Confermata l’assoggettamento di un gestore patrimoniale alla tassa di promozione turistica

ATA/530/1995Corte di giustizia / Camera amministrativa10 ott 1995Diritto tributarioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale ha stabilito che un gestore patrimoniale può essere assoggettato alla tassa di promozione turistica, poiché l’attività beneficia della reputazione finanziaria internazionale di Ginevra e del conseguente afflusso di potenziali clienti. Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la normativa turistica trattava in modo diseguale diversi gestori patrimoniali. Il ricorso è stato pertanto respinto e l’assoggettamento alla tassa è rimasto in vigore.

Massima Omnilex

RTour art. 26 al. 2; assoggettamento di un gestore patrimoniale alla tassa di promozione turistica; il vantaggio economico derivante dalla reputazione internazionale della piazza finanziaria è sufficiente a giustificare l’assoggettamento. Un gestore patrimoniale può essere considerato beneficiario del turismo d’affari quando la sua clientela si amplia grazie all’attrattiva del luogo quale centro finanziario. Il principio della parità di trattamento non è violato per il solo fatto che la normativa si applica in generale ai gestori patrimoniali, purché la differenziazione sia oggettiva e connessa allo scopo della tassa; consid. 2-4.

Testo completo

Descripteurs

TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME; GERANT DE FORTUNE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); FIN

Normes

RTour.26 al.2

Résumé

Le gérant de fortune bénéficie du tourisme d'affaires car le nombre des clients potentiels augmente en fonction de la réputation de la place financière internationale de Genève. Pas d'inégalité de traitement dans le RLTour entre les différents gérants de fortune.

Parole chiave

tourism taxtax liabilityequal treatmentbusiness tourismfinancial centerwealth manager

Yes. The court considered that a wealth manager benefits from business tourism because the pool of potential clients increases with the reputation of Geneva as an international financial center.

The economic advantage linked to the place’s international attractiveness justified inclusion within the tax’s scope.

No. The court found no unconstitutional unequal treatment among the various wealth managers covered by the regime.

The distinction drawn by the regulations was not arbitrary and was consistent with the purpose of financing tourism promotion.

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