cpv. 1 CIAP. Per la determinazione del tipo di procedura da sce- gliere non si giustifica pertanto una prassi diversa. Spetta allora all’autorità deliberante stabilire mediante stima il valore della commessa e determinare il tipo di procedura applicabile.
1. Nell’evenienza in esame, il comune sostiene di aver in- caricato uno studio di progettazione dell’allestimento della stima e che questa si sarebbe aggirata tra i fr. 95 000.– ed i fr. 100 000.–. L’allegazione è però rimasta indimostrata. Come si è detto, spetta al comune, in qualità di committente, procedere alla stima del va- lore della commessa. Naturalmente a questo scopo l’autorità deli- berante può ricorrere all’aiuto di terzi, essa non può però decidere la procedura che intende adottare senza essere in possesso della relativa stima della commessa. L’atteggiamento assunto dall’au- torità deliberante – che si limita a chiedere l’edizione di questo preventivo dei costi dalle mani del terzo incaricato di allestirlo – non è certo atto a provare la pretesa stima dell’importo fatta in an- ticipo e inferiore al valore soglia determinante.
2. Ma anche volendo reputare che fosse stata previamente allestita una stima della commessa il risultato del caso concreto non cambierebbe. Per espressa ammissione del comune conve- nuto, il preventivo variava tra i fr. 95 000.– e i fr. 100 000.–. Già il fatto che l’importo superiore raggiungesse il limite di fr. 100 000.– doveva spronare l’autorità ad agire in modo diverso. Si tratta in- fatti di valori limite entro i quali la scelta di una procedura più con- correnziale è possibile, ma oltre i quali vanno applicate le chiare disposizioni legali. E’ vero che le disposizioni in oggetto variano sensibilmente nella versione italiana e tedesca. Nella versione ita- liana, l’art. 8 cpv. 2 lett. a Lap, si riferisce a commesse al di sotto di fr. 100 000.–, mentre la versione tedesca indica «fino a» (bis) fr. 100 000.–. Avendo a che fare con degli importi che si aggiravano sul valore limite l’autorità era tenuta a prendere in considerazione anche un certo limite di tolleranza rispetto al preventivo. Che una simile valutazione sarebbe stata ben più corretta è a posteriori chiaramente comprovato dalle offerte presentate, che anche senza l’IVA sono tutte al di sopra dei fr. 100 000.–. Ne discende che il valore della commessa doveva essere stimato superare il citato importo e la scelta della procedura su invito si rivela contraria all’art. 8 cpv. 2 lett. a Lap.
3. Secondo l’art. 2 lett. c Oap, indipendentemente dal va- lore della commessa la procedura a invito è ammessa se una com-
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messa può essere eseguita in modo adeguato e tempestivo sol- tanto da un numero limitato di offerenti. In sede di ricorso, il co- mune adduce che soltanto otto ditte del cantone sarebbero in grado di eseguire i lavori in oggetto, in considerazione della loro complessità. Evidentemente questa motivazione non giustifica l’applicazione dell’art. 2 lett. c. In primo luogo gli offerenti non possono essere scelti per cantone. Il fatto che nel nostro cantone non esistano che al massimo otto offerenti in grado di eseguire i lavori di ristrutturazione della centralina di comando dell’impianto di depurazione non può giustificare la scelta della procedura su in- vito. In applicazione della LMI, hanno diritto di concorrere anche ditte non residenti nel cantone. Per il resto non sono neppure state invitate al procedimento tutte le pretese otto ditte in grado di eseguire i lavori che abitano nel cantone. Come è poi già stato e- sposto in precedenza, le garanzie di qualità e di esperienza sono elementi che l’autorità può beninteso tenere nella giusta conside- razione, allestendo il capitolato d’appalto munito delle relative ri- chieste. Le disposizioni in materia di appalti vogliono tra l’altro an- che evitare che l’ente pubblico, le cui opere vengono finanziate con mezzi pubblici, possa a priori escludere un concorrente dal poter concorrere ad opere di carattere pubblico senza averne al- cun motivo. Anche sotto questo aspetto la decisione di delibera non merita protezione e deve essere annullata.
U 03 95Sentenza del 10 ottobre 2003
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