Entscheiddatum: 07.01.2025Publikationsdatum: 01.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8086/2024
Sentenza del 7 gennaio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), tutti Kosovo, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 17 dicembre 2024 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che A._______ e B._______ hanno presentato in Svizzera insieme a loro figlio C._______ il 26 novembre 2024,
i riscontri dattiloscopici della banca dati europea "Eurodac" del 29 novembre 2024, dai quali è risultato che gli interessati avevano già depositato delle domande d'asilo in Germania in data (...) luglio 2015, (...) settembre e (...) settembre 2024,
la richiesta del 29 novembre 2024 di ripresa in carico dei richiedenti presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità tedesche fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
l'accettazione del 6 dicembre 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità tedesche in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III,
la procura del 13 dicembre 2024 conferita dagli interessati alla Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale,
i colloqui personali del 16 dicembre 2024 svolti con A._______ e B._______ conformemente all'art. 5 Regolamento Dublino III,
la decisione della SEM del 17 dicembre 2024, notificata il giorno successivo, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Germania,
la dichiarazione del 18 dicembre 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...),
le visite mediche a cui C._______ è stato sottoposto in corso di procedura,
il ricorso del 23 dicembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2024), inoltrato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e con il quale hanno chiesto l'esame della loro domanda d'asilo in Svizzera in applicazione della clausola di sovranità; inoltre, che sia riconosciuta l'inammissibilità del trasferimento verso la Germania poiché violerebbe i loro diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101),
le contestuali richieste processuali di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali,
le misure supercautelari del 24 dicembre 2024 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che in sede di colloquio Dublino gli interessati hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non voler tornare in Germania poiché tale Paese li avrebbe mandati via già due volte, e ciò nonostante il loro figlio sia nato lì; che inoltre, quest'ultimo soffrirebbe di diabete e non avrebbe ricevuto cure mediche in Germania, ma sarebbe solo stato mandato a scuola (cfr. atti SEM 39/2 e 40/2),
che nella querelata decisione, la SEM ha segnatamente constatato che la competenza della Germania sarebbe data; che ha escluso in seguito anche la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che infine, nemmeno lo stato di salute di C._______ sarebbe ostativo al trasferimento,
che in sede ricorsuale gli insorgenti sostengono, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la Germania adotterebbe con la "crescita dell'estrema destra" delle politiche di respingimento più aggressive, compromettendo il diritto alla protezione internazionale; che negli ultimi anni la Germania sarebbe stata oggetto di numerose critiche circa la gestione delle domande d'asilo e il trattamento dei richiedenti l'asilo, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nonché diverse organizzazioni non governative avrebbero evidenziato "diverse carenze" nel sistema d'asilo in tale Paese; che in particolare verrebbe segnalato un aumento dei respingimenti alla frontiera e un uso eccessivo della detenzione amministrativa, nonché un accesso limitato alle procedure d'asilo, con lunghi tempi di attesa e senza assistenza legale adeguata; che la situazione sarebbe particolarmente grave nei centri d'accoglienza; che la "crescita dell'estrema destra" aumenterebbe inoltre il rischio di "deportazioni rapide"; che il loro trasferimento in Germania comporterebbe dunque una violazione dei loro diritti fondamentali e del diritto all'accesso alla procedura d'asilo; che infine, a causa della crisi in cui si troverebbe il sistema sanitario tedesco, il loro trasferimento in tale Paese "peggiorerebbe ulteriormente" il loro stato di salute,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),
che la richiesta di presa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità tedesche competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d (cfr. atti SEM 22/7, 25/8 e 30/3),
che di conseguenza, la competenza della Germania è, di principio, data,
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che nel caso di specie non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
che il Paese in questione è legato alla CartaUE e parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni,
che la presunzione secondo cui la Germania rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dagli insorgenti con le censure generiche sollevate in sede ricorsuale,
che invero, segnatamente le critiche generiche espresse in merito al sistema d'asilo tedesco non sono corroborate da alcuna fonte concreta e sembrano state formulate unicamente per i bisogni della causa,
che resta ancora da stabilire se nel caso in oggetto trovi applicazione la clausola di sovranità,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento in Germania esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne; che, in altre parole, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,
che infatti, i ricorrenti in sede di colloquio Dublino hanno in sostanza dichiarato di non voler tornare in Germania poiché tale Stato li avrebbe mandati via due volte, e ciò senza tenere conto del fatto che il loro figlio sarebbe nato in Germania (cfr. atti SEM 39/2 e 40/2),
che a tal proposito, anche il medico in Kosovo avrebbe consigliato loro di portare il figlio in Germania poiché il suo diabete sarebbe grave (cfr. atto SEM 40/2, pag. 1),
che per quanto riguarda l'allegazione ricorsuale per cui lo stato di salute dei ricorrenti richiederebbe cure mediche costanti e - come verrebbe riportato da "diverse fonti giornalistiche" - il sistema sanitario tedesco sarebbe in crisi, motivo per cui non sarebbe garantito un accesso tempestivo e adeguato alle cure necessarie, tale censura non può essere seguita,
che invero, sebbene il figlio degli interessati soffra di (...) (cfr. atti SEM 31/5 e 32/2), è notorio che in Germania sono disponibili gli stessi trattamenti e farmaci come in Svizzera; che del resto, le allegazioni dei ricorrenti per cui il figlio in Germania non sarebbe stato curato non sono corroborate da alcuna prova o indizio concreto,
che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"),
che di conseguenza, la Germania è lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprendere in carico gli interessati,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto,
che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 dicembre 2024 decadono con la presente decisione finale,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: