Rif.:Coira, 28 novembre 2018Comunicata per scritto il:
KSK 18 8129 novembre 2018
Decisione
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento
Presidenza Brunner
Giudici Michael Dürst e Hubert
Attuario Rogantini
Vista la richiesta
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo GR, istante,
nel fallimento
dell'X._____SA,
concernente proroga del termine per la liquidazione del fallimento,
presa visione dell'istanza del 22 novembre 2018 e considerato,
che presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa è pendente una procedura di fallimento concernente l'X._____SA con sede a O._____,
che giusta l'art. 270 cpv. 1 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo,
che in caso di bisogno il termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza (art. 270 cpv. 2 LEF),
che nel Cantone dei Grigioni l'esame di richieste di proroga spetta alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale (unica) Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento (art. 13 LAdLEF in unione con l'art. 8 cpv. 1 OOTC),
che con istanza del 22 novembre 2018 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa chiede una proroga di un anno per il termine di disbrigo,
che quale motivazione fa valere che l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa avrebbe richiesto la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 cpv. 1 LEF, che un creditore avrebbe poi versato l'anticipo necessario alla continuazione della stessa ai sensi dell'art. 230 cpv. 2 LEF, e che in seguito, per accertare l'esistenza di un credito vantato dalla massa, sarebbe stato necessario contattare il rappresentante del debitore, il che avrebbe richiesto diversi mesi,
che di fronte alle circostanze descritte, una proroga del termine di un anno appare giustificata e di conseguenza la richiesta può di principio essere accolta,
che tuttavia nella sua istanza l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa non ha indicato espressamente una data precisa fino a quando vada prorogato il termine, bensì si è limitato a segnalare che l'apertura del fallimento sarebbe stata pronunciata il 29 settembre 2017 e che vi sarebbe stata una sospensione per mancanza di attivi,
che la scadenza del termine e conseguentemente pure il nuovo termine di disbrigo, in accoglimento dell'istanza di proroga, vanno dunque calcolati d'ufficio,
che, come ha accennato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, secondo le informazioni pubbliche risultanti dal Foglio ufficiale dei Grigioni e dall'estratto del Registro di commercio, con decreto del 29 settembre 2017 il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha dichiarato il fallimento di detta società a far tempo dal 29 settembre 2017 alle ore 09.15,
che inoltre risulta dalle stesse fonti menzionate che su richiesta dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa la procedura è stata sospesa per mancanza di attivi con decreto del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 10 luglio 2018 ed è poi stata ripresa a seguito del versamento dell'anticipo da parte di un creditore,
che pare che la continuazione sia stata decretata il 20 agosto 2018,
che di conseguenza ci si potrebbe chiedere se nel computo del termine giusta l'art. 270 LEF vada tenuto conto della sospensione,
che però si costata che nell'occorrenza un solo creditore ha chiesto la continuazione della procedura di fallimenti dopo la sospensione per mancanza di attivi e che per questo motivo la procedura non dovrebbe più durare parecchio,
che ne segue che, con la proroga di un anno richiesta e qui concessa, quale nuovo termine per il disbrigo nel caso qui in giudizio può essere fissato il 29 settembre 2019,
che per ulteriori richieste si invita l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa a indicare il termine auspicato,
che per prassi non si prelevano spese per la presente procedura, decide:
1. La richiesta è accolta e il termine per il disbrigo della procedura di fallimento dell'X._____SA, O._____, è prorogato di un anno, vale a dire fino al 29 settembre 2019.
2. Non si prelevano spese per la presente decisione.
3. Comunicazione a: