VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
A 21 39
4 a****Camera
PresidenzaRacioppi
GiudiciPedretti e Meisser
AttuarioRogantini
SENTENZA
del 15 febbraio 2022
nella vertenza di diritto amministrativo
A. B.________ e B.B.________,
patrocinati entrambi dall'Avvocato B.B.________,
ricorrenti
contro
Comune di Mesocco,
resistente
concernente tasse allacciamento
I. Ritenuto in fatto:
1. A.B.________ e B.B.________ sono proprietari della particella n. E.________ sita in zona C.________ in località di D.________ nel Comune di Mesocco. Con scritto del 16 agosto 2018 il Comune di Mesocco si rivolse a loro, informandoli che nel mese di settembre 2018 avrebbe provveduto a realizzare il collettore della canalizzazione che permetterebbe di allacciare alla rete comunale la zona di C.________. Li rese inoltre attenti al fatto che il loro stabile, essendo a carattere abitativo e venendosi a trovare nel comprensorio della rete della canalizzazione comunale, in base al Regolamento comunale sulle canalizzazioni dovrebbe venir allacciato alla futura condotta. Di conseguenza verrebbero prelevate le tasse di allacciamento come previsto dall'Ordinanza comunale per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali di utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione, ammontanti quelle al 2% del valore a nuovo dello stabile allacciato in base alla stima ufficiale cantonale per la canalizzazione e al 1.75% di tale valore per la depurazione. Il Comune dichiarò invece di non fare uso della possibilità di prelevare contributi perimetrali come previsto dalla LPTC (act. C.1).
2. Il 18 giugno 2019 – a lavori completati e cioè dopo l'allacciamento dello stabile di A.B.________ e B.B.________ al collettore comunale delle acque luride – il Comune di Mesocco notificò la decisione di tassazione ai due proprietari menzionati per raccomandata (act. C.2), basandosi sulla stima ufficiale del 18 giugno 2009, dalla quale risulta un valore a nuovo di CHF 370'600.00. Fissò le tasse in applicazione delle basi legali menzionate nello scritto del 16 agosto 2018. Quale indicazione dei mezzi di impugnazione il Comune di Mesocco figurò quanto segue:
Contro la presente decisione è ammesso reclamo al Municipio entro 30 giorni dal ricevimento della presente notifica delle tasse.
3. Con memoria del 21 agosto 2019 (act. C.3) A.B.________ e B.B.________ si opposero a detta decisione, chiedendone l'annullamento sotto protesta di tasse e ripetibili. Ritennero che il reclamo sarebbe tempestivo siccome il termine di 30 giorni sarebbe stato sospeso dalle ferie giudiziarie.
4. Il Comune di Mesocco indisse un sopralluogo previsto per il 13 novembre 2019 (act. C.4), al quale A.B.________ e B.B.________ non parteciparono.
5. Nel seguito il Comune di Mesocco emanò la decisione su reclamo in data 20 agosto 2021, confermando la decisione impugnata senza prelevare spese (act. C.5). Ritenne fra l'altro che, senza ulteriori contatti con il Comune di Mesocco, A.B.________ e B.B.________ avrebbero fatto eseguire l'allacciamento particolare del loro stabile al collettore comunale delle acque luride tramite la ditta incaricata dal Comune.
6. Contro questa decisione A.B.________ e B.B.________ hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con memoria scritta del 14 settembre 2021 (act. A.1), chiedendo l'annullamento della decisione su reclamo nonché della decisione di tassazione stessa, con protesta di tasse e ripetibili.
7. Con esaustiva risposta del 6 ottobre 2021 (act. A.2) il Comune di Mesocco ha proposto la reiezione del ricorso, protestando anch'esso tasse e ripetibili.
8. Dopo aver richiesto una proroga del termine, i ricorrenti hanno presentato una replica il 2 novembre 2021 (act. A.3), nella quale approfondiscono la loro argomentazione e confermano le richieste di cui al ricorso.
9. Parimenti, il Comune di Mesocco ha duplicato il 6 dicembre 2021 (act. A.4), rispondendo a quanto avanzato dai ricorrenti nella replica.
10. Nel frattempo con scritto del 17 novembre 2021 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato alla Corte di avere trasferito la sua attività professionale nel Cantone dei Grigioni, e meglio presso lo studio legale F.________ a G.________ (act. D.8). Tale suo nuovo recapito sarebbe valido da subito, anche per la presente procedura.
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
II. Considerando in diritto:
1. Oggetto della presente procedura è la decisione su opposizione del 20 agosto 2021 del Comune di Mesocco. Essa è impugnabile mediante ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). La legittimazione dei ricorrenti quali destinatari della decisione impugnata è pacifica. Il ricorso, inoltrato il 14 settembre 2021, è tempestivo (art. 52 cpv. 1 LGA) e risponde ai presupposti formali (art. 38 LGA), di conseguenza è ricevibile.
2. Giova rammentare dapprima che nel diritto amministrativo vige di regola la massima dell'ufficialità. Il tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente (art. 11 LGA). Il giudice ha la facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno inoltrato. L'esame d'ufficio vale a maggior ragione per gli aspetti formali e procedurali. Vanno in particolare esaminati il rispetto dei termini e delle forme, anche per quanto riguarda la procedura d'opposizione precedente a quella presente di ricorso. A tale scopo, come detto, il tribunale è libero ed è anzi tenuto ad assumere le prove necessarie per il giudizio.
3. A proposito degli aspetti formali si rileva innanzitutto che il Comune di Mesocco non ha aperto una procedura contributiva ai sensi dell'art. 63 della Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (LPTC; CSC 801.100), bensì ha prelevato una tassa secondo il diritto comunale in base al valore a nuovo dello stabile. Ha applicato i propri atti legislativi: d'un canto il Regolamento per le canalizzazioni del 14 febbraio 1975 (nel seguito: Regolamento) e d'altro canto l'Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali di utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione del 7 maggio 1998 (nel seguito: Ordinanza), basata sul primo Regolamento.
3.1. Secondo l'art. 16 dell'Ordinanza, le tasse e i contributi sono notificati dal Municipio con una decisione formale (cpv. 1) e che entro venti giorni dal ricevimento della stessa è ammissibile reclamo al Municipio (cpv. 2). La competenza del Municipio per emanare la decisione di tassazione e quella su reclamo è dunque pacifica.
3.2. In merito ai termini si deve costatare che il Comune di Mesocco ha indicato un termine di reclamo di 30 giorni nella sua decisione di tassazione, mentre l'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza prevede un termine di 20 giorni. Non è del tutto chiaro quale ne sia stato il motivo. Si può però ricapitolare l'evoluzione storica degli atti legislativi rilevanti. Sia il Regolamento sia l'Ordinanza comunali precedono la promulgazione della LGA e della LPTC. Risalgono a tempi in cui non vi era particolare coordinazione dei termini di opposizione e di ricorso e anche la terminologia non era del tutto unitaria. A questo punto sia menzionato a titolo indicativo che il termine italiano "reclamo", inteso come traduzione del termine tedesco "Einsprache", è antiquato e fallace. Andrebbe sostituito dal termine "opposizione" come viene usato dal 2007 nella LGA (vedi l'art. 27 LGA) e dal 2011 del resto anche nel diritto processuale civile e penale federale (vedi l'art. 260 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [Codice di procedura civile, CPC; RS 272] e l'art. 354 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 [Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0]). Tornando alla questione della tempistica, con l'introduzione della LGA si è cercato di armonizzare i termini di opposizione e di ricorso, considerando che il diritto federale già prevedeva in vari ambiti dei termini di 30 giorni, anziché di 20 giorni come era in parte uso a livello cantonale (vedi il Messaggio del Governo al Gran Consiglio sulla Riforma della giustizia II del 30 maggio 2006, quaderno n. 6/2006-2007, pagg. 504 seg. con accenno al diritto fiscale e delle assicurazioni sociali). Un'armonizzazione è stata ritenuta auspicabile proprio perché nell'interesse dei cittadini e dello stato di diritto, poiché così si eviterebbe o si minimizzerebbe perlomeno una fonte di errore processuale, senza al contempo prolungare in modo degno di nota le procedure. Con l'entrata in vigore della LGA in data 1° gennaio 2007, dunque, gran parte di queste disuguaglianze sono sparite e la LGA prevede ormai un termine di 30 giorni sia per il ricorso amministrativo ai sensi degli artt. 28 segg. LGA (vedi l'art. 32 cpv. 1 LGA) – cioè quello all'interno dell'amministrazione cantonale (ad esempio per il ricorso contro una revoca della licenza di condurre pronunciata dall'Ufficio della circolazione, impugnata dinanzi al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità) –, sia per il ricorso giudiziario ai sensi degli artt. 49 segg. LGA (vedi l'art. 52 cpv. 1 LGA con eccezioni di cui ai cpv. 2 e 3), sia per il ricorso costituzionale ai sensi degli artt. 57 segg. LGA (vedi l'art. 60 cpv. 1 LGA) o ancora per richiedere la motivazione della sentenza comunicata dal Tribunale amministrativo nel dispositivo ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LGA. La stessa cosa vale in ambito del diritto sulla pianificazione territoriale (vedi ad esempio il ricorso di pianificazione ai sensi dell'art. 101 LPTC e quasi tutti i termini in giorni definiti dall'Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 [OPTC; CSC 801.110], in particolare appunto quello per l'opposizione nella procedura contributiva ai sensi dell'art. 25 OPTC). Dopo l'entrata in vigore della LGA e della LPTC anche il Comune di Mesocco pare aver adeguato parzialmente i suoi atti legislativi in tal senso (vedi ad esempio l'art. 12 cpv. 1 del Regolamento per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse di erogazione dell'acqua potabile del 30 novembre 2010, emanato assieme e sulla base del Regolamento per il servizio dell'acqua potabile del 30 novembre 2010; cfr. l'art. 35 cpv. 2 del Regolamento raccolta rifiuti del 5 settembre 2002, cioè precedente la LGA, che però perlomeno usa già il termine di opposizione anziché reclamo; vedi però anche l'art. 88 cpv. 1 della Legge edilizia del 12 marzo 2012, approvata dal Governo il 17 dicembre 2013, cioè adottata dopo l'entrata in vigore della LGA e della LPTC, che tuttora prevede un termine di 20 giorni per presentare opposizione [non reclamo] contro decisioni della Commissione di pianificazione, dell'Ufficio tecnico o di singoli funzionari comunali emesse in applicazione di detta legge o degli atti normativi che ne conseguono; questa disposizione però riprende quanto previsto nel Modello di legge edilizia e costituisce dunque un'eccezione apparentemente voluta dal Cantone). Comunque sia, non va approfondita oltre e può rimanere irrisolta la domanda a sapere se era giusto indicare il termine di 30 giorni nella decisione di tassazione, poiché, come si vedrà nel seguito, il termine non è comunque stato rispettato, a prescindere dal fatto se si applica un termine di 20 oppure di 30 giorni.
3.3. La decisione di tassazione del 18 giugno 2019 è stata spedita per posta raccomandata. Né il Comune di Mesocco, né i ricorrenti non si sono espressi in merito alla data di ricezione. Agli atti mancano l'estratto Track&Trace o altre prove a riguardo. Si può ciononostante presumere che una busta raccomandata arrivi a destinazione il giorno feriale seguente. È comunque quello che la Posta CH SA scrive sul suo sito ufficiale (vedi https://www.post.ch/it/spedire-lettere/raccomandata/raccomandata-svizzera, visitato da ultimo il 25 marzo 2022). Il 18 giugno 2019 era un martedì, perciò la decisione è stata molto verosimilmente notificata il 19 giugno 2019, semmai l'indomani o nella peggiore delle ipotesi 7 giorni dopo, ossia il 25 giugno 2019. Il termine è iniziato a decorrere quel giorno (dies a quo). Il reclamo – o appunto l'opposizione – dei qui ricorrenti è stata inviata per posta raccomandata. La memoria scritta porta la data del 21 agosto 2019. Il Comune di Mesocco vi ha apposto il timbro d'entrata del 22 agosto 2019, cosicché si può presumere – analogamente al ragionamento di cui sopra – che sia stata spedita il 21 agosto 2019. A prescindere dalla domanda se il termine di opposizione doveva essere di 20 o 30 giorni, quindi, in ogni modo l'opposizione può essere considerata tempestiva esclusivamente nell'ipotesi in cui si tiene conto delle ferie giudiziarie, qui quelle dal 15 luglio 2019 al 15 agosto 2019. La questione che qui si pone è dunque se per la scadenza del termine (dies ad quem) vada tenuto conto delle ferie giudiziarie (benché pure in tal caso la notifica dovrebbe essere avvenuta al più presto il 20 giugno 2019 perché il conto quadri, il che, come detto, è inverosimile).
3.4. Mentre nel Cantone Ticino la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) regola le "ferie", inteso come sospensione dei termini, al suo art. 16 e quindi nel capitolo intitolato "norme generali di procedura" e cioè si applica a tutte le procedure amministrative, a prescindere dall'autorità decisionale, il Cantone dei Grigioni ha adottato delle regole ben diverse. Questa Corte ha già avuto luogo di esaminare il sistema delle ferie giudiziarie a più riprese, da ultimo ad esempio (in italiano) nella sentenza U 19 38 del 24 giugno 2019. In quel caso si trattò di sapere se le ferie giudiziarie si applicano anche alla procedura di ricorso amministrativo, oltre che a quella di ricorso giudiziario. Ciò è stato negato con esaustiva motivazione, alla quale si può rinviare anche in questa sede. Difatti va detto che con un solo sguardo nella LGA grigionese si scopre subito che la sistematica è ben diversa da quella della LPAmm ticinese. La LGA contiene anch'essa dei "principi generali della procedura" (seconda sezione, artt. 3 segg. LGA), fra cui un capitolo sui termini (artt. 7 segg. LGA). In quest'ultimo però non vi è nessuna menzione di ferie (giudiziarie o altre) o comunque di sospensione di termini. I quattro articoli si limitano a definire il computo, l'osservanza, la proroga e la restituzione. Nella terza sezione sulla procedura dinanzi alle autorità amministrative cantonali (artt. 26 segg. LGA) manca pure ogni traccia di ferie o altre sospensioni di termini. Soltanto nella quarta sezione intitolata "procedure dinanzi al Tribunale amministrativo" figura l'art. 39 LGA che disciplina appunto dette ferie – qui chiamate ferie giudiziarie ("Gerichtsferien"), proprio perché si applicano soltanto qui. La norma sulla quale i ricorrenti verosimilmente si sono erroneamente basati è quella dell'art. 39 cpv. 1 lett. b LGA che prevede che i termini stabiliti per legge – e dal Tribunale – non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso. Tuttavia ciò non si applica a procedure dinanzi ad autorità comunali, bensì, come si desume facilmente e inequivocabilmente dal titolo della sezione, esclusivamente alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo. Va precisato che l'art. 2 LGA dispone che alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità regionali e comunali si applicano i principi generali della procedura (artt. 3 segg. LGA), nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, la revisione (artt. 66 e 67 LGA) e l'esecuzione (artt. 79 segg. LGA). Ciò significa che è ancor più certo che l'art. 39 LGA non si applica a tali procedure. Non è invece del tutto chiaro se i comuni possano adottare loro stessi delle norme che prevedano una sospensione dei termini analogamente a quelle delle ferie giudiziarie dell'art. 39 LGA. Nel caso qui in giudizio la questione può tuttavia rimanere irrisolta, poiché perlomeno negli atti legislativi pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Mesocco (https://www.mesocco.swiss/servizi-e-atti/atti-legislativi, visitato da ultimo il 25 marzo 2022) non si trova alcuna tale disposizione.
3.5. Ne discende che il termine per sollevare opposizione contro la decisione di tassazione del 18 giugno 2019 non è mai stato sospeso e di conseguenza l'opposizione dei qui ricorrenti del 21 agosto 2019 è ampiamente tardiva.
4. Ne segue che la decisione impugnata è viziata, poiché il Comune di Mesocco è entrato a torto nel merito del "reclamo" nonostante la sua tardività. Ci si potrebbe chiedere se essa sia nulla o solo annullabile. Di regola gli atti amministrativi affetti di un vizio non sono nulli ma soltanto annullabili. Lacune nel contenuto di una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un'autorità o l'esistenza di gravi errori di procedura. Nell'occorrenza l'autorità precedente è entrata nel merito di un'opposizione nonostante essa sia stata interposta tardivamente e ciò per il fatto che non si applicano le ferie giudiziarie in procedure di opposizione, bensì soltanto in procedure di ricorso giudiziario dinanzi a codesta Corte. Viste le circostanze, a mente di questa Corte la questione a sapere se l'errore sia talmente grave da comportare la nullità della decisione impugnata può rimanere irrisolta, poiché comunque sia i ricorrenti hanno interposto tempestivamente ricorso avverso la decisione del Comune di Mesocco e questa Corte l'ha potuta esaminare con piena cognizione, annullandola (vedi per il tutto la sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni S 19 133 del 24 marzo 2020).
5. Considerato quanto precede, in questa sede va costatato che la decisione del Municipio del Comune di Mesocco del 18 giugno 2019 è cresciuta in giudicato. Di conseguenza il ricorso va integralmente respinto. Al contempo la decisione su opposizione qui impugnata del Comune di Mesocco del 20 agosto 2021 va annullata.
6. Restano da ripartire le spese. Nella procedura di ricorso come la presente la parte soccombente deve di regola assumersi le spese (art. 73 cpv. 1 LGA). Se diversi interessati insieme hanno chiesto o indotto una procedura, essi rispondono solidalmente delle spese, se l'autorità non decide diversamente (art. 72 cpv. 2 LGA). Inoltre, più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente (art. 73 cpv. 2 LGA). Nell'occorrenza dunque le spese processuali, composte da una tassa di Stato fissata qui a CHF 1'000.00 e da spese di cancelleria calcolate in base all'Ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110), vanno a carico dei due ricorrenti soccombenti in parti uguali con vincolo di solidarietà.
Siccome soccombono, i ricorrenti non hanno diritto a spese ripetibili. Parimenti, al Comune di Mesocco che ha agito nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali non vanno neanche riconosciute spese ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
7. Per quanto concerne infine l'indirizzo di recapito segnalato dal patrocinatore dei ricorrenti si impone fare alcune osservazioni. L'avvocato dichiara con lettera del 17 novembre 2021 di aver trasferito la sua attività professionale nel Cantone dei Grigioni, e meglio presso lo studio legale F.________ a G.________ (act. D.8). Tale suo nuovo recapito sarebbe valido da subito, anche per la presente procedura. L'avvocato non è iscritto nel registro degli avvocati del Cantone dei Grigioni (vedi stato del registro in data 25 marzo 2022). Egli figura per contro tuttora iscritto nel registro del Cantone Ticino. Non è possibile essere iscritti in più registri cantonali contemporaneamente, bensì un avvocato deve farsi iscrivere nel Cantone in cui esercita prevalentemente la sua attività. Ora, nella misura in cui nel caso del nuovo indirizzo commerciale comunicato a questa Corte si tratta di un indirizzo secondario e l'avvocato mantiene il suo ufficio nel Cantone Ticino, egli è tenuto a informare l'autorità di vigilanza sugli avvocati ticinese di questo secondo indirizzo fuori Cantone. Se invece – come è più probabile dalla formulazione usata nello scritto del 17 novembre 2021 – egli ha trasferito la sua attività professionale prevalentemente nel Cantone dei Grigioni, in applicazione dell'art. 12 lett. j della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) va sollecitato a richiedere senza indugio l'iscrizione nel registro degli avvocati del Cantone dei Grigioni, purché ciò non sia già avvenuto nel frattempo.
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto. La decisione impugnata è annullata ed è costatato che la decisione del Comune di Mesocco del 18 giugno 2019 è cresciuta in giudicato.
2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
CHF
1'000.00
CHF
266.00
totale
CHF
1'266.00
Tali spese sono poste a carico di A.B.________ e B.B.________ in parti uguali e con vincolo di solidarietà.
3. Non sono riconosciute spese ripetibili.
4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Mon Repos, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF.