Entscheiddatum: 24.12.2013Publikationsdatum: 10.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-7089/2013
Sentenza del 24 dicembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell' 11 dicembre 2013 / N (...).
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 giugno 2012;
la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013 con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 12 novembre 2013;
il verbale d'audizione sulle generalità del 18 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013, notificata oralmente al ricorrente il giorno medesimo (cfr. atto B17/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;
il ricorso inoltrato il 16 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2013);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 dicembre 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 dicembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso;
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura d'asilo e di non essere ritornato nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 2, pag. 1); che egli ha altresì dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità e dell'audizione in merito al diritto di essere sentito, il ricorrente ha dichiarato che i motivi d'asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda d'asilo, ossia sarebbe espatriato per ragioni economiche, mancanza di lavoro e di soldi e per costruirsi un futuro migliore (verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013 per recarsi in Italia, prima a B._______, poi a C._______, dove avrebbe vissuto fino al suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 1);
che, nella decisione dell'11 dicembre 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
che la stessa ha altresì fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di 600.- CHF a carico del richiedente;
che, nel ricorso l'interessato fa valere che dopo il respingimento della sua domanda d'asilo i suoi problemi sono ulteriormente peggiorati; che si ritrova in Europa senza diritti, senza prospettive, senza alloggio e senza lavoro; che inoltre la situazione in Marocco sarebbe ancora peggiore; che, di conseguenza, se fosse allontanato nel suo Paese d'origine si ritroverebbe in una situazione di grave pericolo; che per questo l'UFM avrebbe dovuto esaminare la sua domanda in maniera ben più approfondita;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, infine, egli chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico dall'UFM;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della decisione del 1° febbraio 2013 e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, pag. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, alla luce di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, considerata la situazione generale in Marocco e la situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane, scolarizzato, ha un'esperienza professionale come macellaio e come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria dispone inoltre di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, la sorella, il figlio, nonché diversi parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6);
che, inoltre, i problemi di ipertensione di cui soffre il ricorrente non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la possibilità di seguire una terapia adeguata in Patria;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: