Entscheiddatum: 03.10.2024Publikationsdatum: 10.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6181/2024
Sentenza del 3 ottobre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (data), Pakistan, c/o CFA Chiasso contro Segreteria di Stato della migrazione SEM Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 settembre 2024 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 6 settembre 2024,
l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC, dal quale è risultato che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Danimarca il 10 settembre 2020, in Svezia l'11 settembre 2020 ed in Germania il 5 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. [(...)]-10/1),
la richiesta di ammissione del 17 settembre 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche (cfr. atto SEM n. 17/5) e la risposta positiva da parte di queste ultime del 19 settembre 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto SEM n. 20/3),
il verbale del colloquio Dublino del 17 settembre 2024 (cfr. atto SEMn. 16/3),
la decisione della SEM del 23 settembre 2024 (notificata il 24 settembre 2024), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Germania,
il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:il Tribunale) del 30 settembre 2024 (data d'entrata: 1 ottobre 2024),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non voler essere trasferito in Germania in quanto lì avrebbe ricevuto una decisione negativa in merito alla sua domanda di asilo e pertanto le autorità tedesche non gli avrebbero concesso un permesso di soggiorno,
che l'autorità inferiore ha escluso che in Germania sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013); che il risultato negativo di una procedura d'asilo non cessa la competenza dello Stato membro e che non vi è agli atti alcun elemento che indichi che la domanda d'asilo non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare,
che nel ricorso l'insorgente afferma di soffrire di varie patologie di natura psicologica (...) e fisica (...) per le quali la Germania non sarebbe in grado di offrire le cure necessarie data la grave crisi sanitaria attualmente in corso nel paese; pertanto i suoi problemi medici sarebbero di una gravità tale da configurare una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Germania; che la Germania, mancando di neutralità, non avrebbe considerato la sua richiesta d'asilo in maniera corretta; che la situazione politica in Germania per persone di fede islamica, data la crescente popolarità del partito «Afd», costituirebbe una grave minaccia per il ricorrente; che pertanto chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 RD III,
che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento,
che la Germania ha riconosciuto la propria competenza; che di conseguenza la competenza della Germania è di principio data,
che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che la Germania non rispetti il divieto di respingimento,
che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,RS 142.311), è applicabile,
che, infatti, il trasferimento in Germania del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente in fase ricorsuale, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 22/1); che del resto è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che per quanto concerne l'asserita procedura d'asilo trattata in modo scorretto in Germania, il presente Tribunale rileva che tali dichiarazioni sono vaghe e risultano essere delle mere ipotesi non validate da alcun elemento concreto; che se lo riterrà necessario spetterà al ricorrente, una volta trasferito in Germania, adire le competenti istanze giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti; che il richiedente, durante la fase istruttoria, non ha mai indicato di avere subito abusi né da parte delle autorità germaniche né da parte di terze persone direttamente o indirettamente affiliate a gruppi politici quali il summenzionato «Afd»; che pertanto le asserzioni in merito alla crescente popolarità di partiti di estrema destra risultano pienamente vaghe, stereotipate e non supportate da alcun elemento concreto; che di conseguenza non è possibile concludere che le autorità tedesche non siano disposte o in grado di tutelare la sicurezza dell'interessato,
che la Germania è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente,
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che essendo il ricorso privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Matthew Pydar
Data di spedizione:
Comunicazione a:
ricorrente, tramite il Centro federale d'asilo di Chiasso (per raccomandata; allegato: fattura)
SEM, per l'incarto (...)
autorità cantonale competente (in copia)