Asylum non-entry upheld for lack of identity documents

d-7233-2007Tribunale amministrativo federale / 4a divisione19 nov 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Nigerian asylum seeker challenged the Federal Migration Office’s non-entry decision, which had been based on his failure to submit identity documents and on the manifest inconsistency of his asylum allegations. The Federal Administrative Court held that he had not plausibly explained the missing documents and that no exception under the Asylum Act applied. It also found no need for further clarification of the refugee claim and no obstacle to removal to Nigeria under domestic or international law. The appeal was dismissed insofar as admissible, the request for exemption from the advance payment became moot, and CHF 600 in costs were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; non-entry for failure to submit identity or travel documents within 48 hours. The exception of Art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi requires a plausible and excusable inability to produce such documents; generic assertions are insufficient. Where the asylum allegations are manifestly inconsistent and unsupported, the authority need not proceed to a merits examination or order further clarification under Art. 32 cpv. 3 lett. b-c LAsi. In the absence of concrete indications of unlawful, unreasonable, or impossible removal, the removal order and its execution are to be confirmed; costs follow the outcome.

Testo completo

BVGer D-7233/2007

Entscheiddatum: 19.11.2007Publikationsdatum: 27.11.2007

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-7233/2007/cac

{T 0/2}

Sentenza del 19 novembre 2007

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro e Claudia Cotting-Schalch (presidente di corte),

cancelliera Germana Barone Brogna.

Parti

A._______, Nigeria,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

la decisione del 23 ottobre 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N

Fatti:

A.

Il 20 settembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'8 e del 16 ottobre 2007) d'essere espatriato perché ricercato dalle forze dell'ordine dal [...] del [...] a causa della sua appartenenza al B._______. Avrebbe lasciato il Paese in C._______, il [...], munito del proprio passaporto. Peraltro, suo padre, membro fondatore del B._______ arrestato e incarcerato nel [...], sarebbe deceduto dopo un mese di detenzione.

B.

Il 23 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile.

C.

Il 24 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Diritto:

Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.

2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, non convincono minimamente le allegazioni dell'interessato riguardanti il furto del passaporto mentre si trovava già in Svizzera. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. Quest'ultimo non è neppure stato in grado di precisare il significato della sigla esatta del movimento politico di cui avrebbe fatto parte da anni. Anche le dichiarazioni rese in merito all'evocata incarcerazione e alla morte del padre (deceduto in prigione o al domicilio familiare) sono del tutto prive di consistenza. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

Nel ricorso, il ricorrente afferma di avere posseduto un passaporto nigeriano, che gli è stato rubato dopo il suo arrivo in Svizzera. Fa valere d'aver presentato un racconto esaustivo di quanto accadutogli. Pure il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo ha chiesto l'entrata nel merito della domanda in esame, ritenendo che egli ha, da un lato, motivato "in maniera credibile e plausibile" l'assenza di documenti d'identità, e, dall'altro lato, militato per un partito i cui membri sono perseguitati. Pertanto, a suo giudizio, occorre procedere ad un'altra audizione sui motivi d'asilo. Sostiene, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 20 settembre 2007. Bisogna altresì convenire con l'autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di un siffatto documento. In effetti, le stereotipate dichiarazioni riguardanti il furto del suo passaporto in Svizzera non convincono affatto. In simile evenienza, non soccorre l'insorgente neppure la generica ed immotivata osservazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale sui motivi d'asilo, secondo cui l'insorgente "ha motivato in maniera credibile e plausibile l'assenza di documenti, rubatigli a D._______" (cfr. attestato del 16 ottobre 2007). A prescindere da ciò, non v'è comunque ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se il richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, e a prescindere dal fatto che il ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività di natura politica in seno al B._______ (si sarebbe limitato a giocare nella squadra di calcio del citato movimento), non è plausibile che, se effettivamente ricercato, l'insorgente sia riuscito ad espatriare in modo regolare da zona particolarmente controllata munito del proprio passaporto (peraltro rilasciato poco tempo prima). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.

Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.

10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.

10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha delle buone conoscenze della lingua inglese. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria.

10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione a:

  • ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

  • autorità inferiore (in copia; n. di rif. N)

  • E._______ (in copia)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Germana Barone Brogna

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumnon-entryidentity documentsremovalprovisional admissioncredibilityNigeriacourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the UFM rightly refused to examine the asylum application under Art. 32(2)(a) AsylA for failure to submit identity/travel documents within 48 hours.

Decisione estratta

Yes. The applicant did not timely submit qualifying documents and gave no plausible excuse for the omission.

Motivazione estratta

The alleged theft of the passport in Switzerland was not credible; no serious efforts to obtain documents were shown. The case therefore did not fall under the exceptions in Art. 32(3) AsylA.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant’s asylum allegations required a merits examination or further evidentiary clarification.

Decisione estratta

No. The allegations were manifestly inconsistent and unsupported, and no further clarification was necessary.

Motivazione estratta

The account regarding political persecution, membership in the movement, and the father’s fate lacked coherence and substance; the record did not justify additional inquiries under Art. 32(3)(b)-(c) AsylA.

Questione giuridica chiave

Whether removal to Nigeria and its execution were unlawful, unreasonable, or impossible.

Decisione estratta

No. The removal and its execution were lawful, reasonable, and possible.

Motivazione estratta

No concrete risk under constitutional, refugee-law, ECHR, or anti-torture norms was shown. Nigeria was not affected by nationwide war or generalized violence, and the applicant was young, English-speaking, and medically unproblematic.

Questione giuridica chiave

Whether the request for exemption from the advance payment became moot.

Decisione estratta

Yes. Because the appeal was decided on the merits, the request had no object.

Motivazione estratta

The court reached a final merits decision and therefore no longer needed to rule on the advance-payment exemption separately.

Questione giuridica chiave

How costs should be allocated.

Decisione estratta

Costs of CHF 600 were imposed on the applicant.

Motivazione estratta

Costs followed the losing party.

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