Entscheiddatum: 08.07.2024Publikationsdatum: 16.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4110/2024
Sentenza del 8 luglio 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Laura Hottelier. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 giugno 2024 / N (...).
Fatti:
A. A._______ (di seguito: il ricorrente o l'interessato) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 giugno 2024. Da ricerche intraprese dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l'autorità inferiore) nella banca dati europea "Eurodac" lo stesso giorno, è risultato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Austria il 9 giugno 2023.
B. Durante il colloquio Dublino del 19 giugno 2024, il ricorrente ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza dell'Austria per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute. Egli ha anche spiegato di aver lavorato per due mesi a (... [Italia]) nel settore agricolo, ma di non essere stato pagato. In seguito a ciò la sua rappresentanza legale ha suggerito alla SEM di valutare l'opportunità di fissare un'audizione per accertare se l'interessato è stato vittima di tratta di esseri umani (di seguito: TEU) in Italia. Dopo aver fatto delle domande al ricorrente sul suo lavoro a (... [Italia]), la SEM ha ritenuto che non siano emersi sufficienti elementi per organizzare un'audizione TEU.
C. Il 19 giugno 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa austriaca la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 cpv. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III).
Lo stesso giorno, le competenti autorità austriache hanno accettato di riprendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III.
D. Per decisione del 20 giugno 2024, notificata il 24 giugno 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ha ordinato il suo allontanamento in Austria e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
E. Il 28 giugno 2024, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF). L'interessato ha concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo e alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, egli ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d'asilo.
F. Il 1° luglio 2024, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l'Austria.
G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consideranti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2.1 Il ricorrente fa innanzitutto valere dei vizi procedurali che sostiene si siano verificati dinanzi all'autorità di prima istanza, la quale avrebbe erroneamente omesso di riconoscergli i diritti procedurali conferiti alle potenziali vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, l'interessato fa valere un accertamento inesatto e incompleto circa la sua qualità di potenziale vittima TEU (ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani [RS 0.311.543; di seguito: la Convenzione di Varsavia]), con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione della decisione della SEM. Inoltre, sostiene che le esigenze di celerità della cosiddetta "procedura 24 ore" non devono ostare all'adempimento (completo) dell'istruttoria.
2.2 Prima di tutto, in merito agli argomenti del ricorrente sul fatto di essere una potenziale vittima di tratta, il Tribunale ritiene, dopo una lettura del fascicolo, che non esiste alcuno motivo di concludere che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti del caso in modo inesatto o incompleto (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), in violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA) o di altri diritti procedurali, tra cui il diritto di essere sentito, secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (cfr. la sentenza del Tribunale F-7207/2024 del 15 gennaio 2024 p. 4).
2.3 Per quanto riguarda l'argomento della "procedura 24 ore", il Tribunale ritiene che, durante la procedura davanti all'autorità inferiore, il ricorrente ha potuto esporre liberamente le sue condizioni di lavoro e che, di conseguenza, il suo stato di potenziale vittima di tratta è stato correttamente istruito dalla SEM. Pertanto, la SEM ha condotto la procedura - procedura detta "24 ore" - in conformità con il diritto internazionale, in particolare l'obbligo di identificazione delle vittime del reato di TEU previsto dall'art. 10 della Convenzione di Varsavia, rispettando per il resto anche i diritti fondamentali del ricorrente.
2.4 Per quanto riguarda la censura di un presunto difetto di motivazione, si rileva quanto segue. Sebbene la decisione impugnata non menzioni le argomentazioni dell'interessato in merito alle sue condizioni di lavoro in Italia, essa rende comunque facilmente comprensibile il ragionamento dell'autorità inferiore in merito alla competenza dell'Austria a completare il processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della sua domanda di asilo. Inoltre, l'interessato, rappresentato da un legale, ne ha compreso appieno la portata, essendo stato in grado di impugnare efficacemente la suddetta decisione (DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Per quanto riguarda l'argomento se la SEM avrebbe dovuto richiedere garanzie specifiche alle autorità austriache alla luce della vulnerabilità affermata dal ricorrente, tale censura tratta in realtà una questione di merito e verrà pertanto trattata di seguito (cfr. consid. 5.3 infra).
2.5 Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessato sono respinte.
3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1).
3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
3.4 Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. C supra), le autorità austriache hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico il ricorrente, sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III. Pertanto, la competenza dell'Austria è di principio data.
4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Austria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
4.2 A questo proposito va ricordato che l'Austria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
4.4 Nel caso in esame, è risaputo che in Austria non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. la sentenza del Tribunale D-5734/2024 del 27 ottobre 2023 p. 7). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
5.1 Per contestare il suo trasferimento in Austria, il ricorrente, durante il suo colloquio Dublino, ha dichiarato di non voler tornare in Austria perché in tale Paese non conoscerebbe nessuno, farebbe freddo ed egli sarebbe asmatico. L'interessato ha (anche) aggiunto nel suo ricorso che le autorità austriache non sarebbero state poste in condizione di poter adeguatamente prendere in carico le sue specifiche vulnerabilità, visto che la SEM non avrebbe fatto alcuna menzione nella richiesta di ripresa in carico dello sfruttamento che egli avrebbe subito in Italia.
5.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
5.3 In merito al suo stato di salute, l'interessato ha sostenuto, nel colloquio Dublino, di avere l'asma e dei dolori allo stomaco per i quali avrebbe preso delle medicine. Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Austria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193 e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139). D'altronde, l'Austria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF D-5734/2022 p. 9). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso, che non sarebbero state accertate, possono essere affrontate in Austria.
Inoltre, l'Austria è uno Stato di diritto ed è in grado di offrire al ricorrente una protezione adeguata se necessario. Il ricorrente dovrà quindi rivolgersi alle autorità austriache dopo il suo trasferimento se vorrà avviare un procedimento in relazione ai fatti successi in Italia (art. 10 e 12 della Convenzione di Varsavia). Alla luce di quanto sopra, non ci sono motivi particolari per richiedere garanzie specifiche a questo Paese.
5.4 Per quanto riguarda gli altri argomenti del ricorrente, il Tribunale ricorda che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato competente per l'esame della loro domanda (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso l'Austria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, Oasi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).
Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier