Asylum non-entry, removal and execution upheld

d-6757-2007Tribunale amministrativo federale / 4a divisione2 nov 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Tribunal dismissed, insofar as admissible, a Nigerian asylum seeker’s appeal against the UFM’s non-entry decision. It held that he had failed, without excusable reasons, to produce identity or travel documents within 48 hours and that his asylum account was manifestly inconsistent and unsupported. The court also upheld the removal order and its execution to Nigeria as lawful, reasonable, and possible, finding no indication of refoulement or other removal obstacles. The request for exemption from the advance payment became moot, and court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; non-entrata nel merito per mancata produzione tempestiva di documenti di viaggio o d’identità. Il richiedente deve rendere verosimile un motivo scusabile per l’omissione; mere allegazioni generiche o inverosimili non bastano. La successiva produzione di un documento in sede di ricorso non sana, di per sé, la carenza originaria se mancava una giustificazione valida in prima istanza. Se le dichiarazioni decisive risultano manifestamente inconsistenti e non corroborate, non vi è obbligo di ulteriori chiarimenti né per la determinazione della qualità di rifugiato né per l’esecuzione dell’allontanamento. In assenza di indizi concreti di rischio di rinvio vietato o di ostacoli attuali all’esecuzione, l’allontanamento può essere confermato (consid. 7-10).

Testo completo

BVGer D-6757/2007

Entscheiddatum: 02.11.2007Publikationsdatum: 13.11.2007

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-6757/2007/cac

{T 0/2}

Sentenza del 2 novembre 2007

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Robert Galliker,

cancelliera Germana Barone Brogna.

Parti

A._______, alias B._______, Nigeria,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

la decisione del 3 ottobre 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N_______

Fatti:

A.

Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 25 settembre 2007), che nel mese di [..] del [...], in occasione dell'arresto di suo zio membro del MASSOB, egli ha ferito un poliziotto. Sarebbe stato immediatamente catturato ed in seguito incarcerato e maltrattato. Dopo circa tre anni di detenzione, sarebbe riuscito ad evadere, grazie all'aiuto che gli sarebbe stato fornito dal figlio di una guardia carceraria. Sarebbe espatriato nel mese di [...] del [...]. Peraltro, nel mese di [...] o [...] del [...] suo padre, figura maggiore del MASSOB, sarebbe stato ucciso dalle forze dell'ordine durante un raduno del predetto movimento.

B.

Da un confronto d'esami dattiloscopici, è emerso che il richiedente è stato controllato dalle autorità [...] l' [...]. In tale occasione, ha fornito le seguenti generalità: B._______, Nigeria. Udito in merito l'11 settembre 2007, l'interessato ha negato d'essere mai stato in Austria.

C.

Il 3 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile.

D.

Il 5 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Diritto:

Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.

2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, ha giudicato poco credibile che l'interessato abbia potuto lasciare la Nigeria e viaggiare in nave - transitando per vari Paesi a lui sconosciuti - e poi in treno senza subire controlli né pagare il viaggio, per di più privo di qualsiasi documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare quelle relative alla data del suo arresto, della sua evasione e del suo espatrio, al numero degli agenti che si sarebbero presentati al suo domicilio (6 oppure 8), e alle circostanze della sua fuga dalla prigione (grazie all'aiuto del figlio di una guardia carceraria di cui neppure conosce il nome). Peraltro, e contrariamente alle sue dichiarazioni, l'interessato si trovava in C._______ nel mese di [...] del [...] (risultanze di un confronto d'esami dattiloscopici). Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

Nel ricorso, il ricorrente afferma di non avere mai avuto alcun documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno alle autorità svizzere. Contesta d'essersi trovato in C._______ nel [...] del [...] e fa valere che l'UFM non può mettere in dubbio i suoi motivi d'asilo in virtù di tale inesatta constatazione dei fatti. A suo giudizio, occorre procedere ad un'altra audizione sui motivi d'asilo. Sostiene, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 20 agosto 2007. In particolare, non sono minimamente plausibili le generiche ed imprecise allegazioni secondo le quali avrebbe potuto viaggiare regolarmente in nave e poi in treno verso la sua destinazione finale in Svizzera senza subire alcun controllo. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se il richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Può tutt' al più essere ancora rilevato che le allegazioni decisive su cui il ricorrente fonda la sua domanda d'asilo sono totalmente inconsistenti, ritenuto che dal confronto d'esami dattiloscopici dell'[...] è emerso che egli si trovava in C._______ al momento dei fatti, fermo restando che né in procedura di prima istanza (v. in particolare audizione dell'11 settembre 2007) né nel gravame l'insorgente ha saputo addurre elementi suscettibili di far sorgere dei dubbi riguardo alla sua presenza in C._______ nel mese di [...] del [...]. Peraltro, il suo racconto è comunque privo di qualsivoglia consistenza anche per altri motivi, come evidenziato nella decisione impugnata. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.

Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.

10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.

10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha delle eccellenti conoscenze della lingua inglese ed una certa esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha giustamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria.

10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione a:

  • ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

  • autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)

  • D._______ (in copia)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Germana Barone Brogna

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumnon-entryidentity documentscredibilityremovalrefoulementsummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could succeed against the UFM non-entry decision under Art. 32(2)(a) AsylA.

Decisione estratta

The appellant had no valid excuse for failing to produce identity or travel documents within 48 hours, so the non-entry decision stood.

Motivazione estratta

The court found his explanations for the absence of documents implausible and held that later production of a document in appeal would not cure the initial failure where no valid reason existed in first instance.

Questione giuridica chiave

Whether the asylum allegations required further clarification or a merits examination.

Decisione estratta

No further clarifications were necessary because the decisive asylum allegations were manifestly inconsistent and unsubstantiated.

Motivazione estratta

The applicant did not provide coherent or corroborated facts, and fingerprint evidence undermined his account of whereabouts and events.

Questione giuridica chiave

Whether removal and execution of removal to Nigeria were unlawful, unreasonable, or impossible.

Decisione estratta

Removal to Nigeria was held lawful, reasonable, and possible.

Motivazione estratta

No indication showed a risk of refoulement, torture, or inhuman treatment, nor any general situation in Nigeria preventing removal or reintegration.

Questione giuridica chiave

Whether the request for exemption from the advance payment of costs had become moot.

Decisione estratta

The request became moot once the court decided the case on the merits.

Motivazione estratta

Because the appeal was adjudicated, the separate request no longer required a ruling.

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