TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
A 14 6
Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria
SENTENZA
del 12 maggio 2014
nella vertenza di diritto amministrativo
Comunione ereditaria fu A._____, composta da B._____ e C._____,
ricorrente
contro
Comune di X._____,
convenuto
concernente tasse acqua potabile, acque luride e rifiuti (condono)
1. A._____ decedeva il 23 marzo 2012 a X._____, dove abitava una casa propria. In data 21 maggio 2013, l'Ufficio fiscale comunale intimava a B._____, in rappresentanza della comunione ereditaria del padre A._____, la fatturazione concernente le spese d'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque (IDA) di fr. 380.--, la tassa rifiuti di fr. 100.-- e quella concernente l'acqua potabile di fr. 500.-- per il periodo dal 24 marzo al 31 dicembre 2012.
2. Il 13 gennaio 2014, B._____ contattava l'autorità comunale contestando la liceità della fatturazione operata, dopo che dalla morte del padre la casa sarebbe rimasta disabitata. Nel dicembre 2012 sarebbe poi stata presentata una domanda di ristrutturazione per la vecchia abitazione.
3. Nella decisione 31 gennaio 2014, il Comune di X._____ respingeva la domanda di condono per l'anno 2012, ritenendo giustificato il computo dei contributi per un'abitazione che avrebbe potuto in ogni momento usufruire dell'infrastruttura pubblica in materia di allacciamenti e rifiuti. Per il 2013 invece, l'autorità comunale decideva di accogliere la richiesta di condono, essendo in atto una ristrutturazione, a condizione che al comune venisse comunicata la data dell'inizio dei lavori.
4. Nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo in data 11 febbraio 2014, B._____, a nome della comunione ereditaria di A._____, chiedeva di essere esentata dal pagamento della tassa non avendo saputo della necessità di avvisare chi di dovere che la casa fosse disabitata. Dal canto suo l'autorità comunale avrebbe potuto rendere attenti gli eredi riguardo tale esigenza. In ogni caso, in un piccolo comune come quello di X._____ sarebbe risaputo che uno degli eredi abiti la casa della madre e che l'altra risieda fuori comune.
5. Nella presa di posizione sul ricorso del 3 marzo 2014, il Comune di X._____ postulava la reiezione del ricorso, per quanto lo stesso fosse ammissibile. In primo luogo l'istante non avrebbe sempre seguito la via gerarchica, per cui il ricorso per quanto rivolto contro la tassa sulle acque luride e per la raccolta dei rifiuti non sarebbe ammissibile. Materialmente comunque, la comunione ricorrente sarebbe tenuta a corrispondere le tasse pretese indipendentemente dall'effettivo utilizzo della rete delle infrastrutture pubbliche, bastando la disponibilità degli allacciamenti e la messa a disposizione del servizio rifiuti per giustificare i contributi fatturati. In ogni caso, la comunione ricorrente non avrebbe mai annunciato all'esecutivo che la casa fosse disabitata, per cui l'autorità comunale sarebbe giustamente partita dal presupposto che lo stabile fosse rimasto comunque abitabile.
Considerando in diritto:
1. Giusta l’art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, la comunione ereditaria ricorrente chiede il condono di alcune tasse per un ammontare complessivo di fr. 980.--. Ne consegue che il presente ricorso è di competenza del giudice unico.
2. a) La controversia verte sulla domanda di condono presentata il 13 gennaio 2014. Vada previamente precisato che in base ai relativi regolamenti, la comunione ricorrente non ha contestata entro i termini legali (per i rifiuti possibilità di opposizione al municipio entro 30 giorni dall'invio della fattura e per le acque di scarico reclamo al municipio entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione) la decisione di contribuzione del 21 maggio 2013, per cui la stessa è cresciuta in giudicato. La prima rimostranza scritta dell'istante risale al gennaio 2013, ovvero sette mesi dopo la fatturazione in discussione. Questo preclude però la possibilità di esaminare in questa sede la liceità delle tasse richieste, giacché tali emolumenti non sono stati debitamente contestati a suo tempo e nella dovuta sede. In questo senso quindi vi sarebbe una violazione della via gerarchica, come preteso dal comune convenuto per giustificare la non entrata nel merito del ricorso, solo qualora l'oggetto dell'impugnazione fosse la fatturazione del 21 maggio 2013. Il rispetto del principio della via gerarchica, infatti, vuole che un’autorità di ricorso non possa pronunciarsi su di una questione che non sia stata previamente oggetto di decisione da parte dell’autorità inferiore (PTA 1997 no. 67). Nell'evenienza però, la questione della via gerarchica non si pone neppure in quanto non è la tassazione del 21 maggio 2013 ad essere impugnata, ma la domanda di condono e questa può essere deferita direttamente al Tribunale amministrativo come è stato correttamente fatto dalla comunione ricorrente.
b) Come è stato esposto, oggetto d'impugnazione è il rifiuto di condonare le tasse di allacciamento all'acqua potabile, fognatura e per la raccolta di rifiuti per il 2012 oggetto della decisione municipale del 31 gennaio 2014 e non la tassazione del 21 maggio 2013. Non costituiscono, motivo di condono eventuali inesattezze contenute nelle decisioni a fondamento della pretesa (vedi per analogia l’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta [RS 642.121]), la procedura di condono non può infatti sostituire i rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di decisioni già passate in giudicato. Questa è del resto anche la prassi di questo Giudice (vedi sentenza del Tribunale amministrativo A 13 29 del 19 agosto 2013). Ne consegue che nell'ambito del presente ricorso non è dato statuire sulla legalità delle tasse pretese, in quanto queste sono da tempo cresciute incontestate in giudicato. Il fatto che il comune convenuto abbia riesaminato la legittimità delle tasse nell'ambito di una domanda di condono non lega il Tribunale amministrativo. Come lo stesso Tribunale ha più volte precisato, se un’autorità statuisce a torto su di una questione che non era di sua competenza, questo modo di procedere non può obbligare il Tribunale amministrativo a decidere su questioni che non gli sono più deferibili (vedi sentenze R 02 5 del 22 giugno 2002 e R 99 141 del 28 gennaio 2000). Ne discende che in questa sede è dato analizzare unicamente se le condizioni per accordare un condono siano o meno soddisfatte, senza poter verificare la liceità della pretesa di fondo, che non è stata debitamente impugnata a suo tempo.
c) Relativamente alla tematica sollevata nell'ambito del presente ricorso, basti però ricordare all'istante che il Tribunale amministrativo nel procedimento A 12 21 del 12 giugno 2012 si è espresso su questa precisa questione difendendo l'operato dell'autorità comunale. In detto giudizio, la normativa comunale prevedeva la possibilità di ridurre le tasse pro rata temporis in caso di comprovato mancato utilizzo dell'infrastruttura, previa comunicazione scritta del cambiamento. Nel citato procedimento, il ricorrente aveva trasferito il proprio domicilio in un altro comune annunciandosi partente al controllo abitanti e da tale data riteneva che l'autorità comunale dovesse sapere che non abitasse più l'appartamento e che quindi non utilizzasse l'infrastruttura pubblica. Senza però una disdetta scritta da parte del proprietario (o dei suoi successori in diritto), il Tribunale non riteneva difendibile questa tesi, essendo possibile per il proprietario dell'immobile usare lo stesso come residenza secondaria in qualsiasi momento o lasciarlo usare ad altri e quindi continuare ad usufruire dell'infrastruttura pubblica, magari anche solo in modo saltuario.
3. a) In ambito fiscale in generale, un condono viene concesso, per intero o in parte, se la contribuente si ritrova in una situazione di necessità o se per altre ragioni il pagamento dell'importo dovuto costituirebbe un onere troppo grave. Si riconosce uno stato di necessità in particolare in caso di mancanza di reddito e di sostanza o in caso di copertura dei costi di vita da parte dell'ente pubblico. È dato un onere troppo grave, se il pagamento dell'importo dovuto rappresenterebbe per la contribuente un sacrificio sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e se pertanto non è dato pretendere la corresponsione dell’importo. Per valutare se il pagamento richiesto costituisca un onere troppo gravoso, si confronta – ovviamente tenendo conto di tutte le circostanze che in un modo o nell'altro possano essere ancora rilevanti, ovvero in particolare anche la situazione patrimoniale – il minimo esistenziale definito dal diritto sull'esecuzione (più un importo per le imposte correnti) ai proventi effettivamente conseguiti. Se ne risulta un'eccedenza di entrate il condono viene interamente o parzialmente respinto.
b) I regolamenti comunali agli atti non contemplano la possibilità di condonare le tasse in oggetto. Solo il regolamento delle acque di scarico ammette, nel caso di oneri eccessivi, il pagamento dilazionato su due anni per gli allacciamenti di costruzioni esistenti. Malgrado tale condono non sia manifestamente previsto dalla normativa comunale, l'autorità comunale sembra senz'altro riconoscere una simile possibilità. La questione di sapere se queste tasse possano essere condonate o meno (basti ricordare che nel vicino cantone Ticino giusta la sentenza pubblicata in RDAT 1984 no. 40 tale possibilità veniva esclusa in assenza di una esplicita base legale) già nell'ottica della parità di trattamento, può nell'evenienza comunque rimanere aperta in quanto, anche ammettendo la liceità di un condono per questo tipo di contribuzioni a condizioni analoghe a quelle vigenti nel settore delle contribuzioni, il ricorso andrebbe respinto.
c) Nella fattispecie in esame, le condizioni per accordare un condono non sono manifestamente date, in quanto l'istante contesta il principio delle tasse e niente altro. Onde giustificare l'esonero dalle tasse di allacciamento e rifiuti, la comunione ereditaria ricorrente non adduce alcuna ristrettezza finanziaria, né motiva o comprova in altro modo l'esistenza di una situazione di bisogno. Una simile situazione è del resto già poco verosimile considerato il valore dell'immobile di cui la comunione è divenuta proprietaria alla morte del padre dei due eredi. Non sono pertanto in ogni caso dati gli estremi per pretendere un condono.
4. Per quanto esposto in precedenza il rifiuto di accordare all’istante il condono per le tasse di allacciamento all'acqua potabile, alle acque luride e per la raccolta di rifiuti concernenti il 2012 merita in questa sede conferma e il ricorso deve essere respinto. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L’esito della controversia giustifica pertanto l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento ai due eredi facenti parte della comunione ereditaria ricorrente, non avendo questa personalità giuridica.
Il Giudice unico decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. Vengono prelevate
fr.
200.--
fr.
176.--
totale
fr.
376.--
il cui importo sarà versato da B._____ e C._____, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.
[Vie di diritto]
[Comunicazioni]