Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; art. 3 par. 1, art. 12 par. 4 e art. 17 par. 1 RD III; art. 29a cpv. 3 OAsi 1: when another Dublin state is responsible for examining the asylum application and has accepted take charge, SEM may issue a non-entry decision and order transfer. A transfer is permissible absent substantiated systemic deficiencies in the responsible state’s asylum procedure or reception conditions or specific individual obstacles. General allegations and a medically documented but transferable health condition do not suffice to compel use of the sovereignty clause. Manifestly unfounded appeals may be decided in simplified procedure and dismissed with costs.
Entscheiddatum: 30.06.2025Publikationsdatum: 08.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4431/2025
Sentenza del 30 giugno 2025 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Basil Cupa; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Camerun, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 giugno 2025.
Visto che:
il 29 ottobre 2024, il ricorrente è giunto in Francia con un visto Schengen francese per un'entrata valido dal 29 ottobre al 25 novembre 2024,
il 21 marzo 2025, egli si è recato in Svizzera dove ha depositato una domanda di asilo,
il 10 giugno 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Francia che già ne aveva accettato la presa in carico,
l'11 giugno 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo,
il 18 giugno 2025, per raccomandata, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all'esame nazionale della domanda,
il 19 giugno 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e la giudice istruttrice ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); in particolare, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato il territorio degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III),
in concreto, grazie al suo visto Schengen francese, il ricorrente è entrato in Francia il 29 ottobre 2024, dove è rimasto fino a quanto si è recato in Svizzera il 21 marzo 2025; il visto è scaduto il 25 novembre 2024, ossia meno di 6 mesi rispetto al deposito della domanda d'asilo del 21 marzo 2025, dimodoché la Francia ha riconosciuto la propria competenza in base all'art. 12 par. 4 RD III ("prise en charge") il 3 giugno 2025; si aggiunga che il ricorrente non nega la competenza della Francia secondo il RD III;
per contestare il suo trasferimento il ricorrente asserisce, su un piano generale, che in Francia vi sono "condizioni di accoglienza inadeguate e procedure di asilo inefficienti", e che, dato il suo stato di salute "gravemente deteriorato", il suo trasferimento "comporterebbe un rischio concreto di trattamento inumano o degradante",
in concreto è notorio che, in Francia, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e che i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria; ne deriva che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Francia, per cui il trasferimento è esigibile (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, il ricorrente non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; a questo proposito, il suo stato di salute, riprodotto in dettaglio nella decisione impugnata (pag. 4), alla quale si può senz'altro rinviare, si caratterizza essenzialmente per una sindrome post-traumatica da stress che non osta al suo ritorno in Francia, nella misura in cui egli potrà sul posto, se del caso, continuare le cure farmacologiche finora seguite (cfr. AIDA, Country Report: France, 2023 Update, pagg. 131-133 e 170; cfr. decisione impugnata, pag. 5);
l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 e 5), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi);
alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Francia o ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Svitto.
La giudice unica: Il cancelliere: Susanne Genner Dario Quirici
Data di spedizione: